Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3046 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 08/02/2011), n.3046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20929/2007 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ETTORE

FRANCESCHINI 89, presso lo studio dell’avvocato COPPOTELLI &

DI

MEGLIO PIETRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAZZELLA Aniello,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TORRE SAN MONTANO S.R.L.;

– intimata –

sul ricorso 21501/2007 proposto da:

TORRE SAN MONTANO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO 55,

presso lo studio dell’avvocato DELLA CHIESA D’ISASCA FLAMINIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato RIZZO NUNZIO, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3069/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/07/2006 r.g.n. 4211/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e accoglimento del ricorso incidentale per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato a C.R. in data 11 marzo 1999 dalla società Torre S. Montano e per l’effetto condannava detta società al risarcimento del danno in misura pari alle mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto maturate dal recesso fino al dicembre 2001, detratta la somma di Euro 23.957,89, oltre accessori di legge.

La Corte del merito rilevava, innanzitutto, che non era risultato dimostrato il collegamento tra la dedotta crisi aziendale e la soppressione della posizione lavorativa facente capo al C..

Conseguentemente non era decisiva la questione afferente la mancata prova della inutilizzabilità della prestazione lavorativa del C. non essendo questa l’unica ragione dell’accoglimento, da parte del giudice di primo grado, della domanda di quest’ultimo.

Sottolineava,poi, la Corte del merito che per il principio della immutabilità della contestazione non poteva venire in rilevo la dedotta incompatibilità soggettiva del C. e le difficoltà di questi a mantenere la gestione dell’albergo in condizioni di sufficiente redditività. Nè aggiungeva la predetta Corte, comunque, risultavano allegati e provati elementi atti a suffragare il c.d.

scarso rendimento.

Tanto premesso riteneva la Corte territoriale applicabile il regime della tutela reale in quanto, oltre ai tre lavoratori assunti a tempo indeterminato, risultavano impiegati, durante la stagione di apertura alberghiera, e per il periodo nell’anno precedente e in quello successivo al licenziamento, rispettivamente 37 e 45 lavoratori.

Rilevava,poi, la Corte del merito che l’eccezione della società, secondo la quale doveva ritenersi operante il regime del recesso ad nutum per aver il C. compiuto il 60 anno di età, era tardiva in quanto avrebbe dovuto essere sollevata tempestivamente in primo grado implicando il relativo esame l’accertamento di fatto concernente l’avvenuto o meno esercizio dell’opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tuttavia, affermava la Corte partenopea, non poteva essere disposta la reintegrazione nel posto di lavoro avendo il C., al momento della pronuncia del giudice di primo grado, superato il 65 anno di età. Nè era necessario ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro al compimento di detta età un atto di recesso avendo il lavoratore, in sede di opzione, espresso la sua volontà di continuare il rapporto sino a siffatta età.

Conseguentemente la Corte territoriale limitava il risarcimento del danno alla data in cui il rapporto di lavoro si sarebbe in ogni caso risolto e cioè al compimento del 65 anno di età del C.. Da tale danno, infine, la Corte del merito, detraeva quanto corrisposto al C. in relazione al lavoro prestato in favore dalla Italgroup, così come attestato dall’estratto contributivo INPS. Avverso questa sentenza il C. ricorre in cassazione sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la società intimata che propone ricorso incidentale assistito da tre censure, illustrate da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della stessa sentenza.

2 – Con il primo motivo del ricorso principale il C., deducendo violazione dell’art. 112, 434 e 437 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, chiede che la Corte applichi il seguente principio di diritto. “E’ affetta da vizio di ultrapetizione la sentenza con la quale il giudice di appello abbia esteso il proprio esame a parti della decisione di primo grado che non siano state fatte oggetto di specifiche censure da parte dell’appellante”.

2-1 Con la seconda censura del ricorso principale il C., denunciando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, della L. n. 108 del 1990, art. 4, della L. n. 54 del 1982, art. 6, artt. 12 e 13 disp. gen., della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, ovvero D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, artt. 2119 e 1223 c.c., nonchè vizio di motivazione, chiede applicarsi i seguenti principi di diritto: A. “La L. n. 54 del 1982, art. 6, u.c., non ricollega affatto automaticamente nel caso di esercizio dell’opzione, il raggiungimento dell’anzianità contributiva prescelta alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto la disposizione la cessazione avviene in ogni caso, senza obbligo del preavviso per alcune delle parti va intesa nel senso che, al raggiungimento del 65 anno di età, non è più necessario che la cessazione di un rapporto per licenziamento sia possibile per i soli casi di giusta causa o giustificato motivo – come durante il precedente intervallo temporale decorrente dal 60 anno di età, al quale era stato esteso il regime di limitata recedibilità ma può avvenire in ogni caso ossia ad nutum”;

B. “L’esercizio dell’opzione L. n. 54 del 1982, ex art. 6, u.c., non trasforma in rapporto a termine il rapporto a tempo indeterminato intercorrente tra le parti nè introduce un termine di durata alla cui scadenza il rapporto cessa automaticamente ostandovi il fatto che a tale fattispecie negoziale non sono applicabili – in caso di disdetta ante tempus operata, senza giusta causa, dal datore di lavoro – nè la norma di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, nè quella di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro, di contro pienamente applicabili essendo scopo precipuo della L. n. 54 del 1982 (art. 6, comma 4) proprio quello di consentire al lavoratore con le garanzie di stabilità nel posto di lavoro che caratterizzano il regime precedente”;

C. “Il conseguimento da parte del lavoratore dell’età pensionabile va qualificata come eccezione in senso stretto, che, nel rito del lavoro, non può essere sollevata per la prima volta in appello nè è rilevabile d’ufficio dal giudice, se la età anagrafica del ricorrente non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie azionata”.

2-2 In conclusione, precisa il ricorrente, si chiede che la Corte applichi il seguente principio di dritto: “il compimento del sessantacinquesimo anno di età o il possesso dei requisiti per la pensione di vecchia, non determinano l’automatica estinzione del rapporto di lavoro, ma solo la cessazione del relativo regime di stabilità. Conseguentemente, nel caso in cui tali condizioni si perfezionano nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella della sentenza con cui venga accertata l’insussistenza di una sua idonea giustificazione, non è precluso l’emanazione del provvedimento di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex art. 18, il quale ha valore di un accertamento che il rapporto è continuato inalterato nella piena operatività delle rispettive obbligazioni delle parti”.

3 – Con il terzo motivo del ricorso principale il C., prospettando violazione e falsa applicazione del principio di tempestività nell’allegazione dei fatti sopravvenuti (aliunde perceptum) nel primo atto utile successivo alla conoscenza dei medesimi, ricavabile dagli artt. 414, 416 e 420 c.p.c., nonchè vizio di motivazione in parte qua, chiede che la Corte applichi il seguente principio di diritto: “Al debitore è consentito di dedurre e dimostrare, anche la prima volta negli atti che danno vita al giudizio di appello solo quei fatti successivamente intervenuti, od il protrarsi di fatti intervenuti in precedenza, dai quali possa derivare una diminuzione dell’entità del risarcimento dovuto al creditore ma solo per fatti inerenti il tempo presente e quello futuro e non per il tempo passato ed in ogni caso, per poter essere ammesso a dedurre e provare tardivamente circostanze idonee a dimostrare l’aliunde perceptum da parte del lavoratore deve provare altresì di non averne avuto conoscenza e di avere, una volta conseguita tale conoscenza, formulato le relative deduzioni nell’osservanza del principio ricavabile dagli artt. 414, 416 e 420 c.p.c., di tempestività nell’allegazione di fatti sopravvenuti all’uopo utilizzando il primo atto utile successivo alla conoscenza dei medesimi”.

3-1 Relativamente al dedotto vizio di motivazione, poi, il ricorrente principale chiede applicarsi il seguente principio: “gli importi retributivi indicati dall’INPS – ai fini del calcolo dei relativi contributi – nell’estratto conto retributivo con l’acronimo Mod. 01/M – SOST, indicando solo importi figurativi e non retribuzioni reali, iscritte per finalità provvisorie inerenti l’Ufficio, in attesa dell’effettivo versamento contributivo da parte della ditta interessata e pertanto da non sommare ai medesimi importi quando successivamente effettivamente versati e iscritti nel riferito conto contributivo”.

4 – Con il primo motivo del ricorso incidentale la società, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 100, 112, 416, 434 e 437 c.p.c., della L. n. 604 del 1966, art. 11, della L. n. 108 del 1990, art. 4, della L. n. 54 del 1982, nonchè vizio di motivazione, formula, ex art. 366 bis c.p.c., il seguenti quesiti di diritto:

“Dica la Corte se l’esercizio della opzione di cui alla L. n. 54 del 1982, sia o non sia condizione dell’azione per godere della tutela reale fino al 65 anno di età; dica la Corte se sia onere del lavoratore dedurre e provare l’esercizio della opzione, ovvero se faccia carico al datore di lavoro provare il mancato esercizio della opzione stessa”.

5 – Con la seconda censura del ricorso indentale la società, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, come modificato dalla L. n. 109 del 1990, art. 1, nonchè vizio di motivazione, articola, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito: “Dica la Corte se ai fini del computo dei dipendenti dell’azienda, per l’applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, come modificato dalla L. n. 108 del 1990, si debba o meno tener conto dei dipendenti con contratto a termine, esclusi dalla disciplina limitativa dei licenziamenti, cessando il loro rapporto alla scadenza del termine convenuti”.

6 – Con il terzo motivo del ricorso incidentale la società, prospettando violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e dell’art. 2 della stessa legge, come modificato dalla L. n. 108 del 1990, degli artt. 239, 434 e 437 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., nonchè vizio di motivazione, formula il seguente quesito:

“dica la Corte se, in attuazione di un processo riorganizzativo teso al rilancio economico di un azienda in crisi, costituisca o meno giustificato motivo oggettivo di licenziamento la sostituzione di una posizione di vertice dell’azienda stessa”.

7 – Rileva la Corte che il ricorso principale e quello incidentale vanno dichiarati inammissibili per violazione del richiamato art. 366 bis c.p.c..

7-1 La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha chiarito che il quesito di diritto, previsto dalla richiamata norma di rito, ha lo scopo precipuo di porre in condizione la Cassazione, sulla base della lettura del solo quesito, di valutare immediatamente il fondamento della dedotta violazione (Cass. 8 marzo 2007 n. 5353) ed a tal fine è imposto al ricorrente di indicare, nel quesito, anche l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759), in modo tale che dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in maniera univoca l’accoglimento od il rigetto del ricorso (Cass. S.U. 28 settembre 2007 n. 20360).

7-2 In tale prospettiva questa Corte ha affermato che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo, e inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420); ovvero quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie ( Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759 cit.).

7-3 Pertanto questa Corte ha rimarcato che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia dei diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo con la conseguenza che la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. SU 30 settembre 2008 n. 24339 e Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044).

8 – Alla luce di tali principi i ricorsi in esame vanno dichiarati inammissibili in quanto, nella formulazione dei quesiti di diritto o dei principi di cui si chiede l’applicazione, difetta del tutto l’indicazione, come si desume dalla su riportata trascrizione degli stessi, della diversa regola iuris posta a base della sentenza impugnata, sicchè non è consentito a questa Corte di valutare, sulla base del solo quesito, se dall’accoglimento del motivo possa o meno derivare l’annullamento della sentenza impugnata.

8-1 L’affermazione di un principio di diritto da parte di questa Corte, del resto, non è fine a sè stessa, ma è necessariamente strumentale, pur nella funzione nomofilattica, alla idoneità o meno del principio da asserire a determinare la cassazione della sentenza impugnata. Conseguentemente se il principio di cui si chiede l’affermazione non è correlato alla fattispecie concreta – rectius alla diversa regola iuris applicata dal giudice del merito – il relativo motivo è inidoneo al raggiungimento dello scopo e come tale è inammissibile.

8-2 E’ pur vero che nei motivi del ricorso principale e di quello incidentale è dedotto contemporaneamente anche il vizio di motivazione, ma è altrettanto vero che oltre a mancare la specifica indicazione del fatto controverso intesa quale sintesi (omologa al quesito di diritto) delle ragioni per le quali vi sarebbe il dedotto difetto della motivazione e non mera affermazione di una diverso percorso logico – vi è il rilevo che secondo questa Corte (V. Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e Cass. 23 luglio 2008 n. 20355 cui adde, nello stesso senso, Cass. 29 febbraio 2008 n. 5471) – non è ammissibile un motivo di tal genere giacchè si affiderebbe alla Cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione.

8-3 Nè può trascurarsi di considerare che il ricorso principale presenta anche aspetti d’infondatezza nella parte in cui il ricorrente ha censurato il periodo in relazione al quale è stata disposta la reintegrazione nel posto di lavoro, avendo il giudice di appello con una motivazione improntata a retti criteri logico- giuridici, evidenziato che il rapporto di lavoro non poteva nel caso di specie prolungarsi alle dipendenze del datore di lavoro oltre il sessantacinquesimo anno di età del C..

9 – Sulla base delle esposte considerazioni, pertanto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

10 – Per concludere la sentenza impugnata – per risultare fondata su una motivazione congrua, priva di salti logici e corretta sul versante giuridico – va confermata non potendo incidere su di essa le censure che, per i motivi esposti, non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.

11 – La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi li dichiara inammissibili e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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