Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30471 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 14/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30471
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4701/2010 proposto da:
D.F.A., nella qualità di cittadino elettore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso
l’avvocato ALESSANDRA TUCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati
ROSSI Antonello, CALDARERA MARIO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
I.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso l’avvocato PITRUZZELLA
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
POLIZZOTTO Stefano, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE PER IL PARLAMENTO EUROPEO, PRESSO LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4578/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 14/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/11/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso per l’estinzione.
Fatto
RITENUTO
– che con atto notificato il 22 febbraio 2010 il sig. D.F. A. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma il 14 dicembre 2009 che aveva rigettato il suo ricorso, L. n. 18 del 1979, ex artt. 44 e 46, volto all’accertamento dell’ineleggibilità di I.S. alla carica di parlamentare europeo, a seguito delle elezioni tenutesi nei giorni 6 e 7 giugno 2009 per la circoscrizione Italia insulare nella lista Il Popolo della Libertà;
– che il D.F. con atto notificato il 26 ottobre 2011 all’Ufficio elettorale nazionale del Parlamento europeo e comunicato all’onorevole J.S., come da sottoscrizione in calce, dichiarava di rinunziare ai ricorso.
P.Q.M.
– Visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011