Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30458 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6509/2015 proposto da:

GIAVA DI A.V. E C SAS in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO DE CAROLIS;

– ricorrente –

contro

PASTICCERIA PECARA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO CIPOLLETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1274/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, conclude, pertanto, per

l’accoglimento del 1^ motivo, assorbito il resto.

Fatto

RITENUTO

che, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, riconosciuto atto di spoglio di una servitù a carattere industriale, nell’asportazione dell’insegna della Pasticceria Pesca di P.B., condannò lo Studio C. s.a.s. di C.G. alla reintegrazione;

che avverso la predetta sentenza ricorre Giava s.a.s. di A.V. e C., sottoponendo al vaglio di questa Corte due censure, ulteriormente illustrate da memoria;

che la controparte resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è, in primo ed assorbente luogo, inammissibile in quanto:

– dalla sentenza d’appello è dato trarre che all’impugnazione dell’appellante B. si contrappose lo “Studio C. sas di C.G.”, invece che quest’ultima società ricorre “Giava s.a.s. di A. e C.”, trattandosi, quindi, all’evidenza, di altra e diversa società;

– il controricorrente ha espressamente eccepito la non coincidenza soggettiva di cui sopra, quindi, negando in radice, di essere a conoscenza di vicende traslative del diritto a titolo particolare o universale, nel mentre la ricorrente non ha in alcun modo chiarito, e, tantomeno, documentalmente dimostrato la propria legittimazione;

– costituisce principio fermo, plurime volte affermato da questa Corte, che, salvo il caso in cui la controparte non contesti il diritto del ricorrente a stare in giudizio invece del soggetto che in precedenza aveva preso parte al giudizio d’appello, ove il predetto ricorrente non dimostri la propria legittimazione, come nel caso in esame, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (cfr. ex multis, Cass. nn. 2292/2000, 2947/1999, 11334/1997);

considerato che quanto sopra esime dal prendere in rassegna l’esposte censure, e, in primo luogo, la verifica della loro ammissibilità alla stregua del parametro di tipicità di cui al comb. disp. degli artt. 360 e 366 c.p.c.;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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