Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30462 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 288/2011 proposto da:

R.E., C.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI

Gina, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.V.R., ALPI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA, ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16153/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, dell’11/6/2010 depositata l1 08/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.M. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di cassazione n. 16153 del 2010 in materia di liquidazione delle spese giudiziali.

I ricorrenti contestano l’errore materiale in cui sarebbe incorsa la sentenza per avere riferito, nel dispositivo della sentenza impugnata, le spese al giudizio di primo grado nel quale la Corte di Appello di Roma aveva determinato le stesse in Euro 1.300,00, e, pertanto, in maniera inferiore ai minimi di legge, mentre le stesse dovevano essere riferite al giudizio di secondo grado.

Il ricorso non è fondato.

Nessun errore materiale è stato commesso dalla Corte di cassazione.

La sentenza in esame, infatti, ha accolto il secondo motivo di ricorso con il quale gli attuali ricorrenti avevano denunciato l’erronea liquidazione – da parte del giudice di appello – delle spese di primo grado nella complessiva somma di Euro 1.300,00, violando i minimi tariffari, ammontanti nella specie ad Euro 1.579,24 (pag. 4 della sentenza), lasciando inalterata la somma come liquidata dalla Corte di merito in ordine alle spese del giudizio di secondo grado.

Correttamente, pertanto, nel dispositivo della sentenza della Corte di cassazione, che ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., la somma di Euro 1.579,24 (di cui Euro 296,06 per spese, Euro 540,18 per diritti ed Euro 770,00 per onorari) è stata imputatata alle spese processuali sostenute dagli attuali ricorrenti in primo grado”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA