Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30459 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5531/2015 proposto da:

D.S.R., D.S.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LEONARDO GREPPI 77, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

RUGGERO BIANCHI, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO

REFERZA;

– ricorrenti –

contro

M.U., D.C.A., M.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO ALESSANDRO PASSARINI, rappresentati e difesi dall’avvocato

LUIGI LICURSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda processuale può riassumersi nei termini seguenti:

a) con contratto del 3/1/1988 stipulato dai danti causa dei litiganti, rispettivamente, Cisberto M. e Romeo D.S., in corso di un giudizio di scioglimento di comunione dell’eredità di S.R., vedova M., il coerede M.C. si era obbligato ad insistere per l’assegnazione a sè stesso del fondo, ex art. 720 c.c.; il D.S. si era assunto l’obbligo di pagare in vece del primo ai coeredi quanto dovuto a tiolo di conguaglio e a provvedere alle spese di registrazione e del giudizio di divisione; il M. si era impegnato, a pagamenti avvenuti, a trasferire al D.S. i diritti vantatati dai coeredi sull’immobile, pari a 180/315; il M. si era impegnato, inoltre, definito il giudizio e ottenuta l’attribuzione dell’intero fondo, a trasferire al D.S. i restanti 135/315; il D.S. si era impegnato a trasferire al M. la porzione di un fabbricato, da costruire sul sedime edificabile, di cubatura non inferiore al 29% di quella attuale e consentita, da calcolarsi solo sulla sua quota di 135/315, e non su quella dei coeredi, che avrebbe dovuto essere già stata saldata in denaro dal D.S.; riconoscevano entrambe le parti sussistere notevoli limiti alla edificazione, e che, tuttavia, vi erano i presupposti per ottenere una variante al piano particolareggiato del comune, al tempo vigente, che avrebbe permesso l’edificazione e il D.S. si era obbligato a svolgere le necessarie attività amministrative utili al fine; si era stabilito che se l’attuale situazione di stallo fosse perdurata per 10 anni, le parti avrebbero potuto sciogliersi dagli impegni e il D.S. sarebbe rimasto l’unico titolare dell’immobile, mentre il M. avrebbe avuto diritto al corrispettivo per la sua quota di 135/365, nella misura stabilita dal CTU in sede di relazione integrativa, maggiorata secondo gli indici ISTAT;

b) con una prima citazione gli eredi del D.S., considerato che il loro dante causa aveva adempiuto all’obbligo di corrispondere le rispettive quote a tutti i coeredi e che il M. non aveva adempiuto all’obbligo di trasferire loro il fondo, adivano nel 1992 il giudice, chiedendo sentenza costitutiva in luogo del contratto definitivo e, in subordine la restituzione delle somme pagate;

c) con una seconda citazione notificata il 18/9/1999 sempre gli eredi di D.S. citavano il M., onde vedere emessa, accertato l’inadempimento del convenuto, sentenza costitutiva di trasferimento dell’immobile in loro favore, condizionato al pagamento di quanto ancora dovuto al M., sulla base del pattuito parametro (stima CTU); il M., in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi l’inefficacia del contratto;

d) sospeso il primo giudizio, con sentenza del 21/2/2007 (che successivamente la Corte d’appello dirà essere passata in giudicato) il Tribunale, considerato che nel decennio dalla stipula erano variate le regole urbanistico-edilizie locali e le limitazioni erano venute meno, affermava la validità della scrittura ed escludeva che potesse eseguirsi la vendita prevista dall’art. 5 del contratto;

e) con la sentenza del Tribunale 1/9/2010, fatta oggetto dell’appello, la cui sentenza è qui la vaglio, per quel che è ancora di utilità, veniva disattesa la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dagli eredi del D.S. nei confronti degli eredi del M., poichè sarebbe occorso un ulteriore incontro di volontà tra le parti “volto ad individuare esattamente, mediante apposito progetto conforme ai nuovi strumento urbanistici, l’edificio da realizzare e la porzione immobiliare di spettanza del M. con le relative caratteristiche costruttive, non potendo il Tribunale determinare l’oggetto della prestazione spettante agli attori”;

f) La sentenza di secondo grado, sempre per quel che residua di utilità, decidendo sull’appello incidentale degli eredi del D.S., confermò la sentenza di primo grado, avendo rinvenuto ostacolo insuperabile “costituito dalla estrema genericità della prestazione futura, non potendosi ritenere sufficientemente determinata la controprestazione, intanto perchè non si conosce quale porzione di immobile in concreto sarà destinata alle appellanti, non potendo considerarsi all’uopo sufficiente l’indicazione di una percentuale dell’edificio costruendo senz’alcun’altra specificazione se non quella, altrettanto generica, che le caratteristiche (quali?) saranno simili a quelle che il costruttore eseguirà per proprio conto e, in ogni caso, a quelle mediamente correnti nella zona”; di talchè era da reputarsi “previsto un successivo incontro di volontà tra le parti”.

ritenuto che avverso la statuizione d’appello propongono ricorso D.S.R. e M. sulla base di due motivi di doglianza e che D.C.A., M.M. e M.U. resistono con controricorso;

ritenuto che con i due esposti motivi, tra loro osmotici, i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2, nonchè nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo che:

– la sentenza d’appello aveva confermato quella di primo grado, la quale, a sua volta, pur rigettando la domanda, aveva escluso la nullità del contratto preliminare per indeterminatezza o impossibilità dell’oggetto;

– la statuizione impugnata, ove avesse inteso affermare la nullità del contratto, si era posta in contrasto con un capo della sentenza n. 868 del 1/9/2010 di primo grado, poichè la controparte, appellante principale in ordine a profili che in questa sede non rilevano, non aveva proposto “appello incidentale, eventualmente condizionato all’accoglimento dell’appello incidentale” degli odierni ricorrenti;

considerato che entrambe le censure, unitariamente scrutinabili, in quanto dirette, sia pure da angolazioni lievemente diverse e con riferimenti normativi incongrui e mancanti (nel primo motivo, forse per materiale errore, viene richiamato l’art. 360, n. 2, e nel secondo motivo, non risulta indicata la norma violata, restando, tuttavia, chiaro il contenuto della doglianza), alla medesima critica, non sono condivise dal Collegio e vanno, pertanto, disattese, in quanto:

a) con tale sentenza (quella fatta oggetto dell’appello) il Tribunale ritenne “che la domanda ex art. 2932 c.c., proposta da D.S.M. e R. aventi causa di S.R. non potesse essere accolta per essere necessario un ulteriore incontro di volontà fra le parti, volto ad individuare esattamente, mediante apposito progetto conforme ai nuovi strumenti urbanistici, l’edificio da realizzare e la porzione immobiliare di spettanza del M., con le relative caratteristiche costruttive, non potendo il Tribunale determinare l’oggetto della prestazione spettante agli attori”;

b) la sentenza d’appello confermò la statuizione di cui sopra, rinvenendo “ostacolo insuperabile” “costituito dalla estrema genericità della prestazione futura, non potendosi ritenere sufficientemente determinata la controprestazione” perchè “non si conosce quale porzione di immobile in concreto sarà destinata alle appellanti, non potendosi considerarsi all’uopo sufficiente l’indicazione di una percentuale dell’edificio costruendo senza alcun’altra specificazione se non quella, altrettanto generica, che le caratteristiche (quali?) saranno simili a quelle che il costruttore eseguirà per proprio conto e, in ogni caso, a quelle mediamente correnti nella zona”;

c) deve escludersi la formazione del giudicato implicito interno nei termini proposti dai ricorrenti:

1. come già si è di recente scritto, “Sul punto del giudicato implicito (…) non pare superfluo, a questo punto, riprendere le precipue pregresse indicazioni rese da questa Corte, alle quali si intende dare continuità: il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicchè l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Sez. 6-3″ n. 12202, 16/5/2017, Rv. 644289; Sez. 2, n. 16583, 28/9/2012, Rv. 624791); (con la conseguenza) che non ogni affermazione, attraverso la quale il giudice secerne il materiale probatorio e costruisce l’edificio decisorio, assume la qualità del giudicato, salvo le ipotesi in cui, peraltro non frequentissime, la compiuta valutazione del fatto lo conduca ad una univoca sussunzione normativa, dalla quale derivi una conseguenza giuridica specifica; cioè, deve trattarsi di ipotesi compiutamente selezionate, dalle quali derivano effetti individuati e stabili, non suscettibili, se non opportunamente criticate, di restare influenzate dalla decisione impugnatoria” (Sez. 2, n. 13568/2018);

2. nel caso in esame la invocata violazione del giudicato non sussiste, difatti:

2.1. al contrario di quanto sostenuto in ricorso, gli odierni controricorrenti non avevano interesse a proporre, oltre all’appello principale (riguardante la questione, che qui non rileva, dell’ordine di cancellazione della trascrizione solo a giudicato raggiunto), alcun appello incidentale subordinato all’eventuale accoglimento di quello principale, stante che erano risultati pienamente vincitori, avendo il Tribunale, comunque affermato che l’art. 2932 non poteva essere applicato, e, quindi, semmai, si trattava di insistere sulle proprie difese (e non consta che ciò non abbiano fatto);

2.2. ma, ancora più radicalmente, quel giudicato non è identificabile, proprio in ragione di quanto evidenziato sub “c) 1.”: il Tribunale, invero, senza aver indagato l’atto negoziale in ordine al profilo della sua validità/efficacia, si è limitato ad affermare non potersi far luogo a sentenza che facesse luogo del contratto definitivo, decisione questa, contestata dagli appellanti incidentali e confermata dalla sentenza d’appello;

3. correttamente la Corte d’appello ha escluso che fosse rimasta integrata la fattispecie di cui all’art. 2932 c.c., questa Corte, invero, ha più volte condivisamente chiarito che:

– l’oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l’identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l’esatta individuazione dell’immobile, con l’indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento; trattandosi di contratto per il quale è imposta la forma scritta, l’accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell’oggetto del preliminare contratto è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato una domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare avente ad oggetto un lotto di terreno, del quale era ricavabile la sola superficie complessiva, genericamente descritta come parte di un mappale, ma non la sagoma e l’esatta collocazione dell’area, assumendosi perciò la carenza dei parametri di determinabilità del bene promesso in vendita) – Sez. 2, n. 952, 16/01/2013, Rv. 624973; conf., n. 11874/2002 -;

– ed ancora: in caso di contratto preliminare di vendita immobiliare di cosa generica, l’oggetto dello stesso può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua stipulazione, nella sola ipotesi in cui l’identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l’esatta individuazione dell’immobile, con l’indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento (Sez. 2, n. 21449, 15/9/2017, Rv. 645553);

3.1.) apparendo utile enunciare un generale principio di diritto in materia, deve affermarsi che: la sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso, ai sensi dell’art. 2932 c.c., rappresentando una eccezione alla fonte del negozio, costituita dalla concorde volontà delle parti, delle quali almeno una (si pensi al contratto plurilaterale) viene sostituita d’imperio dal giudice, non può oltrepassare i peculiari argini normativi, anche ove per il contratto definitivo non fosse prevista forma vincolata: l’integrazione non deve essere stata previamente esclusa dal titolo ed essa deve essere possibile, non solo nel senso della sua materiale sperimentabilità, ma anche nel senso che non occorrano ulteriori accordi negoziali per renderla praticabile, accordi che non possono essere in alcun modo sostituiti o bypassati dal provvedimento del giudice;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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