Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30454 del 28/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 28/10/2021), n.30454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5740-2019 proposto da:

M.N., R.M., domiciliati presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentati e difesi dall’avvocato TOMMASO DE CUPIS;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8707/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che M.N. e R.M. propongono ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di rigetto dell’appello proposto averso una sentenza CTP Latina, che aveva respinto il loro ricorso avverso due avvisi di accertamento catastale, che avevano attribuito una rendita catastale presunta ad un fabbricato non dichiarato in catasto, ma insistente su di un terreno, di cui i ricorrenti erano proprietari al 50%; la CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che, a norma di legge, tenuto a pagare la rendita catastale del fabbricato anzidetto, era il proprietario ovvero il titolare di un diritto reale su di esso; ed in virtù del c.d. principio dell’accessione (art. 934 c.c.), il suolo attraeva tutto ciò che su di esso era incorporato, con la conseguenza che le eventuali costruzioni sul terreno erano da ritenere acquisite “ope legis” dal proprietario del terreno, con tutte le conseguenze di carattere tributario che detto principio comportava, anche se autore della costruzione abusiva era stato un terzo ed anche se quest’ultimo era stato l’occupante abusivo di detta costruzione.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la CTR male interpretato la normativa in materia di aggiornamento delle rendite catastali (circolare n. 3 del 2010, prot. 42436, esplicativa del D.L. n. 78 del 2010, art. 19), in relazione alle norme sui diritti reali, sulla proprietà, sull’accessione e sullo ius tollendi (artt. 832,934 e 936 c.c.); invero la CTR non aveva tenuto conto che il terreno di loro proprietà era stato da lungo tempo abusivamente occupato da tale N.F., il quale, su detto terreno, aveva realizzato un fabbricato abusivo, che aveva destinato all’abitazione sua e della sua famiglia; e detto fabbricato, per il quale il Comune di (OMISSIS) aveva emesso ordinanza di demolizione, non era stato mai demolito dal N.; pertanto essi ricorrenti non potevano essere più ritenuti proprietari del terreno, ovvero titolari di qualunque altro diritto reale su di esso e, men che mai, proprietari del fabbricato fantasma per intervenuta accessione; e la normativa di riferimento in materia di aggiornamento del catasto, di cui sopra, unitamente alle norme contenute nel codice civile in materia di proprietà, di accessione e di ius tollendi, se correttamente valutata ed esaminata, anche in relazione alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di presupposti dell’accessione, avrebbe comportato l’accoglimento del presente ricorso;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che l’unico motivo di ricorso proposto da M.N. e R.M. è infondato;

che, invero, quanto prospettato dai ricorrenti come pretesa violazione di legge è da qualificare piuttosto come una contestazione nel merito di quanto deciso dalla CTR; il che è in contrasto con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentito chiedere nella presente sede una revisione del ragionamento decisorio posto in essere dai giudici di merito, risolvendosi essa in una riformulazione del giudizio di fatto, incompatibile con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudizio di legittimità, spettando solo ai giudici di merito la scelta degli elementi fattuali sui quali fondare il proprio convincimento (cfr. Cass. n. 962 del 2015; Cass. n. 19151 del 2016);

che, peraltro, entrambe le sentenze di merito hanno fatto corretta applicazione delle norme vigenti in materia di attribuzione di rendita presunta agli immobili (circolare 10 agosto 2010, n. 3/T, esplicativa del D.L. n. 78 del 2010, art. 19, convertito nella L. n. 125 del 2010; artt. 832,934 e 936 c.c., in materia di diritti reali, di proprietà, di accessione e di ius tollendi); non è invero contestabile, in punto di diritto, che sia il terreno che il soprastante fabbricato, al quale l’Agenzia delle entrate ha attribuito una rendita catastale presuntiva, erano di proprietà dei ricorrenti, pur essendo detto terreno da lungo tempo abusivamente occupato da tale N.F.; sebbene quest’ultimo avesse realizzato, su detto terreno, un fabbricato abusivo, destinandolo ad abitazione sua e della sua famiglia e sebbene detto fabbricato avesse formato oggetto di ordinanza di demolizione da parte del Comune di (OMISSIS), demolizione mai eseguita dal N.; pertanto, in applicazione delle norme sopra citate, il fabbricato abusivamente costruito ed occupato dal N., siccome insistente su di un terreno di proprietà dei ricorrenti, è diventato di proprietà di questi ultimi in virtù del principio dell’accessione, di cui all’art. 934 c.c., da qualificare come modo di acquisto a titolo originario della proprietà dei manufatti costruiti su di un terreno, si che i proprietari di quest’ultimo divengono proprietari dei manufatti su di esso costruiti in modo automatico, per il fatto stesso della loro costruzione, con conseguente legittima attribuzione ad essi, da parte dell’ufficio, di una rendita catastale presuntiva a carico dei proprietari del terreno (Cass. n. 20958 del 2019);

che, pertanto, il ricorso proposto dai ricorrenti va respinto, con loro condanna, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dai ricorrenti e li condanna in solido al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 510,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

 

 

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