Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30453 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. I, 21/11/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 21/11/2019), n.30453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15579/2015 r.g. proposto da:

L.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Alfonso Di Benedetto, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Roma, Via Isole del Capo Verde n. 26.

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. P.I. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore C.P.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta comparsa

difensiva di costituzione di nuovo difensore del 2.10.2019,

dall’Avvocato Massimiliano Barbanera, presso il cui studio è

elettivamente domiciliata in Chiusi, alla Via Santa Caterina n. 7.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, depositata in

data 20 maggio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze – decidendo sul reclamo L. Fall., ex art. 18 presentato da L.S., quale titolare della omonima ditta, nei confronti del relativo fallimento e di (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Arezzo – ha rigettato il predetto reclamo, confermando la sentenza dichiarativa di fallimento resa in primo grado.

La corte di merito ha ricordato che il L. aveva dedotto, nel reclamo così presentato, che: a) erroneamente non era stata ravvisata dal Tribunale fallimentare l’invalidità della convocazione prefallimentare; b) erroneamente non era stata accolta dal giudice di prima istanza l’eccezione di nullità della sentenza, per essere, all’udienza 18.9.2014, comparso l’avvocato Alfio Alfini, mero domiciliatario; c) erroneamente non era stata ravvisata, nella sentenza reclamata, la dedotta nullità della sentenza, per omessa delega al giudice persona fisica sottoscrivente il decreto; d) erroneamente non era stato considerato che il credito azionato dall’istante per il fallimento non poteva dirsi certo e liquido in ragione della sua contestazione in sede giudiziale.

La corte territoriale, sulla base della premessa sopra ricordata, ha ritenuto che occorreva, in primo luogo, interpretare il decreto, datato 29.05.2014, di fissazione dell’udienza prefallimentare, decreto con il quale si era autorizzato, ex art. 151 c.p.c., il creditore istante a notificare o a richiedere la notificazione anche in copia non autentica degli atti introduttivi; che non era stato neppure dedotto che il fallendo fosse in possesso di pec e che, del resto, ciò non risultava dal certificato camerale in atti; che, comunque, la notificazione – perfezionatasi a mezzo posta e nelle mani della segretaria del fallendo – aveva garantito piena conoscibilità del ricorso, volto alla declaratoria di fallimento; che la parte istante era stata autorizzata giudizialmente alla notifica degli atti non conformi e che, peraltro, una interlocuzione, anche meramente telefonica, del destinatario della notifica con la cancelleria fallimentare avrebbe agevolmente permesso a detto destinatario di apprezzare la genuinità della ridetta convocazione prefallimentare; che, inoltre, le parole “per il creditore istante”, verbalizzate in sede di udienza prefallimentare, dovevano essere interpretate, vista l’attività tecnico-giuridica svolta in udienza dall’avv. Alfini, come manifestazione di un delega a sostituire il dominus, e cioè il difensore costituito, nelle relative incombenze difensive; che l’eventuale carenza di delega da parte del tribunale a un singolo giudice è peraltro del tutto irrilevante; che, infine, quanto alla contestazione della definitività e della certezza del credito azionato in sede prefallimentare, era stato lo stesso reclamante a dedurre che la propria domanda risarcitoria verso il creditore istante per il fallimento era stata rigettata e che, dunque, il controcredito era stato accertato giudizialmente in via definitiva.

2. La sentenza, pubblicata il 20 maggio 2015, è stata impugnata da L.S. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 15, art. 151 c.p.c. e art. 111 Cost. – si duole del vizio della notifica del decreto di convocazione per l’udienza prefallimentare avvenuta a mezzo posta, con conseguente nullità della notificazione e, per violazione del contraddittorio, nullità della sentenza dichiarativa del fallimento. Si osserva che il giudice può sì autorizzare modalità diverse di notificazione, ma non può mai consentire la violazione dei principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto del contraddittorio, come avvenuto nel caso di specie, ove il creditore istante era stato autorizzato a notificare al debitore copia non autentica degli atti introduttivi. Si denuncia, inoltre, anche la violazione della L. Fall., art. 15, comma 3, atteso che la notificazione era avvenuta a mezzo posta nelle mani della segretaria, possibilità esclusa esplicitamente dalla lettera nella norma violata che prevede, in caso di esito negativo della notifica a mezzo pec, la notifica personale al debitore presso la sede dell’impresa.

2. Con il secondo motivo si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 82,83 e 84 c.p.c.. Si evidenzia che – all’udienza prefallimentare tenutasi in data 18.09.2014 – era comparso il difensore domiciliatario, personalmente e non in sostituzione dell’avv. Tiezzi Maestri, e che, pertanto, in assenza di una delega espressa da parte del difensore costituito, l’attività difensiva svolta dal primo determinava la nullità del verbale di udienza e conseguentemente della sentenza di fallimento, in virtù del principio della estensione della nullità, ex art. 159 c.p.c..

3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 15 e degli artt. 158 e 159 c.p.c.. Si osserva che l’omessa delega al giudice monocratico da parte del tribunale fallimentare allo svolgimento dell’attività istruttoria integra un vizio insanabile del decreto di convocazione, con consequenziale nullità della sentenza di fallimento. Si evidenzia, inoltre, che il giudice relatore aveva omesso di rilevare la nullità della notifica, nonchè il difetto di procura dell’Avv. Alfini.

4. Con il quarto motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Si evidenzia che la corte territoriale aveva omesso qualsivoglia esame in ordine all’eventuale situazione di impotenza finanziaria del L. a far fronte alle proprie obbligazioni, limitandosi ad assumere – quale unico elemento decisivo ai fini della conferma della sentenza di fallimento – il rigetto di una domanda di risarcimento danni promossa dal L. e senza valutare che pendeva altra causa tra le parti il cui esito non era stato ancora definito.

5. Il ricorso è infondato.

5.1 Già il primo motivo non merita positivo apprezzamento.

5.1.1 Sul punto, è necessario ricordare che è stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che, la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, eseguita dall’ufficiale giudiziario tramite il servizio postale in favore del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, anche in qualità di rappresentante di quest’ultima, è ammissibile ai sensi dell’art. 145 c.p.c. (che, invero, richiama gli artt. 140 e 143 c.p.c.) e deve perciò ritenersi valida, nei riguardi tanto del socio che dell’ente da lui rappresentato, rilevando in tal senso, da un lato, l’idoneità della notifica in parola all’instaurazione del contraddittorio con la persona giuridica – cui è pertanto assicurato l’esercizio del diritto di difesa – e, dall’altro lato, la connotazione non esclusiva, ma meramente alternativa, del procedimento notificatorio semplificato di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3, che non esclude, sussistendone i presupposti, l’impiego delle forme ordinarie (cfr.: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16864 del 26/06/2018).

5.1.1 Premesso che il principio sopra affermato riguardava, più in particolare, la notificazione al socio illimitatamente responsabile e che, nel caso di specie, la notificazione diretta al titolare dell’impresa fallenda era stato anche autorizzato giudizialmente ai sensi dell’art. 151 c.p.c., non può non rilevarsi come dal precedente sopra ricordato siano estrapolabili principi da estendersi anche al caso di specie.

5.1.1.1 Come è noto, la L. Fall., art. 15, comma 3 (come sostituito dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, comma 1, lett. a, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, qui applicabile ratione temporis) stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall’Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro predetto, oppure, qualora neppure questa modalità sia realizzabile a causa della non reperibilità del destinatario, depositerà l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. La norma, di cui la Corte costituzionale ha sancito la legittimità (cfr. C. Cost. n. 146 del 2016; C. Cost. n. 162 del 2017) escludendone il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ha, dunque, introdotto un procedimento speciale, sotto il profilo della sua maggiore semplicità rispetto al corrispondente regime ordinario codicistico, per la notificazione del ricorso di fallimento – che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto dei già descritti obblighi di dotarsi di indirizzo PEC e di tenerlo operativo – così intendendo positivizzare e rafforzare il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in Camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorchè la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza ovvero ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (cfr. Cass. n. 602 del 2017; Cass. n. 23728 del 2017; Cass. n. 6836 del 2018).

La norma ha, dunque, introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo, con il temperamento, però, precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, per come già sopra ricordato (cfr.: Cass. n. 16864/2018, cit. supra).

5.1.1.2 Occorre, cioè, verificare, in concreto, se quella notificazione abbia, comunque, raggiunto la sfera giuridica del destinatario e non sia più suscettibile di contestazioni quanto alla sua validità.

In realtà, “la ratio della L. Fall., art. 15, comma 3, così come individuata anche dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 146/2016,… induce… a propendere per la tesi secondo cui il legislatore avrebbe inteso apprestare una forma semplificata di notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione del debitore nell’ottica di garantire obiettivi di celerità e speditezza resi necessari dalla peculiarità dell’istruttoria prefallimentare. Non vi sono, tuttavia, ragioni per escludere che la convocazione del debitore possa essere compiuta anche nelle forme ordinarie in considerazione del fatto che esse realizzano la maggiore tutela del destinatario. In sostanza, la introduzione, per motivi di semplificazione, di un procedimento notificatorio che valga ad evitare lungaggini nella instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’imprenditore debitore non può consentire di giungere al paradosso di sostenere che la notificazione “non spedita e celere” ma eseguita nelle forme del codice di rito e, dunque, rispondente alle scelte generali del legislatore, sia invalida solo perchè difforme dal modello prescelto” (cfr. Cass. Ordinanza n. 16864/2018, cit. supra).

In realtà, la semplificazione dell’iter del procedimento notificatorio oggi sancito dalla L. Fall., art. 15, comma 3, come novellato dal D.L. n. 179 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012), ha evidentemente inteso porre un argine al fatto che la notifica del ricorso prefallimentare richiedeva spesso tempi lunghi, incompatibili con le esigenze di celerità del procedimento. Ciò, soprattutto, quando presso la sede legale non vi fosse più alcun soggetto abilitato a ricevere l’atto, oppure quando la notifica fosse eseguita a mezzo del servizio postale, con conseguente necessità di attendere la ricezione dell’avviso di ricevimento. Capitava, inoltre, che nemmeno fosse reperibile il legale rappresentante della fallenda, sicchè frequente era la necessità di disporre il differimento dell’udienza prefallimentare (cfr. sempre: Cass. Ordinanza n. 16864/2018, cit. supra).

Il vigente testo della menzionata disposizione ha, dunque, introdotto la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, secondo uno schema già previsto dall’art. 149-bis c.p.c., per l’atto introduttivo del processo, adattando, tuttavia, la norma alla forma dell’atto introduttivo del procedimento, qui rappresentato dal ricorso, già nella diretta disponibilità della cancelleria. Si è, pertanto, opportunamente posto a carico del cancelliere la comunicazione a mezzo posta certificata, seguendo un’esperienza già praticata nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa (L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2; ora, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 8). Orbene, questa modalità particolarmente agevolata di comunicazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento si applica a tutti i debitori-imprenditori (sia individuali che societari), e si è altresì già precisato che, ove non risulti possibile la notificazione per via telematica, ovvero essa non abbia esito positivo, la notifica del ricorso e del decreto è previsto che sia eseguita di persona, a norma del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107. Se neppure tali modalità possono essere attuate, la notifica si perfeziona con il mero deposito dell’atto nella casa comunale della sede dell’impresa risultante dal registro delle imprese.

5.1.1.3 Il sistema appena delineato consente, dunque – come sottolineato anche dalla Corte costituzionale (cfr. le già citate C. Cost. n. 146 del 2016; C. Cost. n. 162 del 2017) – di coniugare l’esigenza di assicurare all’imprenditore l’effettivo e concreto esercizio del diritto di difesa, con quelle di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, sicchè il tribunale è stato, di fatto, esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo (così recependosi l’insegnamento della Suprema Corte che, nella vigenza della norme del codice di procedura civile, aveva affermato che “il tribunale, anche dopo la modifica dell’art. 111 Cost., ed ai fini del rispetto del contraddittorio, resta esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità, ancorchè normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico”: cfr. Cass. n. 32 del 2008).

Deve pertanto concludersi nel senso che la notificazione prevista dalla L. Fall., art. 15, comma 3, non rivesta carattere di esclusività e che la notifica eseguita a mezzo posta (qui, peraltro, anche autorizzata giudizialmente) al titolare della impresa debitrice, in assenza di indirizzo di posta certificata (quest’ultima circostanza è, infatti, pacifica ed ammessa da entrambe le parti), perfezionatasi tramite la consegna alla segretaria presso la sede della impresa stessa, sia mezzo idoneo a portare a conoscenza dell’imprenditore fallendo dell’esistenza di un procedimento prefallimentare a suo carico e del contenuto dello stesso.

5.1.2 Quanto all’ulteriore profilo di doglianza relativo alla idoneità degli atti notificati non autenticati alla instaurazione di un valido contraddittorio processuale, non emerge dagli atti che la parte a ciò interessata abbia indicato quali profili di eventuale difformità delle copie agli originali abbiano vulnerato l’esercizio delle sua prerogative processuali, con ciò rendendo, dunque, la doglianza non ricevibile in questa sede decisoria.

5.2 Il secondo motivo è, del pari, infondato.

Sul punto, va detto che la presenza di una delega del dominus al domiciliatario alla sua sostituzione in udienza prefallimentare era, comunque, evincibile, per facta concludentia, da una serie di sicuri indici fattuali, quali la stessa dichiarazione resa in udienza dal difensore domiciliatario – che compariva, producendo documentazione attestante la notifica degli atti introduttivi e chiedendo l’accoglimento del ricorso per fallimento – e, comunque, la nomina quale domiciliatario negli atti da ultimo menzionati, sicchè la mancata espressa menzione, nel verbale di udienza, della sua qualità di sostituto processuale non integra l’invocata nullità processuale.

5.3 Anche la terza doglianza è, in realtà, infondata.

Sul punto deve essere evidenziato come non possa in alcun modo parlarsi, nel caso di specie, della dedotta nullità assoluta del procedimento, atteso che non si tratta di attività istruttoria svolta dal giudice in presenza di un espresso divieto di legge in tal senso disposto dall’ordinamento processuale (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9225 del 11/12/1987), quanto piuttosto dello svolgimento da parte del giudice di un’attività processuale comunque delegabile (decreto di convocazione del debitore ed audizione delle parti), ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 6, e dunque non suscettibile di vulnerare il diritto di difesa e al contraddittorio processuale della parte che, infatti, non ha indicato in qual modo tale attività “non delegata” avesse inciso negativamente sui sopra indicati diritti processuali.

5.4 Il quarto motivo è invece inammissibile sia perchè volto ad una rivalutazione del merito della decisione in punto di accertamento del presupposto dell’insolvenza sia perchè non intercetta la ratio decidendi della motivazione impugnata, che spiega come il creditore istante avesse comunque allegato – a dimostrazione dell’esistenza del suo credito – altra sentenza (oltre a quella relativa al giudizio di opposizione a precetto), che aveva accertato in modo definitivo un credito assai consistente nei confronti dell’impresa fallita.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

In ordine al versamento del doppio contributo e all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA