Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3047 del 17/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3047 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Gaetano Mobili Due s.r.l.

Ricorrente
Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
-Controricorrente

per legge-

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte
44/14/34 depositata il 15/1/2014 ;
Fatto e diritto
Il ricorso proposto da Gaetano Mobili Due s.r.1 notificato il 16/7/2014 non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 e.p.c. giusta certificazione della Cancelleria Centrale del
4/2/2015.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi
E.1.000,00, in favore della controricorrente.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T— R.G. n. 2852/15

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 17/02/2016

Ai sensi dell’art. 13 conuna 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore
plessivi e 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 3/2/2016

Il

sidente

dott. 1cobellis

della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in com-

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