Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30464 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE – 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11246-2010 proposto da:

QUADRIFOGLIO VERONA SPA (OMISSIS), in persona del presidente del

consiglio di amministrazione e dell’amministratore delegato,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo

studio dell’avvocato FEROCI MARCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RATTO MARILENA giusta procura per atto notaio

Enrico Parenti di Roma;

– ricorrente –

contro

T.P. (OMISSIS);

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di VERONA, del 18.3.2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

Fatto

RITENUTO

Quanto segue:

p. 1. La s.p.a. Quadrifoglio Verona ha proposto istanza di regolamento di competenza contro T.P. avverso l’ordinanza emessa in udienza il 18 marzo 2010, con la quale, il Tribunale di Verona, investito da essa ricorrente di un procedimento per convalida di licenza per finita locazione, ha disposto (non nell’ambito della fase sommaria di detto procedimento, come allegato dalla ricorrente, bensì nella fase a cognizione piena, come emerge dal fascicolo d’ufficio, dal quale si rileva che il Tribunale, negato il provvedimento ai sensi dell’art. 665 c.p.c., dispose il mutamento del rito ed il passaggio alla cognizione ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c.) la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. di altro giudizio avente ad oggetto la pretesa di rilascio per occupazione sine titulo dello stesso immobile, a suo tempo introdotto dalla dante causa della ricorrente contro il T.. Tale giudizio era stato deciso in primo grado dallo stesso Tribunale di Verona con sentenza di rigetto della domanda principale e di reiezione della riconvenzionale del convenuto, diretta a vedersi riconosciuto i diritti di opzione per l’acquisto dello stesso immobile ai sensi della L. n. 410 del 2001, artt. 3 e 5. La sentenza era stata appellata ed il giudizio era ed è pendente in grado di appello davanti alla Corte d’Appello di Venezia, dinanzi alla quale la ricorrente si è costituita.

p.1.1. La sospensione è stata disposta dal Tribunale sull’assunto che il “giudizio di impugnazione avente per oggetto l’esercizio del diritto di opzione e prelazione negato dal giudice di prime cure (….) nell’impostazione della parte garantirebbe al convenuto la proprietà e permanenza nell’immobile” e che “le argomentazioni addotte dall’attrice per osteggiare la sospensione del giudizio involgono in realtà una valutazione di fondatezza sulla domanda giudiziale che non è consentito a questo Giudice effettuare”.

p.1.2. L’intimato non ha resistito.

p.2. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-fer c.p.c., è stata formulata richiesta di conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte ed all’esito del loro deposito se ne è fatta notificazione all’avvocato della parte ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

quanto segue:

p.1. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi improcedibile l’istanza di regolamento, perchè parte ricorrente ha depositato un “estratto conforme all’originale dell’ordinanza impugnata, che ha asserito pronunciata all’udienza del 18 marzo 2010, ma senza che da esso – che riproduce il verbale di udienza del 23 aprile 2009 e la prima parte del verbale dell’udienza del 24 novembre 2009 e, quindi, reca un timbro “omissis” seguito dall’ordinanza – si evinca in quale udienza l’ordinanza è stata pronunciata.

In tal modo non sarebbe possibile verificare la data di pronuncia dell’ordinanza impugnata e, quindi, verificare la tempestività dell’istanza di regolamento. L’ordinanza potrebbe, infatti, essere stata pronunciata all’udienza del 24 novembre 2009. In tale situazione l’istanza non sarebbe procedibile alla stregua di Cass. sez. un. nn. 9004 e 9005 del 2009, tenuto conto che alla mancata produzione della copia autentica dell’ordinanza, dalla quale risulti la data della sua pronuncia non si potrebbe sopperire attraverso il riscontro del fascicolo d’ufficio, peraltro, osserva il Pubblico Ministero non pervenuto al momento di redazione delle sue conclusioni.

p.1.1. Il collegio rileva che le argomentazioni del Pubblico Ministero in punto di improcedibilità non sarebbero state condivisibile nella situazione tenuta presente ed esistente al momento della redazione delle Sue conclusioni, perchè una situazione di produzione della copia autentica del provvedimento impugnato dalla quale non si evinca la data di pronuncia asserita dal ricorrente, che non alleghi vi sia stata comunicazione del provvedimento in una certa data ed anzi lo asserisca pronunciato in udienza e, dunque, (implicitamente) non bisognoso di comunicazione (o meglio da intendersi comunicato hic et hinde: art. 134 c.p.c., comma 2, e art. 176 c.p.c., comma 2) è situazione nella quale il ricorrente assume di avere agito tempestivamente entro il termine di cui all’art. 47, comma 2, decorso dalla data dell’udienza di pronuncia del provvedimento in udienza.

Non si tratta di situazione di allegazione di una comunicazione eseguita in una certa data, riguardo alla quale, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 la copia del provvedimento si debba produrre correlata dalla relata a pena di improcedibilità, siccome ritenuto dai citati precedenti delle Sezioni Unite.

Il problema che si pone è solo di carenza di dimostrazione della data di pronuncia del provvedimento impugnato, peraltro, derivante dalla estrazione di copia limitata ad esso e senza che risulti la data per essere stato pronunciato a verbale di udienza. L’omissione del rilascio della copia con la parte del verbale dell’udienza precedente alla sua inserzione, dalla quale si evinca la data dell’udienza è, peraltro imputabile a fatto del cancelliere, che, quando viene richiesto di rilasciare copia di un atto a verbale nel rilasciarla, poichè elemento dell’atto è la data di pronuncia, che non può che risultare dal verbale, deve curare il rilascio di una copia che comprenda la parte di esso da ci risulti la data di apertura del verbale di udienza.

E’ vero che, secondo un principio di auto responsabilità il ricorrente per regolamento dovrebbe avvedersi del rilascio della copia senza che la data risulti, ma l’improcedibilità di cui ragionano le Sezioni Unite è correlata alla allegazione della comunicazione del provvedimento impugnata in una certa data. E’ tale allegazione che impone di documentare la comunicazione con la relata.

Peraltro, se anche si sia allegata la comunicazione in una certa data e non si sia prodotta la relata con il ricorso o nel termine per il suo deposito, qualora la data di notificazione dell’istanza di regolamento dal punto di vista del notificante si situi in un momento che si collochi entro i trenta giorni dalla data di pronuncia del provvedimento, la mancata produzione della relata, l’improcedibilità deve escludersi. Ciò, secondo un’applicazione del principio della idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo conforme alla particolare sanzione della improcedibilità che ammette tale principio solo se il raggiungimento dello scopo non emerga aliunde e in un momento successivo a quello entro il quale la fattispecie necessaria per la procedibilità si sarebbe dovuta realizzare (deposito del ricorso o scadenza del relativo termine). Infatti, in tal caso, non essendo stata possibile una comunicazione se non dal giorno della pubblicazione del provvedimento, risulta evidente sulla base dello stesso ricorso, corredato della relata di notificazione, che l’istanza comunque sarebbe tempestiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 2 (Cass. (ord.) n. 16002 del 2007; (ord.) n. 15628 del 2009; Cass. n. 17957 del 2007).

Ne segue che la verifica del fascicolo d’ufficio per accertare la data del provvedimento impugnato nella specie risulta possibile.

p.1.2. Ciò premesso, si rileva che, successivamente al deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero, è pervenuto il fascicolo d’ufficio, dal quale si rileva la piena verità dell’affermazione della pronuncia dell’ordinanza impugnata all’udienza del 18 marzo 2010.

Ne deriva la tempestività dell’istanza di regolamento.

p.2. L’istanza è fondata.

Queste le ragioni.

p.2.1. Invero, il potere di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. è stato esercitato in una situazione nella quale non sussisteva, configurandosi semmai, in ipotesi, quello di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2.

E’ stato, infatti, affermato anche di recente che “Quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizi alita, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, e non ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. Ne consegue che se il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sè illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità.” (Cass. (ord.) n. 26435 del 2009; in precedenza: Cass. (ord.) n. 21924 del 2008; (ord.) n. 8478 del 2011, da ultimo. Si veda anche Cass. (ord.) n. 15111 del 2007).

Il Tribunale avrebbe dovuto, dunque, provvedere applicando la norma dell’art. 337 c.p.c., comma 2, e, quindi, procedere alla valutazione dell’autorità della sentenza impugnata in appello.

p.3. Deve, dunque, disporsi la prosecuzione del giudizio.

p.4. Le spese del procedimento di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna l’intimato alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro duemila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA