Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30470 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30470 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23462-2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERATE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente contro

D’ARRIGO Maria Concetta;

.2 1 1.7;15
57.;
:
– t

avverso la sentenza n. 3683/18/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE STACCATA di
CATANIA, depositata il 4/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. Lucio LUCTOTTI.

Data pubblicazione: 19/12/2017

RILEVATO
– che l’Agenzia delle entrate di Acireale notificava a Maria
Concetta D’Arrigo avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno di
imposta 2002 per i redditi di partecipazione alla medesima imputata per
trasparenza ex art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 quale socio della s.n.c. Bar 11

– che il giudizio proposto dalla socia avverso l’atto impositivo emessi
nei suoi confronti veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale
di Catania e la sentenza veniva confermata dalla Commissione tributaria
regionale della Sicilia, che, con sentenza n. 3683 del 24 settembre 2015,
rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate sul rilevato
annullamento da parte della medesima CTR (con sentenza
n.379/18/2011) dell’avviso di accertamento notificato alla società.
– che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione
avverso sia la sentenza in epigrafe, che avverso quella n. 379 /18/2011
della CTR sicula di annullamento dell’avviso di accertamento notificato
alla società;
– che tale ultimo ricorso, iscritto al n. 4705/2013 R.G. pende dinanzi
la Quinta Sezione civile di questa Corte;
– che si rende pertanto necessario rimettere il presente ricorso alla
predetta Quinta Sezione per la trattazione congiunta del ricorso proposto
dai soci avverso l’avviso di accertamento scaturito da quello emesso nei
confronti della società;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa dinanzi alla Quinta Sezione civile per
la trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. 4705/2013 R.G.

Mattiniero di D’Arrigo Concetta e Fragalà Rosario.

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