Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30452 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 23/11/2018), n.30452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18917-2014 proposto da:

M.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI, 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO SGROI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G.M., MA.GI.AN.,

M.M.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO LUCIFERO, rappresentati e

difesi dagli avvocati CLAUDIO BOCCINI, FABIANA DI VINCENZO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 114/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I germani G.M., Gi.An. e M.M.I. ebbero ad evocare in giudizio avanti il Tribunale di Grosseto – Orbetello il fratello M.P.L. chiedendo la riduzione per lesione di legittima della donazione, disposta in vita dal comune padre, della somma di Lire 180 milioni in favore del germano P.L..

Si costituiva il convenuto contestando la domanda ed,a sua volta,chiedendo ai germani il pagamento pro quota delle spese del funerale del padre, da lui solo sopportate.

Il Tribunale di Grosseto rigettava la domanda e su gravame mosso dai germani M. la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della prima sentenza, accoglieva la domanda di riduzione, mossa originariamente.

Argomentava la Corte gigliata come la mera quietanza, ancorchè certa la sottoscrizione del de cujus, tuttavia non dimostrava anche la fondatezza del suo contenuto ossia l’avvenuta restituzione al padre della somma, pacificamente, prelevata dal figlio dal conto bancario del genitore.

Difatti sui conti correnti intestati al de cujus non era stata ritrovata traccia del deposito della cospicua somma – in tesi – restituita dal figlio P.L. e non appariva credibile che l’anziano genitore avesse consumata la sensibile somma nel pochi mesi che ancora rimase in vita dopo l’asserita restituzione.

Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione M.P.L. articolando cinque motivi di censura.

I consorti M. hanno resistito con controricorso,mentre l’impugnante, in prossimità dell’adunanza, ha depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da M.P.L. s’appalesa in parte fondato ed in tale misura va accolto.

Con il primo mezzo d’impugnazione il M. denunzia violazione dell’art. 784 c.p.c. e nullità per violazione dell’art. 354 c.p.c.poichè non evocato in causa soggetto litis consorte necessario – figli di sorella premorta – in presenza di domanda di riduzione che però comprendeva anche domanda di divisione ereditaria.

La censura appare priva di fondamento posto che pacificamente nella presente causa unica domanda svolta risulta essere quella personale di riduzione della disposizione a titolo di liberalità fatte in vita dal de cujus per lesione di legittima. Non risulta nè proposta nè esaminata domanda di divisione dell’asse ereditario involgente la dedotta questione afferente il litis consortio necessario.

L’arresto di legittimità portato a supporto della tesi difensiva – fondata sull’implicita proposizione anche della domanda di divisione posto che si doveva comunque accertare l’entità del l’asse relitto – appare non rilevante posto che nella fattispecie allora esaminata era stata proposta anche domanda di divisione. Dunque non può che esser ribadito l’insegnamento di questo Supremo Collegio – Cass. sez. 2 n 27414/05, Cass. sez. 2 n 27770/11 – che non concorre litisconsorzio nell’ambito dell’azione di riduzione per lesione di legittima esercitabile da legittimario pretermesso poichè azione di natura personale.

La seconda e quinta ragione di doglianza vanno esaminate congiuntamente ed appaiono fondate nei limiti della motivazione.

Con il secondo mezzo di impugnazione il M. deduce nullità ed omesso esame di fatto decisivo poichè la Corte d’appello non ebbe ad acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio di prime cure e, così,ebbe a pronunziare nel merito della questione, trattando delle argomentazioni e conclusioni rese dal consulente tecnico senza aver la materiale disponibilità del relativo elaborato, nonchè desumendo contestazioni circa il contenuto della quietanza senza esaminare i verbali di causa.

Con la quinta ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione della norma in ex art. 537 c.c. in quanto la Corte gigliata, in assenza dell’elaborato peritale, non ha rilevato come appunto il consulente, nello stabilire la lesione e le quote conseguenti all’emenda della stessa, non tenne in conto che comunque il de cujus poteva operar atti di liberalità nei limiti della disponibile, sicchè la riduzione doveva reintegrare i legittimari nella quota loro spettante in quanto tali, non già, procedere a suddivisione secondo le quote della successione legittima.

Le due doglianze appaiono fondate quanto al dedotto errore commesso dal consulente nello stabilire l’entità della lesione patita dagli originari attori.

Difatti è dato pacifico che la quota di riserva dei figli, quali legittimari, risulta fissata nei due terzi dell’asse relitto e dunque anche nella riduzione degli atti di liberalità compiuti in vita dal de cujus,comunque, si deve ricostituire le quote dei figli-eredi lesi in detta misura e, non già, ricomprendendo nell’operazione anche la quota disponibile, siccome appare aver fatto il consulente.

Dunque risulta necessario, anzitutto, che in sede di rinvio il Giudice provveda ad acquisire il fascicolo d’ufficio del procedimento di prime cure – pacificamente non acquisito dalla Corte di Firenze in sede d’appello – e quindi operi la riduzione dell’atto di liberalità avendo presente il disposto ex art. 537 c.c. quanto alla misura delle quote da reintegrare.

Viceversa non ha pregio il dedotto vizio in relazione al profilo di censura afferente il mancato esame dei verbali d’udienza del procedimento di prime cure nell’ambito dei quali era da ritrovarsi la prospettazione della falsità ideologica della quietanza, certamente sottoscritta da de cujus.

Difatti, ex se, la mancata acquisizione,a sensi dell’art. 347 c.p.c., del fascicolo d’ufficio del primo grado di giudizio da parte del Giudice d’appello non importa vizio alcuno essendo facoltà discrezionale del Giudice di secondo grado – Cass. sez. 3 n 27691/17 -, tuttavia concorre il dedotto vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 qualora negli atti contenuti nel fascicolo non acquisito risultino presenti elementi decisivi circa un punto controverso del giudizio non rilevabili aliunde – Cass. sez. 1 n 1678/16 -.

Nella specie la questione del mancato disconoscimento della sottoscrizione appare dato fattuale desumibile con chiarezza – lo riconosce lo stesso impugnante – dalla sentenza resa dal Tribunale di Grosseto,mentre il M. stesso contesta la tesi avversaria che la quietanza sia ideologicamente falsa poichè mai restituiti il denaro al de cujus.

Dunque difetta il requisito della rilevanza al fine di accertare la valenza decisiva della mancata acquisizione del fascicolo di primo grado denunziata, poichè solo la specifica contestazione che tale allegazione della controparte non sia mai stata effettuata nel corso del primo giudizio assume rilievo dirimente in questo procedimento.

Ma l’impugnante, pur a conoscenza delle dichiarazioni rese dal difensore della controparte all’udienza del 10.4.2006 – specificata in sentenza -, non ha nemmeno asserito che quanto ritrascritto in sentenza dalla Corte territoriale non corrisponda a quanto verbalizzato in tale circostanza.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione della norma in art. 769 c.c. ed art. 115 c.p.c. in quanto la Corte fiorentina ha errato nel ritenere sussistente l’animus donandi, questione ritenuta assorbita in prime cure e non supportata da adeguati dati probatori.

In effetti la censura si fonda sulla valutazione di fatti acquisiti al procedimento – cointestazione del conto titoli per comodità del padre, reazione di questi, anche sul piano giudiziario,una volta scoperto l’ammanco del denaro prelevato dal figlio P.L. – che viene contrapposta alla ricostruzione fattuale della vicenda siccome operata dalla Corte gigliata.

Evidente risulta che si chiede a questa Corte di legittimità un apprezzamento circa il merito della lite non consentito.

La Corte di prossimità ha dedotto l’animus donandi proprio dalla quietanza, ritenuta ideologicamente falsa poichè in effetti non ritrovata traccia dell’effettivo rientro nel patrimonio del de cujus della rilevante somma, di cui il figlio P.L. s’era appropriato.

Dunque i dati fattuali valorizzati dall’impugnante colorano una diversa interpretazione della questione ma non superano la valutazione data dalla Corte toscana.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il M. denuncia violazione della norma in art. 2697 c.c. ed artt. 115 e 116 c.p.c.avendo la Corte territoriale operato erronea inversione dell’onere della prova con relazione al valore liberatorio della quietanza sottoscritta dal de cujus.

Non concorre il vizio lamentato posto che l’arresto di legittimità, sul quale l’impugnate fonda la sua asserzione – per contestare la simulazione della pagamento attestato con la quietanza la controparte doveva esporre querela di falso – risulta superato dall’insegnamento di questo Supremo Collegio a sezioni unite – Cass. n 12307/15 -.

Ed in effetto la Corte gigliata non ha operato alcun3 inversione dell’onere probatorio posto che – come insegnato dall’arresto citato – i germani M. attori hanno, quali soggetti terzi, fornito prova mediante presunzioni del loro asserto, ossia che la quietanza dissimulasse donazione della somma sottratta dal figlio P.L. – Cass. sez. 2 n 9135/93 -.

Difatti i Giudici toscani hanno messo in rilievo come della sensibile somma, dichiaratamente incassata il 15.7.1999, non risultava più traccia – sino alla morte del de cujus nel gennaio 2001 – nel suo patrimonio, siccome accertato dal consulente tecnico, e come era da ritenere improbabile che il de cujus, considerata la sua età e condizioni psicosomatiche, abbia potuto consumarla per le sue esigenze in detto limitato periodo temporale.

Dunque il Collegio fiorentino ha operato un accertamento positivo in forza di deduzioni logiche e degli elementi di fatto introdotti in causa dalle parti od acquisiti mediante la consulenza tecnica e, quindi, ha valutato siccome mera condotta significativa la circostanza che il convenuto-appellato non abbia fornito alcuna prova di aver in effetto restituito al padre l’ingente somma di denaro, come attestato formalmente dal tenore della quietanza.

Dunque non v’è stata violazione del principio in art. 2697 c.c., bensì apprezzamento di dati fattuali e logici versati in atti da parte del Giudice ed, in effetti, l’argomentazione critica svolta in ricorso sul punto, sostanzialmente, richiede a questa Corte di legittimità una valutazione non consentita circa la valenza delle prove apprezzate dai Giudici di secondo grado.

In definitiva la sentenza impugnata va cassata nei limiti precisati in motivazione e relativamente alla sola questione del ricalcolo della lesione subita dai legittimari agenti sulla scorta del disposto ex art. 537 c.c., previo esame dell’elaborato peritale ritualmente assunto in causa mediante l’acquisizione del fascicolo di prime cure, e detta sola questione va rimessa alla Corte d’Appello di Firenze, altra sezione, per nuovo esame.

Il Giudice di rinvio provvederà anche a regolamentare le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e quinto motivo di ricorso nei limiti di motivazione, rigettando il resto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, altra sezione, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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