Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30471 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30471 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25776-2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente contro

STRACQUADAINI DOMENICO;

avverso

la

sentenza n. 4090/17/2015 della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE STACCATA di
CATANIA, depositata il 4/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

Data pubblicazione: 19/12/2017

LA CORTE
– premesso che il ricorso dell’Agenzia delle entrate ripropone la
questione dell’ammissibilità o meno del ricorso in appello per omesso
deposito della ricevuta postale di spedizione dell’atto di impugnazione, in
violazione degli artt. 22, comma 1, e 53 d.lgs. n. 546 del 1992;

Cass. Sez. U., n. 13452 del 2017, si rende assolutamente necessario
verificare la documentazione presente negli atti del giudizio di merito, il
cui è esame è consentito al Collegio per essere stato denunciato un error in
procedendo, ovvero la violazione degli artt. 22, comma 1, e 53 d.lgs. n. 546
del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (cfr.,
tra le più recenti, Cass. n. 19410 del 2015, n. 8069 del 2016 e, in caso
analogo a quello qui vagliato, Cass. n. 26799 del 2017 di questa
Sottosezione);

P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione, a cura della
Cancelleria, dei fascicoli delle fasi di merito.

– considerato che ai fini della decisione, da adottarsi alla stregua di

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