Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30460 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16765/2010 proposto da:

STE (SOCIETA’ TURISTICA ELORINA) SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

IANNELLO Pier Francesco giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R.S., quale Curatore del Fallimento A.S.E. (azienda

siciliana ecologica) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ACCARDO Michele giusta mandato

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1390/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

28/09/09, depositata il 16/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 28.9.2009 e depositata il 16.10.2009 in materia di azione revocatoria fallimentare.

Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato depositato successivamente all’entrata in vigore della indicata normativa (4 luglio 2009).

La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (art. 360 bis c.p.c., n. 1).

Con quattro motivi la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 345, 61, 191, e 92 c.p.c.) e vizi motivazionali.

I motivi sono manifestamente infondati.

La Corte di merito ha, infatti, disposto la consulenza tecnica d’ufficio perchè ritenuta indispensabile ai fini della decisione, dandone, oltretutto, puntuale motivazione nell’ordinanza camerale del 29.9.2003.

Nessuna violazione dell’art. 345 c.p.c., è stata, pertanto, sotto questo profilo commessa, posto che la consulenza tecnica non è neppure un mezzo istruttorio in senso proprio, ma ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (v.

per tutte Cass. ord. 8.2.2001 n. 3130).

Per le medesime ragioni deve disattendersi anche il secondo motivo con il quale si denuncia la violazione delle norme sulla consulenza tecnica d’ufficio.

Anche la censura avanzata con il terzo motivo è destituita di fondamento, posto che la Corte di merito ha dato congrua motivazione (pagg. 3-4 della sentenza) in ordine al suo convincimento sulla sproporzione accertata tra il prezzo indicato nell’atto di compravendita – in relazione ai due terreni in questione – e quello indicato dal c.t.u.. Da ultimo, non può essere condivisa la censura relativa alla condanna alle spese processuali che correttamente si basa sulla soccombenza.

D’altra parte, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata – come nella specie -, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (v. per tutte Cass. 22.12.2009 n. 26985)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Preliminarmente, la Corte rileva l’inammissibilità per tardività, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., della memoria depositata il 12.12.2011 per l’udienza del 15.12.2011.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, quindi, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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