Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3047 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. II, 10/02/2020, (ud. 27/05/2019, dep. 10/02/2020), n.3047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16351-2015 proposto da:

AZIMUT BENETTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo

studio dell’avvocato LUCA PARDINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DENISE D’ANNIBALLE;

– ricorrente –

contro

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

19, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARICATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 495/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

sezione distaccata di TARANTO, dep. 16/12/14;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. M.V., premesso di avere acquistato una imbarcazione a motore “(OMISSIS)”, prodotta dal cantiere Gobbi Atlantis e ceduta dal concessionario Timone s.a.s. di C. & co., citava entrambi in giudizio chiedendone la condanna a risarcire i danni; esponeva che nel 2006, a un anno dalla messa in mare, sulla carena dell’imbarcazione si erano evidenziate numerose anomalie, anomalie che erano state tempestivamente comunicate sia al venditore che al produttore, che dopo l’annuale carenamento si erano verificati nuovi e più gravi difetti, che aveva pertanto chiesto al Tribunale di Taranto di accertare in via preventiva le cause di tali anomalie.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 393/2013, accoglieva la domanda e condannava le parti convenute, in solido, al pagamento di Euro 49.942,65.

2. Avverso la sentenza proponeva appello Azimut Benetti divisione (OMISSIS), succeduta ad (OMISSIS) s.pa., lamentando la mancata dichiarazione dell’eccepita nullità della consulenza tecnica, svolta in sede preventiva, a causa della mancata convocazione di tutte le parti, nonchè, nel merito, l’erroneità dei risultati della consulenza.

Con sentenza 16 dicembre 2014, n. 495, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato l’appello.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione Azimut Benetti s.p.a.

Resiste con controricorso M.V., anzitutto eccependo l’inammissibilità del ricorso a causa dell’inesistenza della sua notificazione.

L’intimata Timone s.a.s. di C.P. non ha proposto difese.

Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per inesistenza della sua notificazione. L’eccezione non può essere accolta. M.V. lamenta che la notificazione del ricorso sia stata eseguita, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis da un avvocato, Ma.Iv., che non era munito di procura speciale che lo abilitasse alla proposizione dell’impugnazione. Il rilievo è corretto. Difensori della società ricorrente, che ha loro conferito procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c., sono gli avvocati Denise D’Anniballe e Luca Pardini, mentre l’avvocato Ma.Iv. la difendeva nel precedente grado di giudizio. Se si guarda però al complessivo procedimento di notificazione, emerge che si tratta di un mero refuso. E’ infatti l’avvocato D’Anniballe ad attestare la conformità, non solo della copia del ricorso e della procura speciale, ma pure della relazione di notificazione, della ricevuta di accettazione e di quella di consegna ed è dall’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato D’Anniballe che risulta eseguita la notificazione, profili questi che invece di dare luogo ad ulteriori invalidità della notificazione (come afferma il controricorrente) rendono evidente che l’errata indicazione dell’avvocato Ma. è frutto di un errore materiale. Errore materiale che è irrilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso, tanto più alla luce della costituzione di M.V..

2. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: il sistema acqua stop di V.; nullità della sentenza per omessa pronuncia su una parte della domanda ex art. 112 c.p.c. ovvero per omessa/contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”: la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare il rifiuto da parte di M. dell’offerta di (OMISSIS) di un trattamento anti-osmosi “assolutamente” in grado di impedire il vizio denunziato.

Il motivo è infondato. Perchè ricorra il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., il fatto omesso – lo sottolinea la stessa ricorrente – deve essere decisivo, ma – è sempre la ricorrente a ricordarlo, p. 13 del ricorso – il giudice di primo grado ha rilevato che il trattamento in esame è “intervento consistente nell’uso di una miscela di resine, evidentemente superficiale, per cui non si comprende come avrebbe potuto prevenire il rischio che le bolle di presentassero”; opinione evidentemente condivisa dalla Corte d’appello, che ha aderito alle conclusioni del Tribunale, e che non ha quindi coerentemente considerato la circostanza, senza che al riguardo sia configurabile il vizio di omessa pronuncia o motivazione.

b) Con il secondo motivo – rubricato “violazione o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3: il titolo in base al quale ritenere sussistente la responsabilità del cantiere, nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa pronuncia su una parte della domanda ex art. 112 c.p.c.” – la società ricorrente lamenta l’omessa pronuncia, tanto nella sentenza del Tribunale quanto in quella d’appello, circa il titolo in base al quale la ricorrente avrebbe dovuto rispondere del danno.

Il motivo è inammissibile. Da un lato, nella prima parte del motivo, viene denunciata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto senza individuare con precisione quale sarebbe la norma violata o falsamente applicata dal giudice d’appello. Dall’altro lato, nella seconda parte, si invoca il vizio di omissione di pronuncia da parte dei due giudici di merito; l’omissione di pronuncia, però, “postula che la questione, ancorchè rilevabile d’ufficio, abbia formato oggetto di una specifica domanda od eccezione e che il giudice non abbia statuito sulla stessa” (così, da ultimo, Cass. 12259/2019), il che nel caso in esame la ricorrente non dice di avere fatto.

c) Il terzo motivo denuncia “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa pronuncia su una parte della domanda ex art. 112 c.p.c., per omessa/contraddittoria motivazione, per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e/o dell’art. 345 c.p.c.”, per avere la Corte d’appello “fatto propria la consulenza tecnica d’ufficio in punto quantificazione di danni” e per avere contraddittoriamente e arbitrariamente riconosciuto “un danno da svalutazione dell’imbarcazione”.

Il motivo non può essere accolto in alcuna delle sue tre declinazioni. Non è anzitutto ravvisabile il vizio di omessa pronuncia su parte della domanda, dolendosi la ricorrente, se bene si comprende, che la Corte d’appello abbia considerato non specifiche le doglianze mosse in primo grado alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, così violando e falsamente applicando “l’art. 115 c.p.c. e/o l’art. 345 c.p.c.”; violazione quest’ultima non ravvisabile, in quanto le contestazioni mosse in primo grado – in base a quanto trascritto dalla ricorrente alle pp. 17-18 del ricorso – risultano generiche, senza contare che sono “in ogni caso” state esaminate dal giudice d’appello (v. p. 4 della sentenza impugnata); quanto infine al vizio di motivazione, la contestazione della ricorrente è rivolta nei confronti delle argomentazioni del giudice di primo grado e non di quello d’appello (v. pp. 18-20 del ricorso) ed è pertanto inammissibile.

d) Il quarto motivo lamenta “nullità della sentenza per omessa/contraddittoria motivazione, omessa pronuncia su un motivo di appello e per violazione o falsa applicazione dell’art. 194 c.p.c. e dell’art. 156c.p.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 669-bis c.p.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: la Corte d’appello ha erroneamente rigettato l’unico motivo preso in considerazione, non calcolando che la comunicazione di avvio delle operazioni peritali deve avvenire con un periodo di preavviso sufficiente a consentire la partecipazione delle parti, periodo che nel caso di specie non era stato rispettato, con conseguente nullità dell’esperita consulenza tecnica preventiva, nullità che altresì deriverebbe dal mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 669-bis c.p.c.

Il motivo non può essere accolto. Se in rubrica sono molti i profili denunciati (come l’omessa pronuncia sul motivo d’appello che poi si dice essere stato erroneamente rigettato), nello sviluppo del motivo la ricorrente si concentra sulla mancata considerazione, da parte del giudice d’appello, dell’insufficiente tempo di preavviso concesso per presenziare all’inizio delle operazioni peritali e del mancato esperimento del tentativo di conciliazione. I due profili sì non sono stati considerati dal giudice d’appello, ma il motivo di gravame (riportato a p. 4 del ricorso) era limitato all’omessa comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali al Cantiere Azimut-Benetti e al riguardo il giudice d’appello ha osservato come nel verbale delle operazioni peritali il consulente aveva dato atto di avere provveduto a contattare telefonicamente le parti attraverso i loro difensori e che d’altro canto l’avvocato di Azimut Benetti risultava presente e che l’obbligo dell’avviso alle parti può essere assolto anche attraverso una comunicazione verbale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “in tema di consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 2, e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1 alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l’omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sè, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, il quale non ricorre qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all’indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti” (così, da ultimo, Cass. 14532/2016).

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 27 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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