Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30459 del 19/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30459 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26878-2016 proposto da:
PETESE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO
GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO
RAIN0′;
– ricorrente contro
FISCHER KIRSTEN;
– intimata –
avverso la sentenza n. 340/2016 della CORTE D’APPELLO di
LECCE, depositata il 07/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Premesso che la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 7
aprile 2016, in parziale accoglimento del gravame di Petese
Giuseppe, ha ridotto da C 600,00 a C 400,00 l’assegno di
mantenimento dovuto alla moglie Fischer Kirsten; che il Petese
aveva chiesto di eliminare tale obbligo, deducendo che la
Data pubblicazione: 19/12/2017
moglie conviveva stabilmente con un altro uomo, titolare di un
rilevante reddito mensile, che egli era in età avanzata (75
anni), che la propria situazione economica era precaria, che la
moglie era molto più giovane di lui e aveva piena capacità
lavorativa.
camerale, attesa la necessità di approfondire la questione
concernente l’applicabilità alla separazione personale dei
coniugi della giurisprudenza elaborata da questa Corte in
ambito divorzile, secondo cui l’instaurazione da parte del
coniuge titolare dell’assegno di mantenimento di una nuova
famiglia, ancorché di fatto, recide ogni connessione con il
tenore e il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di
convivenza matrimoniale e fa venire meno definitivamente il
presupposto per il riconoscimento dell’assegno a carico
dell’altro coniuge (Cass. n. 6855/2015, n. 2466/2016).
P.Q.M.
rinvia la causa alla pubblica udienza.
Roma, 28 novembre 2017.
Il Presidente
Ritenuto che il ricorso non può essere trattato in sede