Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30461 del 19/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30461 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato

ricorrente

contro
Rosso Angelisa, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Pistilli,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Stefania Reho, sito
in Roma, via Nazario Sauro 16

controricorrente

nonché
Strano Grazia e Di Biase Francesco, rappresentati e difesi dall’avv.
Laura Tartarini, domiciliata presso la cancelleria della Corte di
cassazione

c(-

Data pubblicazione: 19/12/2017

- controricorrenti nonché
Spagarino Silvia, Polinnia Rita, Bergamino Silvia, Bellomi Anna,
Montani Luigia, Figone Ornella, Sbarboro Cristina, Copello Simonetta
– intimate-

la sentenza n. 435/2014 della Corte d’Appello di Genova depositata il
29 ottobre 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 9 novembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:
la Corte di appello di Genova ha rigettato l’impugnazione proposta dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la
sentenza del primo giudice che aveva riconosciuto ai lavoratori
indicati in epigrafe – assunti con una successione di contratti a
termine – il diritto alla progressione stipendiale spettante ai
dipendenti di ruolo in base all’anzianità di servizio complessivamente
maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla
corresponsione delle relative differenze retributive;
contro tale decisione il Ministero propone ricorso affidato ad unico
motivo, cui resistono con distinti controricorsi la Rosso da un lato e la
Strano ed il Di Biase dall’altro, a mezzo dei rispettivi difensori, mentre
le ulteriori parti intimate non hanno svolto attività difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la sentenza impugnata si fonda sul principio di non discriminazione
sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, allegato alla Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e

2

avverso

recepito nel nostro ordinamento con il d.lgs. 6 settembre 2001, n.
368 (in particolare: art. 6), richiamando i pertinenti precedenti della
Corte di giustizia dell’Unione europea ed escludendo la rilevanza della
specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la
diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo

con l’unico articolato motivo il Ministero denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, degli artt.
1 e 10 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall’art.
9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modi?.
dall’art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 106, dell’art. 4
della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché della direttiva 99/70/CE,
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sul rilievo che i
rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono
assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli stessi
non si applica la disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001
e sussistono dunque “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso
trattamento economico, considerato che il ricorso ai contratti a
termine per il reclutamento del personale scolastico risponde ad
esigenze obiettive di gestione del rapporto di lavoro;
il motivo non è fondato;
come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22558;
Cass. 23/11/2016, n. 23868; Cass. 29/12/2016, n. 27387; Cass.
05/01/2017, n. 165, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai
sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto del tutto
condivise), «La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione,
impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale
del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della
attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.

3

determinato;

Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati
CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in
ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al
trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo
indeterminato»;

affermato da questa Corte, né il motivo di ricorso prospetta
argomenti che possano indurre a disattendere l’orientamento ormai
consolidato sul punto;
pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va
rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle
Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito
del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che
gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass.
29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese del
giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma

1-quater, del

d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

pertanto, la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA