Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3046 del 08/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2018, (ud. 05/12/2017, dep.08/02/2018),  n. 3046

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. – Con decreto del 27 settembre 2016 il Tribunale di Vicenza ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta dal Banco Popolare Soc. coop. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione avverso il provvedimento con cui il giudice delegato aveva disatteso la domanda di ammissione al passivo per l’importo di Euro 169.682,87, quale saldo passivo di un conto corrente acceso dalla società poi fallita, mancando di data certa, con conseguente inopponibilità del documento recante il relativo contratto.

A fronte dell’assunto del Banco Popolare Soc. coop. secondo cui la data certa del contratto di conto corrente si desumeva dalla documentazione di successivi affidamenti sui quali era stato apposto il timbro postale, il Tribunale ha affermato che le condizioni per la concreta operatività dell’apposizione di detto timbro per i fini della certezza della data sarebbero “espresse nella circolare n. (OMISSIS) delle Poste Italiane, che riprende alcuni degli spunti giurisprudenziali emersi negli anni… così che non può neppure dirsi che la circolare è successiva al contratto di c/c (ma non alla maggior parte degli affidamenti”. In particolare, secondo il Tribunale, la certezza della data richiederebbe che nel primo foglio siano riportate le diciture “documento unico composto da n. pagine” e “si richiede l’apposizione del timbro postale per la data certa” e che il documento sia affrancato con bolli sulla prima pagina, annullati con timbro postale: nel caso di specie i bolli sarebbero stati apposti sull’ultima pagina, a volte senza alcuna dicitura, altre volte con diciture che non danno conto delle pagine di cui si compone il singolo documento.

2. – Per la cassazione della sentenza il Banco Popolare Soc. coop. ha proposto ricorso per tre motivi.

Il Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

CONSIDERATO CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 disp. gen., art. 3 disp. gen., comma 2, artt. 10 ed 11 disp. gen. in relazione all’art. 2704 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver scambiato per fonti di diritto le istruzioni operative impartite da Poste Italiane ai suoi dipendenti.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver escluso che l’opponibilità del contratto di conto corrente al Fallimento, sotto il profilo della certezza della data, potesse essere desunto degli affidamenti recanti data certa.

Il terzo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi (documenti muniti di data certa) nell’ambito del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando la sentenza impugnata per non aver tenuto conto dei documenti menzionati, tutti dotati di timbro postale, eccezion fatta per uno munito di marca temporale, ed altresì riportanti in gran parte i numeri di pagine di cui ciascuno era composto, oltre ad i nomi del mittente e del destinatario.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.

5. – I tre motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono palesemente fondati.

Questa Corte ha in più occasioni ripetuto che, in tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata, può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perchè la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (da ultimo Cass. 5 ottobre 2017, n. 23281, conforme a molte precedenti sulla scia di Cass. 11 gennaio 1983, n. 186). Qualora la data certa sia desumibile dal timbro postale, grava sulla parte interessata che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso, bastando a tal fine la prova contraria e non occorrendo il ricorso alla querela di falso (Cass. 2 marzo 2017, n. 5346).

Mai la Corte ha condizionato l’operatività del principio così richiamato alla sussistenza di requisiti burocratico – formali di per sè solo insignificanti, quale la collocazione del timbro all’inizio o alla fine del documento, ovvero sul recto o sul verso di esso. Ciò che esclusivamente rilevante, viceversa, è che la scrittura faccia “corpo unico” col foglio su cui è apposto il timbro (sicchè il timbro non rileva, ad esempio, ove si apposto sulla busta in cui è contenuto il documento), di modo che la certezza della data derivante da quest’ultimo possa essere riferita al primo. E così la certezza della data è stata ritenuta in ipotesi di timbro collocato a tergo del documento recante il contratto (Cass. 2 marzo 2017, n. 5346; Cass. 19 marzo) 2004, n. 5561), come pure nella parte contenente l’indirizzo del destinatario (Cass. 25 luglio 1997, n. 6943).

E’ dunque incorso in errore il Tribunale nell’affermare che la richiamata circolare delle Poste Italiane riprendesse alcuni non meglio identificati, ed in effetti nei termini indicati inesistenti, “spunti giurisprudenziali emersi negli anni”.

6. – Il decreto è cassato e rinviato) per nuovo esame al Tribunale di Vicenza in diversa composizione che si atterrà ai principi dianzi esposti, scrutinando se ciascuno dei documenti prodotti dal Banco Popolare Soc. coop. a sostegno) della certezza della data del contratto di conto corrente posto a fondamento della domanda di insinuazione al passivo) del Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione abbia data certa, indipendentemente dalle prescrizioni della circolare menzionata, provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Vicenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2018

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