Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30456 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28973/2010 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) – (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE’

CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato AMMIRATI CINZIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GALLO Francesco Paolo giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 852/2010 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI del

22/07/10, depositata il 26/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione; che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. G.F. vedeva rigettata dal Giudice di Pace di Cassano Ionio (sentenza del 26 luglio 2008) la domanda (atto di citazione notificato il 1 febbraio 2006) di risarcimento del danno patito (“pari a Euro 1.100,00, o a quella diversa somma che l’adito Giudice ritenga giusta ed equa, ex art. 113 c.p.c., comma 2”) per l’abusiva occupazione di un cortile di sua proprietà, da parte del Condominio (OMISSIS), che stava eseguendo lavori di ristrutturazione.

L’impugnazione del G. veniva accolta dal Tribunale di Castovillari, che, riconosciuti l’occupazione senza titolo del cortile di proprietà e il danno discendente dalla perdita di disponibilità del bene (in re ipsa), stimava equitativamente quest’ultimo in Euro 500,00, tenuto conto delle caratteristiche del bene e del periodo di occupazione dello stesso, condannando il Condominio (sentenza del 26 luglio 2010).

2. Avverso la suddetta sentenza il Condominio propone ricorso per cassazione con due motivi.

Il G., ritualmente intimato, non svolge difese.

E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta di decisione.

1. Con il primo motivo si deduce “la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 cod. civ.”;

con il secondo “nullità della sentenza …per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa fatti decisivi della controversia, ovvero fondata su affermazioni erronee, contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evidenziare la ratio deddendi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5″.

Sostanzialmente, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui avrebbe proceduto alla liquidazione equitativa del danno senza prima accertare l’impossibilità o grande difficoltà di provare l’esatta quantificazione del danno stesso.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. I motivi di ricorso sono inammissibili.

Quello che, dalla esplicazione dei due motivi, appare costituire la ragione portante della censura – e cioè l’aver il giudice quantificato equitativamente il danno senza prima verificare e dare atto dell’impossibilità o grande difficoltà di provare l’esatta quantificazione del danno stesso – non è univocamente rapportabile ai motivi del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art 360 cod. proc. civ.. Da un lato si parla di nullità della sentenza, senza invocare la violazione di norme processuali, dall’altro – peraltro inammissibilmente evocando tutti i possibili profili – si prospetta il vizio di motivazione in riferimento a un profilo giuridico”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte;

che il Condominio (OMISSIS) ha depositato, prima dell’adunanza camerale, rinuncia agli atti del giudizio a firma, autenticata, dell’amministratore pro tempore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il giudizio deve dichiararsi estinto a norma dell’art. 391 cod. proc. civ.;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto difese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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