Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30471 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 21/11/2019), n.30471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17563-2018 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MICHELE MARRA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULII, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8714/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 8714 del 2017 pubblicata il 22 gennaio 2018 rigettava l’appello proposto da D.G. avverso la sentenza del 14 maggio 2010 con la quale era stata accolta la sua domanda volta ad ottenere l’assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data del 1 luglio 2009 anzichè dalla data della domanda amministrativa presentata il 3 febbraio 2006.

A sostegno della decisione la Corte rilevava che il CTU nominato in fase d’appello aveva riconosciuto all’appellante un’invalidità del 77% a partire dalla data della domanda amministrativa del febbraio 2006; ma che tuttavia la prestazione non poteva essere concessa da tale data perchè non erano sussistenti i requisiti socioeconomici dal 2006 al 2009, necessari per la concessione del beneficio e la cui mancanza veniva rilevata d’ufficio. Infatti, ad avviso della Corte territoriale, il requisito reddituale non era dimostrato per gli anni 2006/2009 avendo l’appellante depositato solo un CUD 2010; mentre, quanto al requisito dell’incollocamento al lavoro, l’appellante aveva depositato un certificato del Centro per l’impiego di Caserta attestante la sua iscrizione dal 29 aprile del 2010 mentre avrebbe dovuto dare prova della presenza del requisito dell’incollocamento al lavoro dal 2006 al 2009.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.G. con un motivo al quale ha resistito l’INPS con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO CHE

con l’unico motivo di ricorso viene denunciata la violazione ed errata applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112 e 116 in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, nonchè l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la Corte valutato la documentazione depositata nella fase di gravame e richiesta dalla stessa Corte d’appello in relazione all’iscrizione al collocamento speciale ed al reddito prodotto, avendo il ricorrente depositato quanto all’incollocamento(la dichiarazione dalla quale si evinceva che egli risultava iscritto dal 28 giugno 2007 fino al 7 ottobre 2009 e poi di nuovo iscritto dal 29/4/2010. Per quanto attiene al reddito il ricorrente aveva pure depositato nel corso del giudizio di primo grado il certificato datato 19/9/2008, già sufficiente ad accertare la sussistenza del requisito, ma per evitare ogni ulteriore confusione o contrasto, per il periodo dal 2006 al 2009, aveva pure allegato il certificato reddituale dei relativi dati.

Il ricorso è fondato. Come risulta dal ricorso, redatto in conformità al princpio di autosufficienza, la Corte d’appello non ha valutato i documenti prodotti dal ricorrente in relazione al possesso dei requisiti socio economici per gli anni precedenti al 2010. E’ fondata pertanto la censura concernente la mancata valutazione della prova offerta sia per l’incollocamento, sia per i redditi, per gli anni sopraindicati (Cass. 27 luglio 2016, n. 15636; Cass. 31 maggio 2018, n. 13770, Cass. 12 aprile 2017, n. 9356). Anche le relative allegazioni risultano ritualmente effettuate e trascritte in ricorso, il quale va pertanto accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, che procederà ai dovuti accertamenti considerando la documentazione prodottta dal ricorrente. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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