Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30459 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 21/11/2019), n.30459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13084-2018 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato LOZZI FLAVIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PASSARETTI MASSIMILIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7876/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Napoli, a conferma della pronuncia del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ha accertato la tardività della domanda presentata da V.S. rivolta a sentir riconoscere il proprio diritto all’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, per essere stata la stessa presentata dopo il decorso del termine di decadenza triennale, così ridotto ad opera della L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per tutte le ipotesi in cui la conoscenza del danno è intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore;

la Corte territoriale ha accertato che il dies a quo di decorrenza del diritto decorreva dal settembre 2003, data nella quale Sonia Verrengia, sottoposta a biopsia epatica, era venuta a conoscenza di essere affetta da epatite cronica ad eziologia virale (HCV) “con attività e fibrosi lieve” e – usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – avrebbe potuto operare il collegamento eziologico tra la patologia diagnosticata e le trasfusioni a cui era stata precedentemente sottoposta;

la domanda amministrativa rivolta ad ottenere l’indennizzo, presentata soltanto in data 23 luglio 2007, era, dunque, secondo la Corte d’appello tardiva, perchè avanzata oltre i tre anni da quando l’interessata aveva avuto piena consapevolezza del danno e della irreversibilità della compromissione a carico della sua salute;

la cassazione della sentenza è domandata da Sonia Verrengia sulla base di un unico motivo; il Ministero della Salute ha opposto difese con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta la violazione della L. n. 201 del 1992, art. 3, comma 1, nel testo modificato dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9; secondo parte ricorrente, per la decorrenza del termine triennale di prescrizione non sarebbe sufficiente la consapevolezza di essere affetta dalla malattia, ma occorrerebbe, altresì, la necessaria conoscenza dei presupposti per ottenere l’indennizzo e quindi “…la conoscenza della soglia di indennizzabilità prevista dalla legge” (p. 7 ric.); prospetta di essere stata messa a conoscenza degli esiti della patologia oltre che dell’esistenza della L. n. 210 del 1992, soltanto nel 2007, e di non poter essere, quindi, considerata decaduta dal diritto di domandare l’indennizzo in oggetto;

il motivo è inammissibile;

il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, richiede, in capo all’interessato, una sufficiente ed adeguata percezione della malattia contratta, mentre non accenna alla diversa consapevolezza della soglia d’indennizzabilità della stessa, atteso che l’ascrivibilità tabellare, ai sensi della L. n. 210 del 1992, art. 4, comma 4, attiene ad una successiva fase di accertamento tecnico;

alla domanda amministrativa, il cui termine decadenziale è fissato dalla L. n. 238 del 1997 – ratione temporis applicabile alla fattispecie – in tre anni dalla raggiunta consapevolezza del nesso eziologico tra malattia e contagio da trasfusione, è assegnata la funzione di termine ultimo oltre il quale non può sussistere alcun ragionevole dubbio sulla sua percezione (cfr. Cass. n. 23635 del 2015; cfr. anche Cass. n. 27757 del 2017);

nel caso in esame, la Corte d’appello ha accertato che la presa di coscienza, da parte dell’istante, della patologia e della sua derivazione da contagio trasfusionale era avvenuta nel settembre 2003, quando, a seguito di biopsia epatica, le era stata diagnosticata l'”epatite cronica ad eziologia virale con attività e fibrosi lievi”, atteso che è da quel momento che la Verrengia – usando l’ordinaria diligenza e sulla base delle conoscenze scientifiche – era stata in grado di ricollegare le trasfusioni subite alla patologia diagnosticata;

essendo stato comprovato che la conoscenza del danno si era avuta successivamente all’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997, che, modificando la L. n. 210 del 1992, art. 3, aveva ridotto da dieci anni a tre anni il predetto termine, la Corte territoriale ha concluso per la tardività della domanda d’indennizzo presentata in data 23 luglio 2007;

la sentenza gravata si rivela, pertanto, esente dal vizio di violazione di legge così come prospettato col motivo di ricorso;

da inammissibilità sarebbe verosimilmente affetta la censura in esame, anche qualora si ritenesse di dover procedere ad una sua riqualificazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stante la sussistenza di una “doppia conforme”;

secondo il costante orientamento di legittimità “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83, art. 54, comma 3, cit., ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (così Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

si dà atto che, in considerazione dell’ammissione della ricorrente al patrocinio delle spese a carico dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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