Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30454 del 19/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30454 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DI MARZIO MAURO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3860-2016 proposto da:
OKHO MICHAEL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN
DOMENICO n.20, presso lo studio Legale CAPOTORTO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO GAROFALO;
– ricorrente contro
QUESTURA DI BARI;
– intimato avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di BARI del
11/12/2015, emesso sul procedimento iscritto al
n°11415/2015 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO.
RILEVATO CHE
1. — Il cittadino nigeriano Okho Michael ricorre per cassazione
per quattro motivi, illustrati anche da memoria, in cui si
richiamano casi identici decisi in modo difforme dalla proposta,
Data pubblicazione: 19/12/2017
contro il decreto dell’Il dicembre 2015 con cui il Giudice di
pace di Bari ha convalidato il provvedimento di trattenimento
presso il C.I.E di Bari emesso nei suoi confronti dal Questore di
Taranto in data 7 dicembre 2015.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo denuncia:
«Violazione o falsa applicazione
dell’articolo 14, comma 4, decreto legislativo 286/98»,
deducendo che non risultasse effettuato il tempestivo
avvertimento della fissazione dell’udienza di convalida, alla
quale non aveva partecipato.
Il secondo motivo denuncia: «Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti. Motivazione omessa e/o contraddittoria e lesione
dell’articolo 7 decreto legislativo 142/15», deducendo la lesione
del suo diritto a partecipare all’udienza in ragione della
sottoposizione a trattamento antiscabbia a scopo profilattico.
Il terzo motivo denuncia:
«Violazione articolo 1, comma 2,
decreto legislativo 142/15, articolo 2, comma 1, lett. a) e lett.
c) decreto legislativo 142/15, articolo 6, comma 4, decreto
legislativo 142/15, articolo 10 bis decreto legislativo 25/2008 e
articolo 8 Direttiva 2013/32/UE del 26 maggio 2013»,
deducendo che, se fosse stato posto in condizione di
partecipare all’udienza, esso Okho avrebbe manifestato la
volontà di chiedere la protezione internazionale, protezione
della quale non era stato adeguatamente informato, dovendosi
peraltro ritenere che la volontà di presentare istanza in tal
senso fosse stata avanzata già il 7 dicembre 2015.
Il quarto motivo denuncia
«le evidenti violazioni dell’atto
presupposto non considerate dal Giudice di pace»,
Ric. 2016 n. 03860 sez. M1 – ud. 07-11-2017
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ossia
Il Ministero dell’interno non ha svolto difese.
«Violazione di legge. Mancata traduzione del provvedimento di
respingimento in lingua nota al ricorrente. Violazione
dell’articolo 24 Costituzione, dell’articolo 2, comma 6, decreto
legislativo 286/98, dell’articolo 6, comma 3, lett. a) della
Convenzione dei diritti dell’uomo, recepita in Italia con legge
internazionale di New York il relativo ai diritti civili e politici»,
nonché
«violazione di legge. Violazione dell’articolo 24
Costituzione», deducendo, a tale ultimo riguardo, la mancata
corrispondenza tra quanto riportato nella traduzione del
verbale di notifica del decreto di respingimento delle
motivazioni dell’respingimento contenute nell’atto
amministrativo notificato allo straniero.
RITENUTO CHE
Ritiene il collegio l’insussistenza dei presupposti per la
definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 375, primo comma,
numeri 1 e 5, c.p.c., anche in considerazione dell’esigenza di
riesaminare gli argomenti svolti in precedenti pronunce di
questa sottosezione relative a casi analoghi (v. p. es. Cass.
11468/2017; Cass. 10743/2017).
Occorre pertanto trasmettere la causa alla Prima sezione.
PER QUESTI MOTIVI
dispone la trasmissione degli atti alla pubblica udienza della
prima sezione civile.
Roma, 7 novembre 2017.
848/1955 e dell’articolo 14, comma 3, lett. a) del patto