Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30451 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30255/2010 proposto da:

ELETTRO COIM DI ORUNESU SALVATORE & C. (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato TRALDI Stefano, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARTA GIANUARIO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FROGER SNC DI FRONGIA GESUINO & C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 578/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI –

Sezione Distaccata di SASSARI del 5.10.09, depositata il 29/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonella Terranova (per delega

avv. Gianuario Carta) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. La sentenza della Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari (del 29 ottobre 2009) – rigettando l’impugnazione proposta dalla società Elettro – confermava la sentenza del Tribunale di Nuoro che revocava il decreto ingiuntivo di condanna della società Froger in favore della società Elettro, emesso sulla base di fattura.

2. Avverso la suddetta sentenza la Elettro Co.IM snc di Orunesu Salvatore & C. propone ricorso per cassazione.

La società intimata non ha svolto difese.

E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta di decisione.

1. La decisione impugnata, nel confermare la decisione del primo giudice, riteneva non raggiunta la prova dell’esistenza del credito vantato dalla società Elettro, per lavori concernenti l’impianto elettrico eseguiti presso la società Froger: a) non essendo sufficiente la sola fattura, pure contestata dal preteso debitore prima dell’insorgenza della lite; b) dovendosi ritenere rinunziata la prova per testi, solo dedotta in udienza, senza mai chiedere l’udienza per l’assunzione e, comunque, non riproposta nelle conclusioni in primo grado; con conseguente inammissibilità della stessa in appello.

2. Il ricorso che, dopo la parte dedicata al “Fatto”, contiene alcune pagine dedicate ai “Motivi”, non individua, nè attraverso la rubrica, nè attraverso precise argomentazioni esplicative, i motivi di censura alla decisione impugnata. Manca il richiamo alle norme, sostanziali e/o processuali, che sarebbero state violate e ogni rapportabilità delle censure rispetto ai motivi di ricorso previsti dall’art. 360 cod. proc. civ..

La pretesa esplicazione dei motivi si snoda attraverso il confuso richiamo delle precedenti fasi processuali, dal decreto ingiuntivo al processo di primo grado, e mai si concretizza nella precisa individuazione di vizi della sentenza. E’ dato capire solo che il ricorrente non condivide la valutazione della fattura ai fini della prova – ritenendola peraltro non contestata, fattura che comunque non riproduce nel ricorso – e la ritenuta rinunzia alla prova testimoniale.

All’evidenza, si tratta di un ricorso privo dei requisiti per instaurare un giudizio di legittimità, risultando violati l’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 360 cod. proc. civ.; con conseguente inammissibilità, secondo la giurisprudenza consolidata (esemplificativamente Cass. 4 giugno 2007, n. 12929).

L’inammissibilità del ricorso è correlata alla sussistenza di precedenti conformi”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che le parti non hanno mosso rilievi;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile;

che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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