Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30461 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di Torino RG. 20507/2010 dell’8/07/2010 nel procedimento pendente

tra:

ARCOSERVIZI SPA (OMISSIS);

T.K.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – Il Giudice di Pace di Torino, con ordinanza in data 8.7.2010, ha chiesto il regolamento di ufficio della competenza.

Nessuna delle parti ha presentato memoria.

Il Giudice di Pace ha proposto – in relazione ad un’opposizione all’esecuzione – il presente regolamento ritenendosi incompetente per materia e ritenendo competente il Tribunale di Torino, dichiaratosi incompetente per valore.

Il regolamento di competenza d’ufficio è ammissibile, essendo stato proposto tempestivamente alla prima udienza di trattazione.

Va dichiarata la competenza per valore del giudice di pace.

Si tratta di un’opposizione all’esecuzione proposta dopo che questa era iniziata, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., comma 2.

Il giudice dell’esecuzione – competente limitatamente alla prima fase, e cioè per l’esercizio dei poteri ordinatori di direzione del processo – correttamente ha valutato che la causa non rientrava nella competenza per valore dell’ufficio giudiziario al quale apparteneva, rimettendo, quindi, la cognizione del merito al giudice di pace, competente per valore, il quale erroneamente ha ritenuto che l’art. 616 c.p.c., facesse riferimento al solo criterio territoriale, o per materia, e non al criterio per valore (v. anche Cass. ord. 24.4.2009 n. 9784; Cass. 8.8.2002 n. 11995).

Posto che l’entità del credito precettato è di Euro 1.494,02, come risulta dall’esame del fascicolo d’ufficio, è di tutta evidenza la competenza per valore del giudice di pace”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione, rilevando, in via pregiudiziale, l’ammissibilità della proposizione del regolamento d’ufficio da parte del giudice di pace (v. anche Cass. ord. 17.5.2011 n. 10845).

Conclusivamente, è dichiarata la competenza del giudice di pace di Torino.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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