Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30469 del 19/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30469 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23461-2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente contro

FRAGALA’ Raffaele e D’ARRIGO Maria Concetta;
T
avverso la sentenza n. 3682/18/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE STACCATA di
CATANIA, depositata il 4/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. Lucio

Data pubblicazione: 19/12/2017

RILEVATO
– che l’Agenzia delle entrate di Acireale notificava alla s.n.c. Bar Il
Mattiniero di D’Arrigo Concetta e Dragala Rosario un avviso di accertamento
di maggior reddito di impresa per l’anno di imposta 2001, nonché due avvisi
di accertamento emessi ai fini IRPEF nei confronti dei predetti soci D’Arrigo

trasparenza ex art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986;
– che i separati ricorsi proposti dai soci avverso gli atti impositivi emessi
nei loro confronti veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di
Catania e la sentenza veniva confermata dalla Commissione tributaria
regionale della Sicilia, che, con sentenza n. 3682 del 24 settembre 2015,
rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate sul rilevato
annullamento da parte della medesima CTR (con sentenza n. 380/18/2011)
dell’avviso di accertamento notificato alla società.
– che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso
sia la sentenza in epigrafe, che avverso quella n. 380/18/2011 della CTR sicula
di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società;
– che tale ultimo ricorso, iscritto al n. 4705/2013 RG. pende dinanzi la
Quinta Sezione civile di questa Corte;
– che si rende pertanto necessario rimettere il presente ricorso alla
predetta Quinta Sezione per la trattazione congiunta del ricorso proposto dai
soci avverso l’avviso di accertamento scaturito da quello emesso nei confronti
della società;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa dinanzi alla Quinta Sezione civile per la
trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. 4705/2013 R.G.

e Fragalà in relazione ai redditi di partecipazione ai medesimi imputati per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA