Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30458 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13336/2010 proposto da:

PIAZZESI GIUSEPPE SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DUILIO 12 C/0 STUDIO SALVATI, presso lo studio

dell’avvocato RISPOLI Gregorio, che lo rappresenta e difende per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G. (OMISSIS), I.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO

2, presso lo studio dell’avvocato ZINI Adolfo, che li rappresenta e

difende per delega in calce alla copia notifica del ricorso;

– controricorrenti –

e contro

EREDI IMPERSONALMENTE COLLETTIVAMENTE I.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2841/2010 del GIUDICE DI PACE di FIRENZE, del

4/2/2010 depositata il 22/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M., in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal Giudice di pace di Firenze in data 4.2.2010 e depositata il 22.2.2010 in materia di opposizione a precetto.

Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato depositato successivamente all’entrata in vigore della indicata normativa (4 luglio 2009).

Il ricorso per cassazione è inammissibile.

La L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 2, dispone che ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli artt. 132, 345 e 616 cod. proc. civ., e l’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., come modificati dalla presente legge.

Nella specie, alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009), il giudizio di opposizione a precetto pendeva davanti al giudice di pace, in primo grado (il quale si è pronunciato con sentenza del 22.2.2010).

Ne consegue, che al giudizio di opposizione all’esecuzione (l’opposizione a precetto integra un’ipotesi di opposizione all’esecuzione (Cass. ord. 30.4.2011, n. 9591)) si applica la norma dell’art. 616 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, che ripristina l’immediata appellabilità delle sentenze ex art. 616 c.p.c..

Il mezzo di impugnazione, avverso la sentenza del giudice di pace in materia di opposizione all’esecuzione era, quindi, l’appello e non il proposto ricorso straordinario per cassazione”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore dei resistenti, sono poste a carico della ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei resistenti, che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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