Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3046 del 08/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 3046 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA
sul ricorso 26133-2010 preposto da:
SYSTEMCOLOR DI PANARA GTA1 .7 ANCO S.N.C. 00386690597,
in persona del legae T’ap.presentante pro tempore e
PANARA GIANFRANCO PNRWPR12RC3C632H, quale ex legale
rappresentante ed ez muoio della predetta società in
corso di cancellazione dal Registro delle Imprese,
2012
2990

nonché quale successore ;

mosto di ex socio a titolo

universale o quanto meno p
. .,[r iceiae della società in
ordine al presente rapporto processuale e quindi alla
relativa lite pendente, el- tvamente domiciliati in
ROMA,

VIALE DEI PAR1OLI

presso lo studio

Data pubblicazione: 08/02/2013

dell’avvocato D’AMGRE SEVERINO, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIALLORETO GIUSEPPE, giusta delega in
atti;

ricorrente

contro

domiciliato in ROMA, VIA G, A. SARTORIO 60, presso lo
studio dell’avvocato CANARPA MARCO, che lo rappresenta
e difende unitamente ali avvocato CROCETTA FRANCO,
giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. U19/2010 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata 11 15/10/2010 R.G.N. 322/2009;
udita la relazone della c.au:3a svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2012 dal Gonsjgliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato GIALLORFTO (IUSEPPE;
udito l’Avvocato CAMARLA MARCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANNRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso. —–

DI PRIMIO MAURIZIO DPR5[2066S01C632D, elettivamente

R. Gen. N. 26433/2010
Udienza 3/10/2012
Systemcalor s.n.c. + 1 c/ Di
Primio Maurizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale, giudice del lavoro, di Chieti, con sentenza depositata in data
19/5/2008, rigettava la domanda proposta da Maurizio Di Primio contro la
Systemcolor s.n.c. di Panara Gianfranco volta ad ottenere la condanna della società

svolta dal ricorrente alle dipendenze della società. Rigettava, altresì, la domanda
riconvenzionale proposta dalla società. Avverso tale sentenza il Di Primio
proponeva appello. La Corte territoriale di L’Aquila riteneva che incombesse sul
datore di lavoro l’onere di provare che il rapporto di lavoro fosse stato a tempo
parziale e che tale prova dovesse essere data per iscritto, insufficiente essendo, a
superare il relativo onere, la prova testimoniale assunta. Riteneva, inoltre, congrua
una liquidazione del corrispettivo dovuto compiuta alla stregua delle previsioni della
contrattazione collettiva. In conseguenza, accoglieva l’appello e condannava la
società appellata al pagamento in favore del ricorrente della somma di C 13.140,00.
Avvero tale sentenza propongono ricorso la Systemcolor s.n.c. e Gianfranco
Panara affidato a sei motivi.
Resiste con controricorso Maurizio Di Primio.
La Systemcolor s.n.c. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: “Nullità della sentenza e del
procedimento,anche in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli arti. 112
e 342 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. ed all’art. 360, n. 3,
cod. proc. civ.”. Deducono che il Di Primio, con l’atto di appello, non aveva
proposto censure specifiche concernenti la deduzione della sussistenza di un rapporto

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convenuta al pagamento di somme a saldo delle retribuzione per attività lavorativa

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Systemcolor s.n.c. + 1 c/ Di
Primi° Maurizio

di lavoro a tempo pieno anziché parziale, essendosi lamentato dell’erronea
valutazione del primo giudice in relazione al numero di ore lavorate ed al periodo di
lavoro ed essendosi limitato a chiedere la declaratoria della “sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercoso tra le parti dall’ 1

svolto mansioni relative al 4 0 livello del C.C.N.L. per le imprese del settore
commercio vigente all’epoca del rapporto di lavoro e la condanna della società
appellata al pagamento delle differenze retributive. Assumono, pertanto, che la
decisione di secondo grado ha statuito ultra petita.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano: “Violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2697 cod. civ. nonché di ogni altra nonna e principio in tema di
riparto dell’onere della prova e di individuazione della parte processuale sulla quale
incombe tale onere in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.”. Assumono che la
regola del riparto dell’onere della prova è dettata dall’art. 2697 cod. civ., secondo cui
i fatti costitutivi devo essere dimostrati da colui che fa valere il relativo diritto. Nello
specifico, tale onere gravava sul Di Primi°.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano: “Violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 421, comma 2, cod. proc. civ. nonché di ogni altra norma e principio in tema
di insussistenza di limiti di ammissibilità della prova testimoniale in relazione all’art.
360, n. 3, cod. proc. eiv.”. Assumono che la prova testimoniale dedotta dal datore di
lavoro – ed assunta in primo grado – in ordine allo svolgimento dell’orario di lavoro
da parte del Di Primi° non poteva essere ritenuta inammissibile e quindi
irritualmente acquisita.

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dicembre 1991 al 25 novembre 1993″ ed il riconoscimento “che l’appellante ha

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4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano: “Omessa e/o insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art.
360, n. 5, cod. proc. civ.”. Deducono che la Corte aquilana ha fondato il proprio
convincimento in ordine alla sussistenza dell’asserito svolgimento, da parte del Di

prova testimoniale su cui il primo giudice aveva fondato il proprio (diverso)
convincimento “incerta perché contrastante con prova testimoniale di contenuto
contrario ed opposto” senza tuttavia indicare le fonti di tale valutazione. Assumono,
inoltre, che la decisione di secondo grado è carente di giustificazione anche in ordine
alla qualifica superiore rivendicata ex adverso.
5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano: “Violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., nonché di tutte le altre norme e principi
in tema di indicazione delle ragioni della decisione in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ..”. Deducono che la sentenza difetta di un requisito essenziale non
contenendo l’esposizione, neppure succinta, delle ragioni per le quali viene
privilegiata una fonte di prova rispetto all’altra, peraltro della medesima tipologia.
6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano: “Contraddittoria motivazione circa
un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc.
civ.. Deducono che la Corte territoriale è incorsa in una insanabile contraddizione
laddove ha, da una parte, affermato che il datore di lavoro non ha provato che il
lavoratore osservasse un determinato orario e, dall’altra, ritenuto che il lavoratore
non ha provato di aver svolto lo straordinario e quindi di aver svolto attività
eccedente il predetto orario.

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Primi°, di un maggior orario di lavoro, rispetto a quello retribuitogli, ritenendo la

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7. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da
Gianfranco Panara.
Con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. la System Color di
Panara Gianfranco s.n.c. ha comunicato l’intervenuta cancellazione della società dal

della CCIAA di Chieti da cui si evince la suddetta cancellazione.
Nella specie, la sentenza della corte territoriale è stata pronunciata nei confronti
della s.n.c, in persona del legale rappresentante pro tempore, Gianfranco Panara e
non anche nei confronti di quest’ultimo, in proprio.
Il ricorso per cassazione è stato proposto, oltre che dalla s.n.c., anche da
Gianfranco Panara, in proprio, e ciò con ricorso del 3 novembre 2010, anteriore,
dunque, alla cancellazione.
Invero, come è stato ritenuto da questa Corte a Sez. Un.- sentenza 22 febbraio
2010 n. 4060 – “In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell’art.
2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese
l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della
disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la
cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno
della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si
produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento,
contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata
successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 10
gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore”.

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Registro delle Imprese in data 20 dicembre 2010 ed anche prodotto la certificazione

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Primío Maurizio

Se, dunque, la cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone,
analogamente a quanto avviene con riferimento ad una società di capitali, determina
l’estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale con la
conseguenza che, nei processi in corso, la legittimazione sostanziale e processuale,

che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in
ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, non può
non rilevarsi che Gianfranco Panara ha proposto il ricorso per cassazione in proprio
prima dell’intervenuta cancellazione. Lo stesso è, perciò, sprovvisto di legittimazione
ad agire.
8. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va innanzi tutto ricordato che, nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta
l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri
l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema
di violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. e si pone un problema di natura
processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di
procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio
necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poiché
l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un
tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di
legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che
sorregge sul punto la decisione impugnata (cfr. ex multis Cass. 24 luglio 2008 n.
20373; id. 21 giugno 2007 n. 14486; 7 luglio 2006 n. 15603).

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attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., ai soci,

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Primi() Maurizio

Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che la censura attenga alla
interpretazione di quanto prospettato dal Di Primio in sede di ricorso introduttivo e
riproposto in appello. Sotto tale profilo non appare censurabile l’interpretazione del
contenuto della domanda – sulla base dei dati di fatto in essa contenuti – come

sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con prestazioni asseritamente
effettuate anche oltre il limite dell’orario ordinario.
9. 11 secondo motivo è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto incontestata la sussistenza di un rapporto di
lavoro subordinato e fatto riferimento, ai fini della quantificazione delle spettanze del
Di Primi°, ai conteggi redatti in applicazione del contratto collettivo.
In un ipotesi di tal genere grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver
adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che sia intervenuta una causa esonerativa
delle stesse totale o parziale (ad esempio, perché la prestazione fornita dal lavoratore
era stata inferiore rispetto agli ordinari parametri – per orario o per assenze ovvero
perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo
corrispettivo -).
Può, infatti, ribadirsi quanto già affermato da questa Corte in plurime decisioni
(cfr. Cass. 23 febbraio 2000, n. 2033, id. 13 maggio 2002 n. 6878, 18 marzo 2004 n.
5518) e cioè che il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un
rapporto part time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del

datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell’orario di lavoro ordinario,
fornire la prova della riduzione della prestazione lavorativa rispetto a quella ordinaria
fissata per contratto collettivo (si veda, anche, la recente decisione n. 1430

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emergente dal riferimento, contenuto nella sentenza qui impugnata, alla dedotta

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Primi° Maurizio

dell”1/02/2012 che, con riguardo ad una controversia previdenziale, si è così
espressa: <

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