Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30451 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 23/11/2018), n.30451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14084-2014 proposto da:

G.T., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DEI SS.

PIETRO E PAOLO, 24, presso lo studio dell’avvocato PASCAL CORRADO,

che la rappresenta e difende; e G.G. difeso

dall’avvocato PIERLUIGI DUO’;

– ricorrente –

contro

GI.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO, 133, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA GUERRI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARISA GENTILI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1942/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 8/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, chiede l’accoglimento, per

quanto di ragione, del primo motivo di ricorso; assorbito il

secondo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Gi.Gi. ebbe ad avviare lite avverso i germani T., G., V. ed G.A. chiedendo dichiararsi aperta la successione del padre e della madre, nonchè impugnando il testamento della madre per lesione di legittima in relazione al lascito, a favore del solo fratello G., di un terreno sito in (OMISSIS), gravato da uso civico, e chiedendo la divisione della massa ereditaria previo suo accertamento e valutazione.

Resistevano tutti i germani evocati contestando la domanda di riduzione del lascito testamentario e chiedendo che in relazione alla formazione dell’asse fossero tenute in conto tutte le spese fatte dai germani T. e G. in favore dei genitori, con loro conviventi sino alla rispettiva morte.

Il Tribunale di Roma ad esito della fase istruttoria con sentenza non definitiva ebbe a ridurre il lascito in favore di G.G. poichè lesa la legittima spettante alla germana Gi., ebbe a rigettare la domanda riconvenzionale mossa verso la stessa e ad accogliere solo la domanda di sua condanna a rifondere la quota di spese funerarie.

Con la sentenza definitiva era disposta la divisione dei beni ereditari con assegnazione degli stessi – l’appartamento in (OMISSIS) a T. ed il terreno a G. – ed obbligo del conguaglio in favore degli altri eredi.

Gi.Gi. propose gravame, e gli altri germani G. resistettero proponendo appello incidentale in punto accoglimento delle domande riconvenzionali mosse verso Gi. che erano state rigettate.

La Corte capitolina, in parziale riforma della sentenza impugnata, ebbe ad accogliere la domanda di G.G. d’aver riconosciuto il diritto ai frutti civili a carico di G.T. per il godimento, in via esclusiva dalla morte dei genitori dell’alloggio a lei assegnato,che provvedeva a tassare e rigettò ogni altro motivo di gravame sia principale che incidentale.

I Giudici del gravame osservavano – per quanto ancora interessa – come G.T., quale coerede possessore esclusivo dell’alloggio sito in (OMISSIS) parte 1 dell’asse ereditario diviso ed assegnataria dello stesso, fosse tenuta a versare alla germana Gi. richiedente la quota dei frutti civili figurativamente percetti mediante il godimento in esclusiva del bene comune e tassava in via equitativa l’importo calcolato sino alla data della sentenza resa in sede d’appello.

Avverso detta decisione hanno proposto impugnazione per cassazione articolato su due motivi T. e G.G. ed in prossimità dell’adunanza G.T. s’è costituita con nuovo difensore ed ha depositato memoria difensiva. G.G. s’è costituita a resistere depositando controricorso ed in prossimità dell’adunanza ha depositato nota ex art. 380 bis c.p.c..

E’ intervenuto il P.G. in persona del dott. Lucio Capasso che ha chiesto l’accoglimento per quanto di ragione – errata individuazione del termine finale del dovuto a titolo di frutti civili – del primo motivo d’impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da T. e G.G. s’appalesa fondato quanto al primo motivo e va accolto, con assorbimento del secondo motivo, afferente alla disciplina delle spese di lite.

Con il primo articolato mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 183 e 101 c.p.c., dell’art. 757c.c. e della L. n. 392 del 1978 nonchè omesso esame di fatto decisivo poichè la Corte capitolina ha accolto la domanda afferente i frutti civili mossa della contro parte in assenza della domanda di rendiconto ed omettendo di rilevare che essi impugnanti avevano depositata apposita documentazione proprio al fine di dar conto di tutte le loro spese eseguite in favore dei genitori e per la manutenzione dei beni ereditari.

Sottolineano i ricorrenti che la contro parte non aveva coltivato nè specificato in corso di causa la sua originaria domanda di riconoscimento dei frutti civili nemmeno sottoponendo la questione al consulente, bensì limitandosi a richiamare il notorio in sede d’appello a tal fine, e come la Corte capitolina nel tassare il dovuto ebbe ad utilizzare elementi di calcolo non ritualmente acquisiti agli atti, provvedendo, invece, direttamente alla tassazione con metodo arbitrario senza disporre la pur chiesta consulenza sul punto.

Inoltre i ricorrenti rilevano come la Corte d’Appello capitolina aveva errato nell’individuazione sia del momento iniziale che finale del dovuto poichè non ebbe ad adeguatamente applicare il disposto ex art. 737 c.c. circa l’effetto retroattivo dell’assegnazione del bene in sede di divisione, sicchè al più era dovuto solamente l’ammontare dei frutti eccedenti la quota dell’assegnataria.

La Corte di merito, poi, non ha tento conto che l’assegnazione dell’alloggio a G.T. era statuizione non impugnata, sicchè sul detta statuizione di prime cure s’era formato il giudicato con conseguente fissarsi in tale data del momento finale dell’obbligo.

In primo luogo osserva la Corte come la doglianza dei ricorrenti fondata sulla impossibilità di esaminare la domanda di pagamento dei frutti in difetto della presupposta domanda di rendiconto non sia condivisibile.

Difatti è già dato acquisito, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte – Cass. sez. 2 n 2148/14 – come la domanda di rendiconto risulta finalizzata al pagamento dei frutti, sicchè la proposizione della prima consente al Giudice anche di pronunciare la condanna al pagamento dei frutti accertati siccome dovuti ad esito del rendiconto pur in assenza di espressa domanda di pagamento.

Inoltre – Cass. SU n 11135/12 – è insegnamento di questo Supremo Collegio che la gestione della cosa comune, da parte di uno solo dei comunisti senza l’intervento degli altri comproprietari, s’inquadra nell’istituto della negotiorum gestio con le conseguenze giuridiche previste dalla disciplina codicistica in tema, tra le quali il rendiconto dell’affare compiuto e la resa dei frutti.

Va, pertanto ad opinione di questo Collegio, completata la ricostruzione processuale dell’interdipendenza necessaria tra le azioni di rendiconto e quella di pagamento dei frutti, accertati ad esito del rendiconto, non essendovi motivo alcuno per differenziare le soluzioni.

Così come la domanda di rendiconto presuppone necessariamente anche la proposizione implicita di quella di condanna al pagamento dell’eventuale eccedenza risultante dal rendiconto, anche la domanda di pagamento dei frutti goduti dal coerede gestore del bene comune presuppone necessariamente l’implicita domanda di effettuazione del previo rendiconto.

Dunque l’aver Gi.Gi. ritualmente proposto la domanda di pagamento della sua quota dei frutti tratti dal coerede, gestore unico dell’alloggio in comproprietà,comportava anche la richiesta di effettuazione del rendiconto, sicchè la domanda ben poteva esser esaminata, comunque, come fatto dalla Corte capitolina.

La soluzione data dal Collegio romano circa la domanda di pagamento dei frutti civili tratti da G.T. dalla gestione in esclusiva dell’alloggio sito in (OMISSIS) ed oggetto della comunione incidentale, invece, non può essere condivisa poichè fondata su due errori.

In primo luogo deve essere distinto, nell’ambito del complessivo concetto di frutti civili ciò che in effetti ha reso l’immobile comune mediante il suo utilizzo siccome bene economicamente produttivo – il corrispettivo per la sua locazione o comunque cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione – ossia utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto siccome utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia al’utile indiretto.

Nel primo caso esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell’immobile comune ed indubbiamente dal sorgere della comunione incidentale automaticamente il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata.

Nel secondo caso il bene comune in effetti nulla ha prodotto, semplicemente è stato usato secondo sua destinazione – alloggio quale propria dimora – da uno solo dei comproprietari – che dunque in astratto ha risparmiato il costo della locazione di un alloggio equivalente – sicchè in natura non esiste alcuna somma di denaro percetta, di cui rendere il conto.

In tal ipotesi non può che ribadirsi l’insegnamento di questa Suprema Corte – Cass. sez. 2 n2423/15 – secondo il quale il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell’ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stai impediti.

Dunque in presenza di mancata richiesta di cogodimento da parte degli altri comunisti, l’utilizzo secondo sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del proprio diritto dominicale e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti poichè la loro quota non goduta indebitamente.

Il Collegio romano non ha esaminato la questione posta da Gi.Gi. in detta corretta prospettiva, essendosi limitato a ritenere automatico l’obbligo del pagamento della quota dei frutti civili indiretti determinati dal mero godimento dell’immobile comune da parte di uno solo dei comunisti.

Inoltre la Corte capitolina ha pure errato – osservazione rilevata dal P.G. – nell’individuare il momento terminale dell’obbligo – eventuale – del pagamento della quota dei frutti civili indiretti, posto che l’alloggio in comunione incidentale risulta assegnato per intero a G.T. con obbligo di conguaglio con la sentenza definitiva di prime cure non impugnata da alcuna delle parti e,quindi, passata in giudicato sul punto.

Dunque erroneamente la Corte territoriale ha fissato il momento finale dell’eventuale obbligo gravante sull’impugnante al momento della sua decisione poichè, invece, detto momento va individuato al passaggio in giudicato della statuizione di assegnazione dell’immobile all’impugnante.

Con la seconda doglianza T. e G.G. attingevano la statuizione afferente la loro condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado, ma come già indicato,detta questione rimane superata dalla cassazione della sentenza impugnata, quindi assorbita.

La causa va dunque rimessa alla Corte d’Appello di Roma diversa sezione, che esaminerà la questione afferente il pagamento dei frutti civili tratti da G.T. per l’uso dell’alloggio di (OMISSIS), bene della comunione incidentale assegnatole per intero, alla luce dei due principi di diritto dianzi illustrati.

Il Giudice del rinvio provvederà anche a disciplinare la spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, altra sezione, che disciplinerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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