Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30459 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14293/2010 proposto da:

L.A., K.M. (OMISSIS), D.

G. domiciliati presso la Cassazione e difesi dall’Avv. DORIZZI

Girolamo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato GIOIOSO

Raffaello, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ARDUINI IVAN giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1108/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,del

24.6.2009, depositata il 29/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

uditi gli Avvocati dei controricorrenti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che

nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 24.6.2009 e depositata il 29.1.2010 in materia di contratto di locazione.

Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato depositato successivamente all’entrata in vigore della indicata normativa ( 4 luglio 2009).

Non può infatti convenirsi con il resistente secondo il quale, trattandosi di rito locativo, ai fini del rito da seguire per il giudizio di cassazione, sarebbe stato necessario proporre il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, posto che la Corte di merito aveva dato lettura del dispositivo all’udienza del 24.6.2009, con minuta depositata il 30.6.2009.

Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro (la cui normativa è applicabile in materia di locazione), infatti, non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l’eccezionale ipotesi prevista dall’art. 433 cod. proc. civ., comma 2), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali (fra cui essenziale è la motivazione) e che sia stata depositata in cancelleria a norma degli artt. 430 e 438 cod. proc. civ. (Cass. ord. 10.11.2006, n. 24100; v. anche S.U. ord. 25.7.2007, n. 16399).

Nel merito, il ricorso può essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. e rigettato per manifesta infondatezza.

I ricorrenti propongono due motivi di violazione di norme di diritto (L. n. 431 del 1998, art. 13; art. 92 c.p.c.) e vizi di motivazione.

Ma i motivi proposti non ne consentono la condivisione, in applicazione della norma di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1) applicabile ratione temporis nella specie – avendo il provvedimento impugnato deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, e non offrendo elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa. Con riferimento al primo motivo, di violazione della L. n. 431 del 1998, art. 13, infatti, trattandosi di contratto di locazione sottoscritto nel gennaio – febbraio 2000, non è applicabile la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, invocato dai ricorrenti.

In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, e con riferimento ai contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346 (c.d. legge finanziaria 2005)- come nella specie deve, infatti, escludersi la nullità di un accordo contemporaneo ed ulteriore relativo alla determinazione di un canone locativo più elevato rispetto a quello risultante dal contratto scritto e registrato, atteso che la L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13, comma 1, non si riferisce all’ipotesi della simulazione relativa del contratto di locazione rispetto alla misura del corrispettivo, quanto piuttosto alla pattuizione, nel corso dello svolgimento del rapporto di locazione, di un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario, sotto la comminatoria della ripetizione delle somme versate (Cass. 7.4.2010, n. 8230; Cass. 3.4,2009, n. 8148).

Quanto al secondo motivo, la condanna alle spese dei due gradi di giudizio segue la soccombenza, ed è stata correttamente applicata dalla Corte di merito, mentre rientra nel potere discrezionale del giudice del merito operare eventualmente la compensazione nell’ipotesi di ricorrenza di giusti motivi”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma i resistenti sono stati ascoltati in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Preliminarmente, la Corte rileva l’inammissibilità per tardività, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., della memoria depositata il 12.12.2011 per l’udienza del 15.12.2011.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, quindi, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico solidale dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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