Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30470 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 21/11/2019), n.30470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10987-2018 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ETTORE DE

RUGGIERO 16, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MARRA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTIANA FABBRIZI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4016/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte d’appello di Roma con sentenza n. 4016/2017, in parziale riforma della sentenza impugnata che confermava nel resto, respingeva l’originaria domanda azionata in via principale dall’appellante e con la quale P.E. mirava a ottenere il riconoscimento del diritto ai benefici per l’esposizione qualificata all’amianto ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, secondo il coefficiente di 1,5. La Corte dichiarava inoltre inammissibile la domanda, azionata in subordine, con la quale il ricorrente chiedeva il riconoscimento del coefficiente di rivalutazione pari ad 1,25 per ogni anno di lavoro utile in relazione al periodo ivi indicato.

Per quanto ancora interessa, in relazione alla domanda azionata in via subordinata, la Corte rilevava la carenza di interesse ad agire perchè non risultava in atti che l’appellante fruisse del trattamento di pensione, mentre la fattispecie controversa ricadeva nella disciplina meno favorevole dell’art. 13, comma 8, come modificato dal D.L. n. 269 del 2003, convertito nella L. n. 326 del 2003, per cui il beneficio della rivalutazione operava solo in relazione alla misura della pensione e non anche per il conseguimento del relativo trattamento.

Contro la sentenza P.E. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo; l’INPS si è costituita con controricorso nel quale si è rimessa al giudizio di questa Corte.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente alla data di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1.- con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in combinazione con la L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, come modificato a seguito del D.L. 269/2003, omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa il concreto e reale interesse ad agire del ricorrente; avendo la Corte d’appello errato a dichiarare che, rientrando nella novella sopracitata e non essendo ancora in pensione, il P. non avesse interesse ad agire in giudizio; laddove invece il soggetto che agisce per ottenere il beneficio contributivo per esposizione ad amianto ha la possibilità, in caso di accertamento positivo dei requisiti richiesti, di ottenere un aggiornamento della posizione contributiva che gli porterà un conteggio di pensione più alto nel momento in cui avrà raggiunto i requisiti richiesti dalla legge.

2.- Il ricorso è fondato sulla scorta di quanto già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9125 del 21/06/2002) la quale ha affermato che ” nell’ambito del rapporto giuridico prevideniale, è configurabile, alla stregua della disciplina di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 54 (nonchè delle di,sposkioni dettate dalla L. n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell’ente di previden. za, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso; ne consegue che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinaione da parte dell’ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudkio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall’inadempimento”.

3.- In relazione alle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto, tale interesse ad agire sussiste non solo per i contributi di cui alla L. 257/1992 utilizzabili a fini dell’accesso ed ai fini dell’incremento della pensione; ma anche per quelli previsti dal D.L. n. 269 del 2003, convertito nella L. n. 326 del 2003, che sono validi soltanto per la misura della pensione.

4.- Ed invero nell’uno come nell’altro caso non si tratta di un accertamento di un mero fatto, posto che i lavoratori desrtinatari chiedono in giudizio l’accertamento di una situazione giuridica soggettiva protetta dalla legge, ossia del diritto soggettivo a beneficiare immediatamante della rivalutazione contributiva stabilita dalla norma e di avere l’accredito attuale dei relativi contributi, sia pure ai soli fini dell’incremento del trattamento pensionistico futuro.

5.- Sul punto va ricordato, in generale, che la giurisprudenza della Corte ha da sempre considerato (per tutte, vedi Cass. 18 novembre 1965 n. 2392) il lavoratore titolare, nell’ambito del rapporto previdenziale, di un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che gli compete ai sensi di legge, riconoscendone la natura di bene giuridico suscettibile, nel corso del rapporto previdenziale e ancor prima del conseguimento del diritto alle prestazioni, di autonomo accertamento e tutela.

6.- Inoltre, ed particolare, secondo la giurisprudenza di questa Corte cit. la tutela apprestata dalla L. 257 e succ. mod., prescinde dalla maturazione del diritto a pensione e comprende non soltanto situazioni nelle quali, attraverso l’incremento contributivo, si realizzino i presupposti per conseguire il diritto a pensione, ma anche situazioni tali da permettere al lavoratore, con la prosecuzione dei versamenti contributivi effettuata dal datore di lavoro od anche volontariamente, di raggiungere in un momento successivo i requisiti necessari e di esercitare in quel momento il diritto stesso.

7.- Ne discende che, indipendentemente dagli eventi futuri concernenti l’acquisto del diritto alle prestazioni pensionistiche, il beneficio produce un effetto immediato sulla posizione assicurativa del lavoratore, incidendo sulla complessiva consistenza dei contributi che costui può far valere, attraverso la ipervalutazione di quelli effettivamente versati (la ripetuta norma non prevede, infatti, l’accredito figurativo ma unicamente l’incremento dell’anzianità) nel periodo di esposizione ad amianto.

8.- Del resto è di intuitiva evidenza l’interesse del lavoratore ad agire prima del pensionamento per ottenere l’incremento attuale della propria posizione contributiva individuale contestata dall’INPS e sulla cui scorta decidere, al momento opportuno, di andare in pensione per godere, da subuito, dell’importo discendente dai medesimi contributi di cui si chiede l’accredito.

Non si capirebe infatti perchè, ed anzi sarebbe foriero di assurde conseguenze, un lavoratore per conoscere quanto ha diritto di percepire per la propria pensione dovrebbe prima dimettersi dal lavoro e andare in pensione; e poi rischiare di non vedersi riconosciuto alcun contributo aggiuntivo e comunque di godere dei ratei spettanti solo da un momento successivo.

9. Sul punto merita di essere ricordata anche l’autorevole posizione assunta dalla Corte Cost. la quale, interloquendo sull’argomento, nella sentenza n. 5/2000 (con un ragionamento che rimane valido anche per la questione in oggetto, riferita alla disciplina di cui al D.L. n. 269 del 2003 cit.)

notava che ” il giudizio a quo ha per oggetto una domanda di accertamento del diritto al beneficio previdenziale contemplato dalla denunciata disposizione, il cui eventuale riconoscimento verrebbe ad incidere attualmente sulla posizione pensionistica degli interessati, in guisa di incremento della contribuzione utile ai fini di un futuro trattamento pensionistico”.

10.- Infine va notato come lo stesso Istituto previdenziale si sia rimesso nel proprio controricorso alla decisione della Corte; ed abbia pure richiamato il principio della natura autonoma del beneficio della rivalutazione contributiva per amianto a sostegno della fondatezza del ricorso.

11.- Per le esposte ragioni il ricorso va quindi accolto. La sentenza impugnata che non si è attenuta ai prefati principi deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, la quale in materia di interesse ad agire si atterrà al principio di cui sopra.

12.- Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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