Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30463 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 659/2011 proposto da:

M.C. (OMISSIS), B.F.

(OMISSIS), quali procuratori della Società S. Anna Srl, e

dei sig.ri S.M., S.I., S.P. in proprio

e quale erede di R.A.B., Sa.Ma. in proprio e quale

erede di R.A.B., S.N., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CALVI DELL’UMBRIA 9, presso lo studio

dell’avvocato BALDACCI FULVIO, rappresentati e difesi da se medesimi;

– ricorrenti –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – CNR -, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 27680/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 5/11/09, depositata il 30/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato Baldacci Fulvio difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di cassazione n. 27680 del 2009 in materia di locazione.

I ricorrenti contestano l’errore materiale in cui è incorsa la sentenza per non avere attribuito le spese liquidate con la stessa ad essi difensori antistatari, che ne avevano fatto richiesta nel controricorso.

Il ricorso è fondato Dall’esame del controricorso emerge, infatti, che gli odierni ricorrenti avevano chiesto la declaratoria di inammissibilità o, comunque il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente CNR al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione agli avvocati antistatali.

La condanna alle spese del giudizio di cassazione, invece, non contiene l’attribuzione richiesta.

Ne consegue che il dispositivo della sentenza deve essere integrato come segue condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione ai difensori antistatali”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma i ricorrenti sono stati ascoltati in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è accolto ed il dispositivo della sentenza impugnata n. 27680 del 2009 deve essere integrata come segue: “Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari e oltre spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara che il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione n. 27680 del 2009 deve essere integrato come segue: “Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari e oltre spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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