Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3046 del 11/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3046 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 23396-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014

contro

90

MACRILLO’ CARMELA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3208/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 11/02/2014

di ROMA, depositata il 03/10/2007 r.g.n. 7350/2005;
udita la relazione della causa svolta nellajiubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPEIche ha concluso per:
inammissibilità per conciliazione.

LUIGI;

R.G. 23396/2008

%

FATTO E DIRITTO
Con sentenza depositata il 29-1-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale
di Roma rigettava la domanda proposta da Carmela Macrillò nei confronti della
s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine
apposto ai vari contratti di lavoro intercorsi tra le parti nel periodo dal 1-7-1999
al 31-7-2001, con le pronunce consequenziali.
La Macrillò proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 3-10-2007, in
accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto
de quo, con la conseguente trasformazione del rapporto in rapporto a tempo
indeterminato dal 1-7-1999 “ancora in atto”, e condannava la società al
pagamento delle retribuzioni dal 20-1-2003 con interessi e rivalutazione.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due
motivi.
La Macrillò è rimasta intimata.
Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale
concluso tra le parti in data 9-2-2009 ed il Collegio ha autorizzato la
motivazione semplificata.
Ciò posto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti dì
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legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse
saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di

proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).
Infine, non deve provvedersi sulle spese, non avendo l’intimata svolto
alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Roma 9 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a

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