Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30472 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. marchese Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31135-2018 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO 01165400589, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LETIZIA CRIPPA;

– ricorrente –

contro

LUCANATRANS SRL;

– intimata –

sul regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 431/2018

del TRIBUNALE di PAVIA, depositata il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. ETTORE PEDICINI che visti gli artt. 42 e

444 c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, rigetti il regolamento di competenza sollevato dall’INAIL

e dichiari la competenza del tribunale di Matera, con le conseguenze

di legge.

Fatto

RITENUTO

CHE:

il Tribunale di Pavia, con ordinanza in data 10.10.2018, pronunciando sulla domanda di regresso proposta dall’INAII, nei confronti di Lucanatrans, per ottenere il pagamento delle prestazioni economiche erogate a seguito di infortunio al dipendente D.V.F., dichiarava la propria incompetenza per territorio per essere competente il tribunale di Matera in quanto giudice del luogo dove esisteva la posizione assicurativa del lavoratore e dove la società datrice di lavoro aveva la propria sede legale ed operativa e versava i relativi premi;

contro la pronuncia ha proposto ricorso per regolamento di competenza l’INAIL osservando che l’ordinanza era errata per violazione dell’art. 444 c.p.c., comma 3, in quanto il tribunale di Pavia era stato correttamente individuato come quello territorialmente competente, trattandosi del giudice del luogo dove si trova la sede dell’Istituto che ha provveduto ad erogare le prestazioni di legge in favore dell’infortunato, così come stabilito dalla più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità.

Lucanatrans è rimasta intimata; il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso; l’Inail ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1.- L’art. 444, comma 1, stabilisce che per le controversie previdenziali è competente il giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l’attore.

L’art. 444 c.p.c., comma 3, stabilisce che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo dove ha sede l’ufficio dell’ente.

2.- Il primo criterio di collegamento riveste carattere generale secondo la giurisprudenza consolidata e pertanto si applica (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 20578 del 12/10/2016) anche alle controversie inerenti agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo, le quali rientrano infatti nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1.

3.- Nel caso in esame invece la competenza deve essere individuata sulla base dell’art. 444 c.p.c., comma 3, posto che la causa è stata promossa nei confronti di un datore di lavoro e riguarda la materia degli obblighi che egli ha nei confronti di un ente previdenziale.

Anche l’azione di regresso, che ha natura previdenziale, comporta infatti un obbligo di restituzione nei confronti dell’INAIL delle prestazioni erogate dall’Istituto ai danneggiati, nei limiti del danno civilistico; e rientra nel medesimo concetto previsto dal 3 comma in discorso (in materia di rivalsa ex art. 1916 c.c., invece, data la diversa natura dell’azione restano fermi i criteri civilistici previsti in generale dal codice di rito; Casss. n. 714 del 02/02/1985).

4.- La competenza per gli obblighi dei datori nei confronti degli enti previdenziali (e per le sanzioni civili) non può infatti individuarsi sulla base della regola generale dell’art. 444 c.p.c., comma 1, sia perchè la regola ha riguardo al luogo dove ha residenza l’attore privato, e quindi ad un criterio che non si addice ad un ente pubblico che non può avere una residenza; sia perchè l’applicazione del criterio di cui al comma 1, finirebbe per sovrapporsi ed esautorare l’ambito di operatività del criterio speciale previsto dal comma 3, in base al quale la materia degli obblighi dei datori di lavoro (e non dei lavoratori autonomi) è regolata appunto dalla stessa norma ed è devoluta al giudice individuato in base alla sede dell’ufficio dell’ente.

5.- D’altra parte la giurisprudenza che in passato (Cass. nn. 2463/1983, 1611/1982, 23/1977) individuava la competenza per territorio in materia di azione di regresso in base all’art. 444 c.p.c., comma 1, finiva per confondere la sede dell’Istituto che aveva iniziato il giudizio di regresso con il criterio della residenza dell’attore.

Si veda ad es. la n. 1611/1982 ” Con riguardo alla controversia promossa dall’Inail nei confronti del datore di lavoro, con azione di regresso per il rimborso di somme erogate al lavoratore infortunato, la quale, investendo la applicazione di norme sulle assicurazioni obbligatorie, spetta alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro, la competenza per territorio va determinata a norma dell’art. 444 c.p.c., comma 1, cioè in favore del pretore del capoluogo della circoscrizione del tribunale in cui si trova la sede dello istituto attore, mentre resta inapplicabile il disposto del comma 3, della citata nonna (pretore del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’istituto presso il quale è stato instaurato il rapporto assicurativo), che si riferisce esclusivamente alle cause concernenti gli obblighi contributivi dei datori di lavoro”.

Ed anche la sentenza n. 2463 del 07/04/1983 secondo cui: “La controversia promossa dall’Inail – esercitando l’azione di regresso prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11 – verso gli assunti responsabili dell’infortunio del proprio assicurato sulla base della responsabilità ad essi addebitata in ragione delle mansioni svolte e collegata allo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra l’infortunato e il datore di lavoro dei predetti, ha natura previdenziale, e, così rientrando nell’ambito della previsione di cui all’art. 442 c.p.c., è devoluta alla competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione nella quale risiede l’attore”.

6.- Tale giurisprudenza è stata giustamente superata poichè riconosceva la competenza del giudice in virtù dell’art. 444 c.p.p., comma 1, ed applicava all’Istituto previdenziale che aveva agito in giudizio il concetto della residenza dell’attore che gli è invece estraneo, (peraltro senza che allo scopo fosse necessario invocare lo stesso criterio di cui al comma 1, potendosi attribuire comunque la rilevanza allo stesso potere di agire in giudizio attraverso il criterio dell’ufficio competente, valorizzato, come si dirà, dal comma 3).

7.- A partire da sez. L, sentenza n. 550 del 21/01/1987 si è infatti statuito che: “La competenza territoriale a conoscere del giudizio avente ad oggetto l’azione di regresso esercitata dall’Inail (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ex art. 11) nei confronti del datore di lavoro, responsabile dell’infortunio sul lavoro patito dal lavoratore assicurato e già indennizzato dall’Istituto, è disciplinata – non già dall’art. 444 c.p.c., comma 1 (che prevede la competenza del giudice che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l’attore) – ma dal comma 3 della norma cit. (che contempla invece la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale), atteso che tale ultimo criterio è dettato per tutte le controversie che attengono all’adempimento (ovvero alle sanzioni per lo inadempimento) di qualsiasi obbligo del datore nei confronti di enti previdenziali. non già soltanto per le controversie che riguardano gli obblighi contributivi.

Tale criterio è stato confermato dalla giurisprudenza successiva (Cass. sentenza n. 550 del 21/01/1987; Cass. n. 17387 del 26/08/2016; e risulta implicitamente affermato più di recente da Cass. 21072/2017).

8.- Si può dunque affermare, in aderenza all’orientamento che può dirsi oramai consolidato, che al criterio di collegamento della residenza – che in base all’art. 444 c.p.c., comma 1, vale come canone generale vanno ricondotte tutte le controversie previdenziali siano esse relative a diritti o ad obblighi (ma non di datori di lavoro); mentre al diverso criterio delle sede dell’ufficio dell’ente previsto nel comma 3 – che vale come regola speciale – vanno riportate tutte le controversie specificamente riferite agli obblighi dei datori di lavoro.

9.- Ciò posto – una volta individuato correttamente nel comma 3, il criterio di collegamento dettato dalla norma per la tipologia di cause in oggetto – deve però ancora chiarirsi cosa significhi e come si identifichi il /uno dove ha sede l’itfficio l’ente.

La locuzione risulta invero sufficientemente elastica per condurre la competenza territoriale verso giudici territorialmente differenti dal momento che diversi possono essere i luoghi in cui si trovano gli uffici dell’ente che possono essere interessati ad un determinato infortunio o malattia professionale.

La norma esprime quindi un criterio che richiede necessariamente di essere completato, come del resto dimostra la stessa controversia che si giudica in cui il Tribunale di Pavia ha attribuito rilievo alla sede dell’ufficio dell’ente dove il datore di lavoro aveva la propria sede legale ed operativa e versava i relativi premi (criterio condiviso anche dal Procuratore generale); mentre l’INAIL sostiene che prevalga la sede dell’ufficio che ha erogato le prestazioni oggetto dell’obbligo di restituzione azionato in regresso.

Il criterio deve essere dunque ulteriormente declinato dovendosi stabilire a quale ufficio e sede dell’ente la norma faccia riferimento. 10. Questo collegio ritiene che il criterio spaziale della sede dell’ufficio dell’ente esprime un criterio correlato ai poteri ed alle competenze amministrative che devono essere svolti dall’ufficio dell’ente interessato (il cui luogo è in sostanza decisivo, mentre non rileva la sede legale dell’ente); ed agli interessi pubblici che vi sono implicati. Contano i poteri di gestione esterna del caso, di richiedere il pagamento delle prestazione, di agire in giudizio per la restituzione. Esso pertanto è volto ad attribuire preminente rilievo allo svolgimento di compiti di natura pubblicistica, compresenti nella materia delle assicurazioni sociali e coinvolti nella controversia; e deve essere perciò coniugato in senso funzionale, e quindi mobile.

10.a Se viene in rilievo un obbligo primario come aprire una posizione assicurativa o contributiva o pagare i relativi premi e contributi, il giudice del luogo va collegato ai sensi dell’art. 444, comma 3, alla sede dell’ufficio dell’ente competente a curare la prima, a ricevere la seconda ed a pretenderne il pagamento in giudizio (Cass. 10702/2015, 23893/2004, 11266/96).

101.- Se viene in gioco invece un obbligo datoriale come quello di restituire l’equivalente delle prestazioni erogate dall’INAIL, per un infortunio sul lavoro o una malattia professionale come nell’azione di regresso, la competenza va legata ai sensi dello stesso art. 444, comma 3, eminentemente alla sede dell’uscio dell’ente competente ad istruire la pratica, a pagare le prestazioni e pertanto a riceverne la restituzione; sede che può eventualmente non coincidere con quella del luogo dove è aperta la posizione contributiva o si pagano i premi o i contributi; ed ancor meno coincidere con la sede legale dell’Istituto o con la sede dell’impresa.

Nel senso sopra indicato si è espressa, del resto, ripetutamente la giurisprudenza di legittimità anche recente. Ad es. l’ordinanza n. 17387 del 26/08/2016, giudicando in un caso in cui il datore di lavoro non aveva neppure aperto una posizione assicurativa, ha ritenuto in ogni caso preminente ai fini della individuazione della competenza l’interesse dell’Istituto alla contiguità tra sede amministrativa che ha gestito l’infortunio e la sede giudiziaria di trattazione della controversia ed ha quindi confermato il criterio già espresso da (Cass. N. 23142/2010) secondo cui in materia di azione di regresso il giudice va individuato in base alla sede territoriale dell’ente previdenziale che ha trattato la pratica dell’infortunio ed ha erogato la conseguente indennità, e non a quella corrispondente alla sede dell’impresa. Lo stesso criterio risulta implicitamente accolto più di recente da Cass. n. 21072/2017 la quale ha dichiarato la competenza del Tribunale di Messina sulla domanda di regresso proposta dall’I.N.A.I.L., secondo l’ordinario criterio di cui all’art. 444 c.p.c., comma 3, osservando che “nella specie, come accertato dal Tribunale di Reggio Calabria, i prospetti di liquidazione provengono di Messina, la comunicazione dell’avvenuta costituzione della redita in favore del L. reca la firma del direttore della sede I.N.A.I.L. di Messina”.

4.- In conclusione, sulla scorta delle premesse svolte, si deve ritenere competente territorialmente il Tribunale di Pavia.

5.- Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto; il provvedimento impugnato deve essere quindi cassato e le parti rimesse davanti al giudice dichiarato competente, il quale provvederà alla regolazione delle spese del giudizio di Cassazione.

Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Pavia dinanzi al quale rimette le parti nei termini di legge, anche per le spese del presente regolamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA