Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3047 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. I, 10/02/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 10/02/2010), n.3047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dom.to in Roma via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

F.P., Fu.Po., F.L., M.

G., tutti n.q. M.G. e F.P. in

proprio, dom.ti in Roma P.zza Prati degli Strozzi 32 presso l’avv.

D’Ambrosio Romana con l’avv. Vincenzo Vitale che li rappresenta e

difende per procura speciale in atti;

– controricorrenti –

e

Regione Puglia in persona del rapp.te in carica – Comune di San

Pancrazio Salentino in persona del Sindaco in carica;

– intimati –

Avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Pietro Vernotico in

data 15.06.2004;

Udita la relazione del relatore cons. Dr. Luigi Macioce svolta nella

p.u. del 9-11-2009;

Udito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. VELARDI Maurizio

che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento

del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.P., Fu.Po., F.L. e M. G., quali eredi dell’agricoltore F.C. nonchè la M. e F.P. in proprio, convennero innanzi al Giudice di Pace di San Pietro Vernotico la Regione Puglia, il Comune di San Pancrazio Salentino ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al fine di ottenere il pagamento delle precisate somme, oltre interessi, a titolo di contributi per calamità naturale previsti dal D.L. n. 367 del 1990, art. 2, comma 2 conv. in L. n. 31 del 1991. Si costituirono i convenuti ed il Ministero delle P.A.F., chiamato in garanzia dalla Regione Puglia – eccependo la Regione la prescrizione e la carenza della propria legittimazione nonchè prospettando l’incostituzionalità della normativa sul contributo nella parte in cui fosse interpretata come impositiva di un obbligo per somme superiori a quelle stanziate – ed il GdP con sentenza 15.06.2004, dichiarata la propria giurisdizione e la propria competenza, dispose la condanna della Regione Puglia, per Euro 693,40 in favore degli eredi, per Euro 400,51 in favore della M. e per Euro 869,20 in favore di F.P., affermando che era competente l’adito Giudice ai sensi dell’art. 20 c.p.c. (nel Comune essendo la tesoreria comunale che, per Legge Regionale, aveva emesso l’ordinativo di pagamento), che sussisteva la giurisdizione vertendosi in materia di diritti soggettivi, che l’unico obbligato era la Regione, che era però fondata la domanda di rivalsa a carico del Ministero, tenuto a fornire alla Regione i fondi con i quali dotare il Comune per i pagamenti necessari al saldo dell’intero contributo, che era indiscutibile il diritto dell’agricoltore alla percezione nell’intero del contributo.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero delle P.A.F. ha proposto ricorso il 2.9.2005, contenente due motivi, al quale hanno resistito, con controricorso notificato il 18.10.2005 i sigg.ri F. e la sig.ra M.; la Regione Puglia non ha formulato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminando il ricorso del Ministero delle P.A.F., si osserva che con esso si formulano due motivi. Con il primo mezzo – denunziante la violazione delle L. n. 31 del 1991, L. n. 590 del 1981 e della L.R. Puglia n. 24 del 1990 – il ricorrente si duole del fatto che il GdP abbia violato i principi per i quali esso Ministero, tenuto alla provvista dei fondi deliberati dal Parlamento in favore dell’Ente Regione, mai sarebbe potuto ritenersi obbligato di rivalsa in favore del beneficiario.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione del D.L. n. 367 del 1990, art. 11 conv. in L. n. 31 del 1991 nonchè del D.L. n. 136 del 2004, art. 8 septies conv. in L. n. 186 del 2004, per avere il GdP ignorato che il contributo preteso non costituiva oggetto di un diritto all’intero ammontare previsto ma solo a quella parte che fosse stata adeguatamente coperta dalla autorizzazione di spesa.

Si esamina in via preliminare la doglianza di cui al primo motivo, avente profilo assorbente siccome afferente la indebita condanna del Ministero in via di “rivalsa”. La doglianza è certamente ammissibile, in un ricorso avverso sentenza emessa in giudizio di “equità necessaria”, là dove postula la violazione del principio fondamentale in materia di obbligazioni pubbliche costituito dalla distinzione tra obbligazione giuridica della P.A. di erogare il dovuto al privato creditore ed obbligo politico della stessa Amministrazione di somministrare all’Ente obbligato i fondi disponibili per la provvista. Ma la doglianza è anche indiscutibilmente fondata, come ripetutamente da questa Corte affermato in subjecta materia (ex multis Cass. 23038.08 – 7727.06 – 189.06 – 20432.05 – 20430.05). Il D.L. n. 367 del 1990, art. 10 conv.

in L. n. 31 del 1991, individua infatti il creditore e l’obbligato alla prestazione in esame, rispettivamente, nel titolare dell’azienda (olivicola o vitivinicola) e nella Regione, nel mentre l’art. 11 statuisce che la provvista per l’erogazione da parte delle Regioni dei contributi in discorso (pari a L. 900 miliardi per gli anni 1990- 1991) sia ripartita tra le richiedenti Regioni dal Ministero per le P.A.F. Appare pertanto totalmente inconsistente l’ipotesi di una obbligazione di garanzia dell’Amministrazione Statale la quale è intestataria – per il tramite del Fondo di Solidarietà che essa amministra – delle somme che il Parlamento ha, con legge, disposto essere destinate e vincolate allo scopo: si tratta di una ipotesi che riduce ad obbligazione ex lege quello che è obbligo istituzionale e politico di ripartire la provvista ed erogarla in quota all’Ente richiedente, obbligato finale ed esclusivo, un obbligo insuscettibile di essere letto in termini di garanzia “propria od impropria” e pertanto di condurre sia ad alcuna statuizione di condanna alla erogazione in via di regresso, sia, ed ancor più, ad una condanna diretta del Ministero al pagamento in favore del creditore.

Si accoglie pertanto il ricorso del Ministero P.A.F. sotto l’assorbente profilo della fondatezza della censura afferente la sua veste di garante della dedotta obbligazione, restando assorbite anche le questioni proposte con riguardo alla portata del D.L. n. 367 del 1990, art. 11 la cui efficacia limitativa è stata fatta segno alla sopravvenuta norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 136 del 2004, art. 8 septies, conv. in L. n. 186 del 2004, art. 8 septies, che ha anche sostituito, nell’art. 2, comma 2 cit., alle parole “di Lire” … le parole “… fino a Lire …”, una interpretazione che questa Corte ha più volte ritenuto assolutamente in linea con il disposto dell’art. 81 Cost. (Cass. 20430/05) e della quale la Corte Costituzionale, con la sentenza 135 del 2006, ha escluso alcun profilo di illegittimità costituzionale. Da tanto consegue, in accoglimento in parte qua della censura, la cassazione della sentenza e, non essendo necessari accertamenti nè ulteriori valutazioni, la decisione ex art. 384 c.p.c., di rigetto della domanda di garanzia proposta dalla Regione a carico del Ministero.

Le spese del giudizio di legittimità tra Ministero e controricorrenti si compensano, non avendo i predetti dato causa alla indebita condanna. Sarà l’intimata Regione ad essere gravata delle spese di questo giudizio sostenute dal Ministero.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge la domanda di garanzia proposta dalla Regione Puglia nei confronti del Ministero delle P.A.F; compensa tra Ministero e controricorrenti le spese del giudizio di legittimità; condanna la Regione Puglia a versare al Ministero le spese di giudizio, per Euro 1.000 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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