Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30457 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30457
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13197/2010 proposto da:
CAM SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato FRATTARELLI PIERO,
rappresentato e difeso dall’avvocato PRENCIPE Gianrico per delega in
calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
VEB SRL;
– intimati –
contro
TECNODEMOLIZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA
D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato DISCEPOLO MAURIZIO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCHIADA’ BARBARA per
delega a margine del controricorso;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 761/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del
15/10/2009 depositata il 04/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito il P.M., in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona in data 15.10.2009 e depositata il 4.12.2009 in materia di opposizione all’esecuzione.
Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato depositato successivamente all’entrata in vigore della indicata normativa (4 luglio 2009).
La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (art. 360 bis c.p.c., n. 1).
Con unico motivo la ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 95 c.p.c..
Contesta l’erroneità della sentenza impugnata che ha ritenuto che l’ordinanza di assegnazione con contestuale liquidazione delle spese dell’esecuzione, non costituisse titolo esecutivo dichiarando, pertanto, la nullità del precetto con riferimento alla somma liquidata a titolo di spese del procedimento esecutivo.
Il motivo è manifestamente infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 29.5.2003, n. 8634), l’art. 95 c.p.c., concernente le spese del processo di esecuzione, dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
La norma trova applicazione con esclusivo riferimento all’espropriazione forzata, che con la distribuzione delle somme ricavate è destinata a concludersi.
L’art. 95 c.p.c., in relazione all’espropriazione forzata – ipotesi ricorrente nel caso in esame – si limita ad enunciare il principio secondo cui le spese sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, il che già consente di escludere che, in questo tipo di esecuzione, sia consentito al giudice dell’esecuzione adottare una pronuncia di condanna, costituente titolo esecutivo, nei confronti del soggetto che ha subito l’esecuzione.
Il potere che il giudice dell’esecuzione può esercitare ai sensi dell’art. 95 c.p.c, infatti, è quello, previsto dall’art. 510 c.p.c., di determinare l’importo di quanto spetta ai creditori per capitale, interessi e spese, compiendo un’operazione di mera liquidazione delle varie voci che costituiscono il diritto del creditore, non già in vista dell’emanazione di una statuizione di condanna, bensì in vista della successiva distribuzione ed assegnazione, interamente o parzialmente satisfattiva secondo la consistenza della massa attiva ricavata dall’espropriazione.
Deve, infatti, ribadirsi che, nel procedimento di espropriazione forzata – come nella specie – l’onere delle spese non segue il principio della soccombenza, come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all’esecuzione con il proprio patrimonio (artt. 2740 e 2910 c.c.), per cui il provvedimento di liquidazione delle spese, ancorchè autonomamente emesso dal giudice dell’esecuzione, ha solo funzione di verifica del relativo credito, del tutto analoga a quella che il giudice dell’esecuzione compie per il credito per cui si procede (ed i relativi interessi) ai fini del progetto di distribuzione e dell’assegnazione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati (Cass. 8.5.1998 n. 4653; Cass. ord. 11.10.1994 n. 789).
Ne deriva la correttezza della sentenza in questa sede impugnata, la quale ha ritenuto che l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., non costituisse titolo esecutivo nei confronti del debitore, nè potesse contenere una condanna, nel caso – verificatosi nella specie – di incapienza del residuo credito soddisfatto”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente Tecnodemolizioni srl, sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011