Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30464 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30464 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato

ricorrente

contro
Bonitatibus Panfilo, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca
Ramicone, domiciliata presso la Corte di cassazione;

con troricorrente

avverso
la sentenza n. 293/2013 del Tribunale di Sulmona, depositata il 17
dicembre 2013, e l’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.
della Corte d’Appello di L’Aquila letta all’esito dell’udienza del 20
novembre 2014.

Data pubblicazione: 19/12/2017

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 9 novembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:
la Corte di appello di L’Aquila, con ordinanza letta pubblicamente
all’esito dell’udienza del 20 novembre 2014, ha dichiarato

proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
avverso la sentenza del primo giudice che aveva riconosciuto a
Panfilo Bonitatibus – assunto con una successione di contratti a
termine – il diritto alla progressione stipendiale spettante ai
dipendenti di ruolo in base all’anzianità di servizio complessivamente
maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla
corresponsione delle relative differenze retributive;
contro la decisione di primo grado il Ministero propone ricorso ex art.
348-ter cod. proc. civ. affidato a quattro motivi, cui resiste il
Bonitatibus con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., quando è
pronunciata

l’inammissibilità

dell’appello

per

non

avere

l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il
provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per
cassazione nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., decorrente
dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza
d’inammissibilità; qualora l’ordinanza sia stata pronunciata in
udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la
sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui
all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., decorre dall’udienza

2

inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ. l’appello

stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo
la previsione di cui all’art. 176 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U.,
07/12/2016, n. 25043; Cass. 14/02/2017, n. 3927);
nella specie, l’ordinanza è stata pronunciata e letta all’udienza del 20
novembre 2014, sicché non ne occorreva alcuna comunicazione;

2015, risulta essere tardivo;
pertanto, condivisa la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato
inammissibile;
la novità della questione processuale, risolta dalla Corte di legittimità
soltanto dopo il deposito del ricorso, giustifica la compensazione delle
spese del giudizio;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che
gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass.
29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensate fra le parti le spese di
lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2017

di conseguenza il ricorso, avviato per la notificazione il 26 gennaio

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