Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30453 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 23/11/2018), n.30453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25312-2014 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE APRILE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PROSPERO PIZZOLLA;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DATINI 8, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA GRANDE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELA CRISTOFARO;

– controricorrente –

e contro

T.P., D.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2766/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, chiede rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con primo atto di citazione T.P. evocava in giudizio avanti il Tribunale di Napoli D.C. – marito della madre defunta con matrimonio celebrato solo con rito religioso – per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie della madre, la quale aveva beneficato il marito così ledendo i suoi diritti di legittimaria, precisando d’aver accettato l’eredità della madre con beneficio d’inventario.

Con secondo atto di citazione i germani M. e T.C., quali figli di T.E. – figlio premorto della de cujus – proponevano medesima domanda della zia P. avverso il D., sempre per chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie della nonna, precisando d’aver accettato l’eredità dell’ava con beneficio d’inventario.

In ambedue le liti si costituiva a resistere il D., contestando la pretesa avversa e chiedendo la restituzione delle somme erogate alla de cujus a titolo di mutuo. Le due controversie erano riunite e, deceduto D.C., la causa, oramai unitaria, era riassunta e verso D.A. – erede legittimo di D.C. – e verso R.G., il quale s’era reso acquirente da D.C. del diritto di nuda proprietà dell’immobile relitto morendo dalla F..

A sua volta R.G., quale proprietario dell’immobile già della F., ebbe ad avviare causa divisoria ex artt. 1478 e 1480 c.c., evocando in causa gli eredi F..

Riunito anche detto procedimento a quello già in corso ed espletata la trattazione istruttoria delle questioni sollevate dalle parti,il Tribunale partenopeo ebbe a dichiarare inammissibile la domanda proposta contro l’erede D. e rigettò ogni altra domanda mossa dagli eredi F. e dal R..

La Corte d’Appello di Napoli, attinta dall’impugnazione principale mossa dai germani M. e T.C. nonchè dall’impugnazione incidentale di T.P., ebbe a rigettare i gravami osservando:

come l’impugnazione incidentale mossa da T.P. fosse inammissibile poichè tardivamente proposta;

come il testamento redatto dalla F. onorasse il marito D. di legato e, non già, lo costituisse erede, sicchè non era venuta in esser alcuna situazione di comunione tra legatario per testamento ed eredi legittimi; come gli eredi accettanti con beneficio d”inventario non ebbero a rispettare i termini per il consolidarsi di detta situazione, sicchè non potevano agire contro l’estraneo in riduzione;

come il contratto di compravendita tra D.C. ed il R. non presentasse vizi e generico apparisse il motivo di gravame mosso al riguardo. Avverso la sentenza resa dalla Corte partenopea M. e T.C. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

Solo R.G. s’è costituito a resistere con controricorso, mentre T.P. ed D.A., pur regolarmente evocati, non si sono costituiti.

In prossimità di questa adunanza ambedue le parti costituite hanno depositato nota difensiva, nonchè è intervenuto il P.G., nella persona del dott. Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da M. e T.C. s’appalesa siccome infondato e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunziano violazione o falsa applicazione delle disposizioni in tema di disposizione di ultima volontà ed omesso esame di fatto decisivo, in quanto la Corte partenopea ebbe erroneamente a ritenere che la de cujus avesse lasciato al marito – sposato con solo rito religioso – un legato, mentre valutando gli elementi acquisiti in causa ed il tenore stesso del testamento appariva invece come il D. fosse stato creato erede.

In effetti il motivo di doglianza in entrambe le articolazioni – vizio ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – prospettate dai ricorrenti si compendia nell’elaborazione di un’opzione interpretativa alternativa delle disposizione di ultima volontà della F., meramente contrapposta alla motivata e puntuale ricostruzione giuridica e fattuale effettuata dai Giudici napoletani.

La Corte di prossimità ha appositamente indagata la volontà espressa dalla de cujus nella disposizione testamentaria sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, siccome insegnato dagl’arresti di legittimità appositamente richiamati sul punto.

I Giudici partenopei hanno rilevato come la de cujus avesse lasciato al marito, sposato solo con rito religioso, dei beni ben determinati, pur in presenza anche di rilevante somma di denaro, ed hanno puntualmente esaminato, anche al fine di apprezzare il profilo soggettivo della volontà della testatrice, il cenno al legame conseguente al matrimonio religioso, che non esplicava effetti civili.

Dunque non solo la Corte d’appello ha esaminato la questione afferente il profilo soggettivo della volontà testamentaria, ma pure ha apprezzata la natura e struttura della disposizione testamentaria, qualificandola siccome legato, con appropriata motivazione non incisa dalla diversa valutazione elaborata dai ricorrenti.

Con la seconda doglianza i germani T. lamentano violazione o falsa applicazione della disciplina in tema di accettazione beneficiata dell’eredità ed omesso esame di punto decisivo con relazione alla statuizione della Corte partenopea d’esser decaduti dal beneficio d’inventario – presupposto indefettibile per agire in riduzione verso il legatario per mancata erezione nel termine fissato.

Osservavano i ricorrenti come la Corte di prossimità avrebbe dovuto tener conto dell’autonomia esistente tra le due distinte azioni di riduzione mosse e da T.P. e da essi impugnanti solamente riunite in unica causa, sicchè la mancata conclusione delle operazioni d’inventario relative all’istanza avanzata dalla zia P. non si rifletteva automaticamente sulla loro autonoma posizione.

Osservavano ancora i germani T. come erroneamente la Corte partenopea avesse individuato nel verbale redatto ex art. 775 c.p.c. ed art. 192 disp. att. c.p.c. la data di ultimazione dell’operazioni d’inventario, invece che nella data di ultimazione delle operazioni effettive d’inventario – prorogata ritualmente – anch’essa desumibile dal verbale redatto dal Pubblico Ufficiale operante.

Con relazione alla prima questione posta con la doglianza – non estensibilità nei loro riguardi dell’eventuale mancato rispetto del termine di erezione afferente la posizione della zia – in effetti la Corte partenopea ha svolto approfondito apprezzamento supportato da puntuale motivazione, rilevando come il disposto ex art. 487 c.p.c., comma 3 operasse in fattispecie diversa rispetto a quella in esame e che, comunque, i germani T. non ebbero ad erigere l’inventario nel termine nemmeno con riguardo alla loro data di espressa accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario,benchè detta condotta necessaria ai fini del perfezionarsi del privilegio invocato una volta ritenuto autonomo rispetto alla posizione della zia T.P..

A fronte di detta specifica motivazione gl’impugnanti sostengono come nei loro confronti, in quanto accettanti con beneficio d’inventario quando l’inventario già in corso ad iniziativa di altro erede accettante con il medesimo beneficio, non corresse alcun termine perentorio per l’ultimazione delle operazioni, risultando essi meri partecipi all’inventario promosso da altri.

I ricorrenti ripropongono la questione fondata sul disposto dell’art. 487 c.c., comma 3, lamentando che un più accurato esame della ricostruzione del fatto processuale in relazione a detta norma avrebbe consentito alla Corte partenopea di cogliere il vizio della prima sentenza da loro denunziato, ma in effetti non si confrontano con la motivazione, specifica sul punto, elaborata dalla Corte partenopea.

Invero i Giudici napoletani hanno chiarito, con espresso richiamo alla lettera della citata disposizione normativa, che i germani T. avevano accettato espressamente l’eredità con beneficio d’inventario, mentre la norma evocata disciplina situazione in cui l’erede delato non ha ancora espresso alcuna volontà di accettazione rispetto all’eredità devolutagli.

Dunque in alcun modo il disposto ex art. 487 c.p.c., comma 3, che disciplina la particolare situazione dell’erede delato non in possesso dei beni ereditari, poteva regolare la specifica posizione dei germani T., i quali erano già divenuti eredi accettanti, ancorchè con beneficio d’inventario, sicchè trovava applicazione il disposto ex art. 487 c.c., comma 2 con conseguente loro obbligo di erigere l’inventario nei termini prescritti.

Nemmeno il richiamo alla norma in art. 510 c.c. giova alla tesi difensiva posto che detta disposizione disciplina esclusivamente l’estendersi dell’effetto favorevole dell’avvenuta accettazione con beneficio d’inventario, effettuata da uno solo dei chiamati all’eredità,anche agli altri eredi delati e precisa che l’inventario eretto anche da soggetto diverso dal primo accettante comunque giova a tutti.

Come insegna questa Suprema Corte detto effetto estensivo non si verifica nei riguardi degli eredi,che ebbero a formulare accettazione pura e semplice prima dell’effettuata accettazione con beneficio da parte di altro erede delato – Cass. sez. 2 n 1679/63, Cass. sez. 2 n 8034/93 -, bensì solamente nei confronti dei chiamati ancora non accettanti.

Dunque la citata norma non esonera l’erede, che, a sua volta, ha accettato l’eredità con autonoma ed espressa accettazione con beneficio dall’erigere l’inventario nei termini rispetto al suo autonomo atto d’accettazione.

La lettera della norma disciplina esclusivamente l’effetto favorevole derivato dall’erezione dell’inventario, comunque, nei termini prescritti rispetto all’accettazione fatta da diverso chiamato, con il necessitato corollario che, nel mancato rispetto delle prescrizioni da parte del primo accettante, il chiamato all’eredità ancora non accettante ha l’onere di accettare a sua volta con il beneficio de quo ed erigere l’inventario nei termini stabiliti rispetto alla data della sua autonoma accettazione.

In buona sostanza la norma in art. 510 c.c. appare finalizzata a ritenere sufficiente l’erezione di un solo inventario in presenza anche di ulteriori eredi ancora non accettanti,ma detto inventario deve essere comunque eretto nel rispetto dei termini in relazione alla prima accettazione, altrimenti il successivo accettante con il ricordato beneficio sarà comunque tenuto ad erigere l’inventario entro il termine di legge rispetto alla sua accettazione.

Nella specie, non solo T.P. ebbe ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario, ma pure i germani T. ebbero ad espressamente fare un tanto, sicchè dalla data di loro accettazione sorgeva autonomo loro onere di erigere detto inventario, quando non effettuato un tanto nei termini dalla prima accettante.

A nulla rileva l’osservazione degli impugnati che erano meri partecipi all’inventario promosso dalla zia e, non già, promotori dello stesso, poichè nell’inerzia della coerede era loro obbligo supplire per completare l’inventario almeno entro il termine, prescritto o ritualmente prorogato, rispetto alla data di loro accettazione.

Anche il secondo profilo dedotto dagli impugnanti s’appalesa privo di fondamento poichè rettamente la Corte partenopea, quanto al momento di ultimazione delle operazioni di erezione dell’inventario, ha operato affidamento a quanto risultava dal verbale redatto dal Pubblico Ufficiale operante, poichè così disposto dalla disciplina codicistica dell’istituto.

Alcuna norma consente di fissare la chiusura dell’inventario in momento diverso rispetto a quanto risulta dal verbale de quo, individuando il momento in cui, concretamente, furono ultimate le relative operazioni di materiale cernita dei beni ereditari, sicchè l’unica attestazione utile al riguardo è quella resa dal Pubblico Ufficiale rogante apposta sul prescritto verbale delle operazioni.

Dunque la Corte partenopea nè ha omesso di valutare il verbale delle operazioni d’inventario del giorno 22.2.2002, poichè all’uopo non rilevante, nè ha errato nell’individuare, quale l’unico mezzo di prova circa la data di chiusura delle operazioni d’inventario, quella attestata appositamente dal Pubblico Ufficiale rogante, sicchè non concorrono i vizi denunziati.

Con il terzo mezzo d’impugnazione i germani T. denunciano violazione della disciplina in tema di configurazione dell’istituto dell’accettazione beneficiata ed omesso esame di fatto decisivo, posto che la Corte partenopea aveva aderito all’insegnamento di legittimità che configura l’accettazione beneficata siccome fattispecie a formazione progressiva, sicchè si concretizza non già con la dichiarazione d’accettazione bensì con l’esatto adempimento delle prescrizioni per l’erezione dell’inventario.

La Corte partenopea rettamente ha operato riferimento all’insegnamento di questa Corte che reputa non configurato l’istituto dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario sino a che non sia anche stato eretto l’inventario nel termine assegnato dalla legge o prorogato ritualmente.

Difatti la mancata erezione dell’inventario,non già, è ipotesi positivamente posta di decadenza dal beneficio,istituto disciplinato dall’art. 595 c.c. – Cass. sez. 2 n 16739/05 – posto che detta norma sanziona condotte successive alla fase dell’erezione dell’inventario e peculiari della sola fase della liquidazione.

Rettamente dunque la Corte territoriale ha operato riferimento a detto ricordato insegnamento di questa Suprema Corte portato nell’arresto citato, mentre non può trovar accoglimento la tesi difensiva, basata su precedenti arresti di legittimità, che però qualificavano – come visto senza base testuale nella norma positiva – la mancata erezione dell’inventario siccome causa di decadenza dal beneficio,mentre in effetto esso non si perfeziona prima del completamento rituale di detto adempimento.

Con il quarto ed ultimo motivo di impugnazione i consorti T. deducono violazione di norme di diritto ed omesso esame di fatto decisivo in relazione alla mancata considerazione, da parte della Corte partenopea, che il R. ebbe ad accettare con beneficio d’inventario l’eredità a lui devoluta con testamento da D.C. e che il testamento relativo portava data anteriore alla vendita in suo favore della nuda proprietà da parte del D..

Inoltre dal testamento, ad opinione dei ricorrenti, si desumeva che la compera vendita dissimulava patto commissorio, stante il rapporto di mutuo esistente tra le parti.

Infine doveva esser valutato come lo stesso R. avesse riconosciuto che il bene acquistato fosse, per parte, di altri – gli eredi T. -, tanto da avviare apposito procedimento divisorio contro gli stessi.

In effetti rettamente la Corte partenopea ha messo in rilievo l’irrilevanza delle questioni afferenti la posizione del R., poichè, una volta rigettata la domanda di riduzione del legato, non sussisteva la situazione di comunione del bene venduto, risultando irrilevante l’erronea supposizione del suo unico titolare al riguardo.

Detta situazione, conseguente al rigetto della domanda di riduzione ed alla conferma che la disposizione testamentaria va qualificata siccome legato, non rimane incisa dall’argomentazioni critiche mosse dagli impugnanti, i quali alcuna legittimazione possono vantare in relazione al bene in signoria del R..

Al rigetto dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna di M. e T.C., in solido tra loro, a rifondere a R.G. le spese di questo procedimento di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario, ex tariffa forense, siccome precisato in dispositivo. Concorrono in capo ai ricorrenti le condizioni di legge per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti a rifondere al resistente costituito R. le spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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