Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3046 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. II, 10/02/2020, (ud. 27/05/2019, dep. 10/02/2020), n.3046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10647-2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

PROVINCE 114/B/23, presso lo studio dell’avvocato PAOLA D’AMICO,

rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE MANFELLOTTO, ANTONIO

CARUGNO;

– ricorrente –

contro

R.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 950/2014 del TRIBUNALE di CASSINO, depositata

il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Con decreto n. 196/2009 il Giudice di pace di Sora, su istanza di R.P., ingiungeva ad G.A. il pagamento di Euro 800, quale saldo per l’acquisto di un trattore usato.

Avverso il decreto proponeva opposizione l’ingiunto, lamentando che il bene venduto presentava gravi vizi e il contratto di compravendita era nullo a causa dell’altruità del bene.

Il Giudice di pace, preliminarmente qualificato il contratto come vendita di cosa altrui, con sentenza n. 84/2011 revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava che l’opposto era tenuto a procurarsi la titolarità del bene entro tre mesi dal deposito della sentenza, pena la risoluzione del contratto.

2. Avverso la sentenza proponeva appello R.P., eccependo in via preliminare la nullità della pronuncia, per avere contenuto nè di condanna, nè di accertamento, nè costitutivo e per avere in ogni caso deciso oltre i limiti della domanda, in violazione dell’art. 112 c.p.c. Costituitosi in giudizio, G.A. proponeva a sua volta appello incidentale chiedendo la restituzione della somma già versata per l’acquisto del bene nonchè la condanna dell’appellante al risarcimento del danno.

Con sentenza 19 settembre 2014, n. 950, il Tribunale di Cassino, osservato che la decisione di primo grado non era censurabile in termini di nullità, avendo accordato una tutela corrispondente all’art. 1478 c.c., ha rilevato che l’opponente non aveva chiesto l’accordata fissazione del termine, ma la risoluzione del contratto, così che la pronuncia era stata emessa in violazione dell’art. 112 c.p.c.; riformava così la sentenza impugnata, condannando G.A. – previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto – alla restituzione del mezzo agricolo oggetto di compravendita, rigettando “le altre domande”.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione G.A.. L’intimato R.P. non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo denuncia il mancato esame dell’appello incidentale e la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non essersi il Tribunale pronunciato sulla domanda del ricorrente in merito alla restituzione della somma da lui versata per l’acquisto del bene ed al risarcimento del danno subito.

Il motivo è fondato laddove lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione. Il ricorrente con l’appello incidentale aveva chiesto al Tribunale di “condannare R.P. a restituire la somma di Euro 3.000 ex art. 1479 c.c. ad esso G.A., oltre il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa”.

Il Tribunale ha affermato che “non possono essere accolte le reciproche richieste economiche, nè quelle per il prezzo residuo, nè quelle per il risarcimento dei danni, formulate dalla parte opponente G.A., il ricorrente – solo per quelli causati dalla presenza di vizi, vizi rimasti non provati, e dalla parte opposta (..) poichè alcuna condotta colpevole risulta essere addebitabile al compratore”. Il Tribunale, pertanto, ha pronunciato – a differenza di quello che sostiene il ricorrente – sulla sua domanda di risarcimento del danno, ma nulla ha detto su quella di restituzione.

2) L’accoglimento della prima parte del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, rubricato “compensazione delle spese; errata determinazione della soccombenza reciproca; mancata considerazione della soccombenza sostanziale: accoglimento della domanda principale del ricorrente; violazione dell’art. 91 e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

II. La sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Cassino, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie la prima parte del primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Cassino in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 27 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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