Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3046 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. I, 10/02/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 10/02/2010), n.3046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. R.G. 28073 dell’anno 2005 proposto da:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dom.to in Roma Via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

M.A., dom.to in Roma L.go Messico 6 presso l’avv. RUSSO

Franz M. con l’avv. Costantino Chirizzi che lo rappresenta e difende

per procura speciale in atti;

– controricorrente –

e

Regione Puglia in persona del rapp.te in carica;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Campi Salentina in data

16.09.2004;

Udita la relazione del relatore Cons. Dott. Luigi Macioce svolta

nella p.u. del 9-11-2009.

Udito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. M. Velardi che

ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento

degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agricoltore M.A. chiese al (ed ottenne dal) Giudice di Pace di Campi Salentina, decreto ingiuntivo a carico della Regione Puglia, per il pagamento di somma, oltre interessi, dovuta quale saldo dell’importo spettante per contributi per calamità naturale previsti dal D.L. n. 367 del 1990, art. 2, comma 2, conv. in L. n. 31 del 1991, art. 2, comma 2. Si oppose la Regione con citazione 26.05.2003 eccependo la carenza di giurisdizione e di competenza, la prescrizione ed il difetto della propria legittimazione nonchè prospettando l’incostituzionalità della normativa sul contributo nella parte in cui fosse interpretata come impositiva di un obbligo per somme superiori a quelle stanziate. Si costituirono il M. e, su chiamata della Regione, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il GdP con sentenza 16.09.2004, dichiarata la propria giurisdizione e la propria competenza, revocata l’ingiunzione, dispose la condanna del M.P.A.F., per Euro 589,50, in favore del M., affermando che era competente l’adito Giudice ai sensi dell’art. 20 c.p.c. (nel Comune essendo la tesoreria comunale che, per Legge Regionale, aveva emesso l’ordinativo di pagamento), che sussisteva la giurisdizione vertendosi in materia di diritti soggettivi, che l’unico obbligato era il Ministero, tenuto a fornire alla Regione i fondi con i quali dotare il Comune per i pagamenti necessari al saldo dell’intero contributo, che doveva essere mantenuta la partecipazione al giudizio della Regione Puglia, che, era indiscutibile il diritto dell’agricoltore alla percezione nell’intero del contributo.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero delle P.A.F. ha proposto ricorso il 4.11.2005, contenente due motivi, al quale ha resistito, con controricorso notificato il 17.12.2005, il M.;

la Regione Puglia non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminando il ricorso del Ministero delle P.A.F., si osserva che con esso si formulano due motivi. Con il primo mezzo – denunziante la violazione della L. n. 31 del 1991, L. n. 590 del 1981 e della L.R. Puglia n. 24 del 1990 – il ricorrente si duole del fatto che il GdP abbia violato i principi per i quali esso Ministero, tenuto alla provvista dei fondi deliberati dal Parlamento in favore dell’Ente Regione, mai sarebbe potuto ritenersi obbligato diretto in favore del beneficiario. Con il secondo motivo si lamenta la violazione del D.L. n. 367 del 1990, art. 11, conv. in L. n. 31 dl 1991, nonchè del D.L. n. 136 del 2004, art. 8 septies, conv. in L. n. 186 del 2004, per avere il GdP ignorato che il contributo preteso non costituiva oggetto di un diritto all’intero ammontare previsto ma solo a quella parte che fosse stata adeguatamente coperta dalla autorizzazione di spesa. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la decadenza (art. 327 c.p.c.) dal diritto di procedere alla impugnazione avveratasi con l’intero decorso dell’anno e del periodo di giorni 45 medio tempore intervenuto quale sospensione dei termini nel periodo feriale: la sentenza del Giudice di Pace venne infatti pubblicata il 16.9.2004 e la richiesta dell’Avvocatura Erariale di procedere alla notifica a mezzo del servizio postale risulta essere stata formulata in data 4.11.2005, sì che, in tal data, il termine di legge quale sopra individuato era ampiamente decorso.

Vanno poste a carico del ricorrente ed in favore del controricorrente le spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Ministero delle P.A.F. a versare al controricorrente le spese di giudizio per Euro 900,00 (di cui Euro 800,00 per onorari), oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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