Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3047 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19822/2019 R.G., proposto da:

T.G., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Staniscia, con

domicilio eletto in Roma, Via Crescenzio n. 20.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale

rappresentante p.t..

– intimata –

e

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t..

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 51/2019, depositata in

data 2.1.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

4.12.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

T.G. ha proposto opposizione nei confronti di Roma Capitale e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso due distinte cartelle di pagamento, relative a sanzioni stradali.

Con sentenza n. 39130/2016, il Giudice di pace di Roma ha integralmente accolto l’opposizione, condannando la sola Roma Capitale al pagamento delle spese di lite.

La pronuncia è stata parzialmente riformata in secondo grado.

Secondo il tribunale, in caso di accoglimento dell’opposizione avverso una cartella di pagamento, le spese processuali devono gravare sia sull’agente della riscossione che dell’ente impositore, in base al principio di causalità. La sentenza ha però compensato le spese del giudizio di secondo grado per la novità della questione e per l’esistenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali succedutesi nel tempo riguardo all’individuazione, in siffatti giudizi, della parte tenuta a sopportare le spese.

Per la cassazione di questa pronuncia T.G. ha proposto ricorso in unico motivo.

Roma Capitale e l’Agenzia delle entrate riscossione non hanno svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, al momento della proposizione dell’opposizione, non sussisteva alcun contrasto interpretativo circa il fatto che delle spese processuali dovessero rispondere sia l’agente della riscossione che l’ente titolare del credito e, pertanto, la compensazione sarebbe stata disposta in carenza di presupposto.

Il motivo è inammissibile.

Il giudizio di primo grado è stato introdotto dopo il 4.7.2009 e -dunque – nel vigore dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 54, secondo cui la compensazione delle spese poteva esser disposta in caso di soccombenza reciproca o in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.

Questa Corte ha precisato che la previsione, nella parte in cui fa riferimento alla necessaria sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, si pone come norma “elastica”, il cui contenuto richiede di essere specificato in sede interpretativa.

In tale compito il giudice di merito è chiamato ad integrare il contenuto della norma e proprio tale attività di precisazione e integrazione è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche, atteso che, nell’esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale (testualmente, Cass. s.u. 2572/2012).

Nello specifico, la ricorrente non pone in dubbio che il contrasto interpretativo sul riparto delle spese di lite (in caso di opposizione a cartella di pagamento proposta sia verso l’agente della riscossione che verso l’ente titolare della pretesa), potesse – in astratto integrare il presupposto applicativo della norma.

Di conseguenza, non è chiesto di valutare in questa sede la riconducibilità di tali ipotesi alla nozione dei “gravi ed eccezionali motivi di compensazione”, nè di scrutinare le valutazioni in diritto espresse in sentenza, quanto l’effettiva sussistenza delle circostanze prese in esame dal giudice, questione che, tuttavia, attiene al merito e non è censurabile per violazione di legge.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo le controparti svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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