Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30458 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 21/11/2019), n.30458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23090-2018 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI

UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MOBILIO GIANFRANCO, DE DONATO

GAETANO;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LANZA FABIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 922/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, la domanda proposta da L.G. nei confronti di S.P., avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive, dichiarava compensate le spese relative a entrambi i gradi di giudizio;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Paola Sarpa sulla base di tre motivi;

che resiste L.G. con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 91 c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, denunciando l’illegittima compensazione delle spese del doppio grado, in ragione dell’insussistenza e irrilevanza della ragione legittimante “la difficoltà della complessiva valutazione probatoria” e motivazione apparente in assenza del concorso delle circostanze gravi ed eccezionali di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2;

deduce ancora violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza (artt. 92 c.p.c., comma 2, art. 112 c.p.c. e art. 434 c.p.c., comma 1, n. 1), essendo intervenuta compensazione delle spese del primo grado in assenza di formulazione di specifico motivo da parte dell’appellante;

con l’ultimo motivo deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, per errata individuazione di un motivo d’appello escluso dagli atti, concernente la compensazione delle spese e l’allegazione delle circostanze gravi ed eccezionali atte a legittimarla;

che gli ultimi due motivi, preliminari nell’ordine logico, sono infondati poichè la Corte d’appello, a pg. 2 della sentenza, ha dato conto dell’esistenza di un motivo concernente la statuizione di primo grado in punto di spese (“Specificamente chiedeva, anche, la riforma del capo di sentenza relativo al pagamento delle spese di lite”) e dovendosi ritenere compresa nella richiesta di riforma anche quella di eventuale compensazione delle spese;

che è fondato, invece, il primo motivo, in forza del disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. 263/2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente all’entrata in vigore di quest’ultima legge);

che detta norma, infatti, legittima la compensazione delle spese di giudizio, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”, disposizione che costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass.2883/2014);

che conseguentemente, nell’ipotesi in cui, come nella specie, il decidente abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass. 12893/2011, Cass. 11222/2016);

che nella fattispecie in esame la Corte d’appello ha esplicitamente indicato in sentenza le ragioni che giustificano l’operata compensazione, le quali si sostanziano nella generica indicazione della “difficoltà della complessiva valutazione probatoria”, senza alcuna precisazione che valga a sostanziare in concreto in termini di eccezionalità la situazione;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata limitatamente alla statuizione relativa spese, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che, attenendosi ai principi di diritto enunciati, provvederà a liquidare le spese di tutte le fasi processuali, compreso il presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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