Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30453 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8074/2011 proposto da:

T.T. (OMISSIS), M.P.

(OMISSIS), T.G. (OMISSIS),

T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato

LIGUORI Michele, che li rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 28,

presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI Attilio, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine delle memorie difensive;

– resistente –

e contro

L.A.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 1545/2011 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 16.12.2010, depositata il 24/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito per la resistente l’Avvocato Emanuela Ercole (per delega avv.

Attilio Baiocchi) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso per regolamento di competenza – proposto da T. + 3 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in fase di appello, con la quale veniva confermata la decisione del Giudice di Pace di Napoli, di declinatoria della propria competenza territoriale e contestuale individuazione del giudice competente nel Giudice di pace di Nola – e dichiarava la competenza del Giudice di Pace di Napoli (ordinanza del 24 gennaio 2011, n. 1545).

2. Avverso la suddetta decisione T.T. + 3 propongono ricorso per correzione di errore materiale, con un unico motivo.

HID Assicurazioni Spa si difende con controricorso; l’intimato L.A. non ha svolto difese.

E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta di decisione.

1. L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

Secondo il ricorrente, l’errore materiale è nel fatto che la decisione ha dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Napoli ed ha omesso di rimettere le parti innanzi al Tribunale di Napoli e, cioè, altro giudice di pari grado che aveva emesso la sentenza cassata.

La censura non è riconducibile all’ambito degli errori materiali, atteso che questi possono ritenersi integrati solo in presenza di vizi sottratti a qualunque forma di valutazione.

Infatti, nella specie, il ricorrente si lamenta perchè la Corte, pur dichiarando la competenza territoriale del Giudice di Pace primo grado, non ha rimesso la causa al giudice di appello. In sostanza, si censura la decisione per non avere aderito all’indirizzo giurisprudenziale (da ultimo Cass. 11 febbraio 2011, n. 3555; Cass. 21 maggio 2010, n. 8074/2011 12455), secondo il quale l’erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., poichè il comma 3 del menzionato art. 353, che quella rimessione prevedeva nel solo caso in cui il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, avesse dichiarato la competenza, è stato esplicitamente abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1993, dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 89. Pertanto, quando il giudice d’appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata, la Corte di cassazione deve rinviare la causa al giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice.

All’evidenza, il preteso vizio concerne proprio la valutazione se, nella ipotesi ricorrente nella specie, poteva o meno essere solo dichiarata la competenza territoriale del giudice di primo grado, con conseguente automatica riassunzione dinanzi allo stesso del procedimento, in mancanza di diversa determinazione (art. 50 cod. proc. civ.).

Consegue, l’inammissibilità del ricorso”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che i rilievi mossi dal ricorrente, con memoria, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione;

che, pertanto, il ricorso è inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza rispetto all’unico intimato che ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di HDI Assicurazioni Spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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