Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30452 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30452
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6850/2011 proposto da:
D.F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI
Michele, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA – quale impresa designata Per la Region
Campania alla Gestione Autonoma del F.G.V.S., I.M.
A.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 25881/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
del 21.10.2010, depositata il 21/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
CARLUCCIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
“1. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso per regolamento di competenza – proposto da D.F.G. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in fase di appello, con la quale veniva confermata la decisione del Giudice di Pace di Napoli, di declinatoria della propria competenza territoriale e contestuale individuazione del giudice competente nel Giudice di pace di Eboli – e dichiarava la competenza del Giudice di Pace di Napoli (ordinanza del 21 dicembre 2010, n. 25881).
2. Avverso la suddetta decisione D.F.G. propone ricorso per correzione di errore materiale, con due motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese.
E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.
Proposta di decisione.
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Secondo il ricorrente, il primo errore è nel fatto che la decisione ha dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Napoli ed ha omesso di rimettere le parti innanzi al Tribunale di Napoli e, cioè, altro giudice di pari grado che aveva emesso la sentenza cassata.
La censura non è riconducibile all’ambito degli errori materiali, atteso che questi possono ritenersi integrati solo in presenza di vizi sottratti a qualunque forma di valutazione.
Infatti, nella specie, il ricorrente si lamenta perchè la Corte, pur dichiarando la competenza territoriale del Giudice di Pace primo grado, non ha rimesso la causa al giudice di appello. In sostanza, si censura la decisione per non avere aderito all’indirizzo giurisprudenziale (da ultimo Cass. 11 febbraio 2011, n. 3555; Cass. 21 maggio 2010, n. 6850/2011 12455), secondo il quale l’erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., poichè il comma 3 del menzionato articolo 353, che quella rimessione prevedeva nel solo caso in cui il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, avesse dichiarato la competenza, è stato esplicitamente abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1993, dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 89. Pertanto, quando il giudice d’appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata, la Corte di cassazione deve rinviare la causa al giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice.
All’evidenza, il preteso vizio concerne proprio la valutazione se, nella ipotesi ricorrente nella specie, poteva o meno essere solo dichiarata la competenza territoriale del giudice di primo grado, con conseguente automatica riassunzione dinanzi allo stesso del procedimento, in mancanza di diversa determinazione (art. 50 cod. proc. civ.).
2. Il secondo motivo va accolto.
Si lamenta la mancata pronuncia in ordine alla distrazione delle spese in favore del difensore.
Censura esperibile con il rimedio del procedimento di correzione degli errori materiali, secondo la giurisprudenza consolidata (a partire da Cass. Sez. Un. 7 luglio 2010, n. 16037) Pertanto, l’ordinanza della Corte di Cassazione, 21 dicembre 2010, n. 25881, va corretta nel senso che, dopo le parole come per legge va aggiunto: in favore dell’avv. Michele Liguori, distrattario.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso è correlato alla sussistenza di precedenti conformi”;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;
che i rilievi mossi dal ricorrente con memoria, in ordine al primo motivo di ricorso, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione;
che, pertanto, il primo motivo di ricorso è inammissibile ed il secondo va accolto, con conseguente integrazione del dispositivo della ordinanza impugnata;
che l’accoglimento del secondo motivo è correlata alla sussistenza di precedenti conformi;
che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; in accoglimento del secondo motivo, dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte, n. 25881 del 21 dicembre 2010, venga corretto nel senso che dopo le parole “come per legge” va aggiunto: “in favore dell’avv. Michele Liguori, distrattario”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011