Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30455 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30455
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8697/2011 proposto da:
N.A.G. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato PICCI Salvatore giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.P.;
avverso il provvedimento n. 381 del TRIBUNALE di PAVIA, depositata
l’01/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2011 dal Consigliere Rel. Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
“1. Il Presidente del Tribunale di Pavia – adito per la liquidazione delle spese di causa avanzata da N.A.G., ammessa al patrocinio a spese dello Stato in riferimento al procedimento di separazione legale dal coniuge, procedimento poi trasformatosi in consensuale – dopo avere rilevato che la ricorrente si era dichiarata economicamente auto sufficiente nell’atto di separazione consensuale, revocava l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (provvedimento del 1 marzo 2011, comunicato 4 successivo).
2. In data 23 marzo 2011, N.A.G. ha trasmesso (ex art. 134 disp. att. cod. proc. civ.) ricorso per cassazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 113 (testo unico delle spese di giustizia), deducendo la non sussistenza delle condizioni previste dall’art. 112 del citato decreto, oltre a vizi di motivazione.
Nessuno è intimato nel ricorso; lo stesso ricorso non è stato notificato ad alcuno.
E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.
Proposta di decisione.
Prescindendo da ogni valutazione sulla applicabilità, in riferimento al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile delle disposizioni richiamate nel ricorso (D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112 e 113), direttamente riferite al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, il ricorso è inammissibile, atteso che, non risultando notificato ad alcuno, manca dei requisiti del ricorso per cassazione (Cass. 21 luglio 2005, n. 15323).
L’inammissibilità del ricorso è correlata alla sussistenza di precedenti conformi”;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi;
che il Collegio ritiene opportuno integrare la relazione aggiungendo un’altra ragione di inammissibilità;
che, infatti, il provvedimento impugnato sarebbe stato opponibile, ai sensi dell’art. 170 dello suddetto T.U. (Cass. 23 giugno 2011, n. 13807)e, quindi, non è direttamente ricorribile in cassazione;
che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile;
che, non esistendo intimati, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011