Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30455 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30455 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10462-2016 proposto da:
CREVATIN LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FAMAGOSTA, 8, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

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– prorrenfe –

contro
TIRAFORTI RITA;
– intimata avverso la sentenza n. 5788/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, del 16/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.

Data pubblicazione: 19/12/2017

R.G.n.10462 /2016
Ordinanza
Rilevato che:
Con sentenza del 16-20 ottobre 2015, la Corte d’appello di Roma ha respinto la
domanda di Crevatin Luca di riconoscimento della sentenza ecclesiastica del
Tribunale ecclesiastico regionale, ratificata dal Tribunale ecclesiastico d’appello,
munita del decreto di esecutorietà del Supremo Tribunale della segnatura

ultratriennale, quale eccezione in senso stretto, era stata proposta dalla
Tiraforti “tempestivamente” nella comparsa di costituzione e risposta.
Ricorre il Crevatin, sulla base di due motivi.
La Tiraforti non ha svolto difese.
Considerata l’indispensabilità ai fini della decisione, il Collegio,

dovendo

verificare direttamente il fatto processuale della tardività della costituzione
della sig.Tiraforti nel giudizio di merito, e dato atto della richiesta del ricorrente
ex art. 369 u. c. cod. proc. civ., disponeva l’acquisizione del fascicolo d’ufficio,
allo scopo di verificare la tempestività della costituzione in appello della
sig.Tiraforti, e rinviava a nuovo ruolo.
Pervenuto il fascicolo, è stata rifissata l’adunanza camerale.
Considerato che:
Dal fascicolo d’ufficio si evince che l’eccezione di convivenza ultratriennale è
stata avanzata nella comparsa di costituzione e risposta della sig.Tiraforti,
prima della prima udienza, ma tardivamente rispetto alla stessa, ex art. 166
cod. proc.civ.
Tanto premesso, riprospettandosi la specifica questione della natura
dell’eccezione in oggetto, risolta allo stato dalla pronuncia delle Sezioni unite
16379/2014, si reputa di disporre la rimessione alla pubblica udienza, non
ricorrendo le ipotesi di cui all’art.375, comma 1, numeri 1) e 5).
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.
Così deciso in Roma, il 14/11/2017

Il Funzionario 3idiziarO

o Giudiziario

Apostolica del 24/4/2014, rilevando che l’eccezione di convivenza

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