Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30471 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17285-2014 proposto da:

C.E., e P.A., rappresentati e difesi dagli Avvocati

X.Y. e PATRIZIA D’AVELLO ed elettivamente

domiciliati presso lo studio dell’Avv. Massimo Parisella in ROMA,

VIA RE TANCREDI 6;

– ricorrenti –

contro

F.N., e D.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5003/13 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 29.4.1998, F.N. e D.P., premesso di essere comproprietari di un appartamento sito in (OMISSIS), convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Velletri, C.E. e P.A., proprietari dell’appartamento sovrastante e sottostante a quello degli attori al fine di sentirli condannare all’eliminazione della causa delle infiltrazioni di acqua e umidità, al ripristino delle stato dei luoghi, nonchè al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in via equitativa in Lire 5.000.000. Chiedevano, altresì, la condanna dei convenuti ad abbassare il lastrico solare dai medesimi realizzato a distanza non legale dalle finestre dell’appartamento degli attori o, in subordine, a concederne l’uso esclusivo agli attori, nonchè ad eliminare i serbatoi dell’acqua posti sul lastrico solare.

Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda attrice.

A loro volta, C.E. e P.A. adivano il suddetto Tribunale per sentir condannare F.N. e D.P. al ripristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione delle due vedute realizzate sul muro divisorio di spinta, nonchè al risarcimento dei danni di Lire 40.000.000.

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la fondatezza della domanda e chiedendo, in via subordinata, di dichiararsi in loro favore l’usucapione della servitù di veduta sulla proprietà C.- P..

Riunite le due cause, venivano espletate CTU e prove testimoniali.

Con sentenza n. 356/2007, depositata il 13.4.2007, il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda formulata da F.N. e D.P. e condannava i convenuti al risarcimento dei danni subìti dagli attori, liquidati in complessivi Euro 2.582,27, oltre interessi a far data dalla domanda giudiziale; condannava i convenuti ad abbassare il lastrico solare realizzato a ridosso della proprietà D.- F., a distanza legale dalle finestre del loro appartamento e alla refusione delle spese del grado.

Avverso la sentenza proponevano appello C.E. e P.A., chiedendo il rigetto della domanda attorea, con la condanna degli attori al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni quantificati in Euro 25.000,00, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituivano F.N. e D.P. chiedendo il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.

Con sentenza n. 5003/2013, depositata il 25.9.2013, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello e condannava gli appellanti alle spese del grado.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione C.E. e P.A. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; gli intimati F.N. e D.P. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “Invalidità/erroneità/abnormità della sentenza per violazione della norma ex art. 360 c.p.c., n. 4 sul punto in ordine al principio della domanda (art. 99 c.p.c.) e a quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e per violazione degli artt. 342,348,352 e 356 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, poichè la sentenza di secondo grado avrebbe come punto fermo un documento (costituito da un “disegnino” a penna su un foglio a quadretti), la cui valenza probatoria sarebbe inammissibile in quanto prodotto nella fase decisoria della causa.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Nei termini in cui è stato formulato, esso risulta innanzitutto (ed in via assorbente) carente di specificità.

Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014). Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).

Così, dunque, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono altrettanto inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 18021 del 2016).

1.3. – Il motivo di ricorso, così come formulato, si connota viceversa per una confusa articolazione di una pluralità di censure eterogenee – riferite tutte congiuntamente ed indistintamente ad asseriti vizi in procedendo – prive di una precisa identificazione, necessaria, appunto, per evidenziarne e compiutamente individuarne il preciso contenuto ed analizzarne la rispettiva fondatezza o meno. Esse, viceversa, appaiono contraddistinte dall’evidente scopo di contestare le motivazioni poste a sostegno della decisione, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018).

2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la “Invalidità/erroneità/abnormità della sentenza per violazione della norma sul punto in ordine al principio della domanda (art. 99 c.p.c.) e a quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e per violazione degli artt. 342,348 bis, 352 e 356 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, affermando di aver assolto, nell’atto di appello, all’onere della specificazione dei motivi d’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c.; evidenziando, con il primo motivo di appello, alcuni punti fermi e alcune contraddizioni della sentenza di primo grado, ritenuti “rilevanti”, in quanto la pronuncia, oltre ad avere mal individuato la fattispecie e la norma di riferimento, mal coniugava le doglianze ai luoghi.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Esso si sostanzia in una critica ai passaggi motivazionali della sola sentenza di primo grado, contestati dai ricorrenti in appello, i quali esplicitamente ne richiedono una diversa valutazione, alla luce delle circostanze addotte nel motivo di ricorso in cassazione; e si risolve pertanto nella inammissibile sollecitazione ad effettuare una nuova ricognizione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando i ricorrenti di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto gli apprezzamenti espressi dal giudice di primo grado non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018). Laddove, non è dato comprendere il perchè i ricorrenti si riferiscano alla sola sentenza di primo grado tralasciando le motivazioni, in partibus quibus, della sentenza di appello oggetto del presente ricorso.

Peraltro, è principio consolidato che l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

2.3. – A fronte di ciò, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendosi questa Corte limitare a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile.

3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la “Invalidità/erroneità/abnormità della sentenza – Violazione della norma ex art. 360 c.p.c., n. 3 sul punto in ordine alla applicabilità/invocabilità degli artt. 873 c.c. e ss. – art. 901 c.p.c. e ss.”. I ricorrenti richiamano la giurisprudenza di legittimità sul diritto di prevenzione, affermando di essere proprietari di costruzione preventivamente edificata, giacchè il solaio su cui affacciano le finestre dei F.- D. sarebbe la risultante della demolizione, a seguito degli eventi bellici, di una soprastante abitazione in aderenza a quella dei F.- D.. E richiamano, altresì, la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale la ricostruzione di un manufatto edilizio che sostituisca una precedente cubatura non integra una nuova costruzione, ai fini dell’applicabilità delle sopravvenute disposizioni più restrittive sulle distanze; nonchè le sentenze, in base alle quali un lastrico solare può ritenersi destinato all’esercizio di una veduta sul fondo vicino in quanto il mezzo predisposto per l’accesso al manufatto possa essere usato, senza pericolo per la propria incolumità, anche da soggetti che non dispongano di particolari attitudini o di specifica esperienza e non si avvalgano di particolari accorgimenti o cautele.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – Rispetto ad esso valgono le considerazioni sopra svolte (sub 1.2. e 1.3.) in ordine alla necessaria specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014) dei motivi per i quali (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) si chiede la cassazione della sentenza medesima, vista la loro funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014), con l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).

Le argomentazioni dei ricorrenti, viceversa, si sviluppano attraverso una affermazione della valenza del diritto di prevenzione e della sua asserita (ma non riconosciuta) applicabilità alla fattispecie, cui segue una ampia ricognizione della giurisprudenza di questa Corte in materia di distanze tra edifici e problematiche connesse (ricorso da pag. 13 a pag. 20), svincolata tuttavia dalla applicabilità dei singoli principi alla concreta problematica oggetto del thema decidendum.

3.3. – A ciò si aggiunge che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 (che, nella specie è stato qualificato in termini di “Invalidità/erroneità/abnormità della sentenza”) avrebbe dovuto essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata avrebbero dovuto ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare essa il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di “errori di diritto” individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

4. – Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la “Invalidità/erroneità/contraddittorietà della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione della norma sul punto in ordine alla sussistenza del principio ex art. 2043 c.c. e ss.”, osservando che alcuna prova sia stata fornita dalla controparte in ordine: 1) alla riconducibilità eziologica del danno da infiltrazioni all’immobile di proprietà degli attori; 2) alla consistenza e qualità dei danni lamentati.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.2. – La scelta tra le varie risultanze di causa di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione (nella specie accertamenti tecnico peritali e prova testimoniale) involgono apprezzamenti riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione un elemento di giudizio con esclusione di altri, non incontra diverso limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sulla base di tali argomentazioni deve ritenersi che il giudice d’appello, avendo esaustivamente indicato le fonti e le ragioni del proprio convincimento (senza alcuna violazione delle norme evocate), ha posto in essere un accertamento di fatto sorretto da (seppur sintetica) adeguata e logica motivazione, con ciò immune dalle censure sollevate dai ricorrenti, che sostanzialmente si limitano a prospettare una diversa ricostruzione delle vicende che hanno dato luogo alla presente controversia (Cass. n. 1916 del 2011).

5. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentd, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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