Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30450 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30450
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 29118/2010 proposto da:
S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA VAL DI FASSA 54 – int. 3, presso lo studio degli avvocati
FELLI Maria Rita e GIUSEPPE FELLI, che lo rappresentano e difendono,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M.S., elettivamente domiciliata in 3930 ROMA, VIA DEL
BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avv. AUGUSTO D’OTTAVI,
rappresentata e difesa dall’avv. SPERATI Isidoro, giusta procura
speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 771/2010 del TRIBUNALE di FROSINONE del
21.6.2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Maria Rita Felli che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione; che la relazione ha il seguente contenuto:
“1. La domanda di S.G., volta alla condanna di C. M.S. al risarcimento del danno provocato, durante un forte temporale, dalla caduta di un abete di alto fusto del giardino della convenuta sulla autovettura dell’attore, parcheggiata nella adiacente pubblica via, veniva accolta dal Giudice di Pace di Frosinone (con la condanna della C. al pagamento di Euro 2.500,00) e rigettata dal Tribunale, adito dallo S. (con sentenza del 21 giugno 2010).
Avverso la suddetta sentenza lo S. propone ricorso per cassazione con due motivi strettamente connessi.
2. La C. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale in ordine alla disposta compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.
Proposta di decisione.
1. I ricorsi avverso la stessa sentenza vanno riuniti.
2. Il Tribunale, inquadrata la fattispecie nell’ambito dell’art. 2051 cod. civ., ha ritenuto provato (sulla base dei rapporti della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco e delle fotografie in atti) che il giorno in cui l’albero si era abbattuto sulla vettura si era verificata “una situazione metereologica di eccezionale portata ed intensità, inquadrabile nel cosiddetto caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo”, quindi una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.
Non, quindi, un semplice temporale, ma “una specie di tromba d’aria con raffiche di vento molto forti” che ha determinato la caduta di altri alberi, oltre a quello di proprietà della C..
Poi, “in considerazione della qualità delle parti e dell’esito della controversia”, ha ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Con i due motivi, articolati ed esplicali congiuntamente, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. e tutti i vizi di motivazione. Al di là del formale riferimento in rubrica alla violazione di legge, sostanzialmente, il ricorrente critica la valutazione che il giudice ha fatto delle prove in atti, pervenendo alla conclusione dell’esistenza della prova del caso fortuito, e contrappone a tale valutazione una valutazione diversa e a sè favorevole, mettendo in dubbio l’attendibilità dei rapporti provenienti dagli organi pubblici, perchè successivi all’evento, e lamentandosi della mancata prova, da parte della custode, della scrupolosa manutenzione della pianta, sul presupposto della inidoneità della prova del fortuito come unico elemento causale.
I motivi sono inammissibili.
3.1. Da un lato perchè il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la Corte di legittimità non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (da ultimo, Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).
3.2. Dall’altro perchè sono dedotti, contemporaneamente, tutti i possibili vizi di motivazione, rispetto ad un unico profilo. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, i vizi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 – salvo che non investano diversi fatti controversi – non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi, non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso fatto controverso, contemporaneamente omessa, nonchè insufficiente e, ancora contraddittoria; con la conseguenza, che è onere del ricorrente precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta essere rimessa al giudice. (Cass. 25 gennaio 2011 n. 1747; Cass. 30 marzo 2010, n. 7626; Cass. 19 gennaio 2010, n, 713, in motivazione).
4. La controricorrente in via incidentale censura la motivazione della sentenza nella parte in cui compensa le spese di entrambi i gradi di giudizi, “in considerazione della qualità delle parti e dell’esito della controversia” e sostiene che in tale motivazione non sono ravvisabili le “gravi ed eccezionali ragioni” da indicarsi in motivazione, secondo l’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile alla specie, per essere stata la C. chiamata in giudizio con atto notificato il 7 marzo 2006.
4.1. Va preliminarmente chiarito che le “gravi ed eccezionali ragioni”, richiamate dalla ricorrente sono previste dall’art. 92 cit., come ulteriormente modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (art. 58 della stessa legge). Mentre, la novella del 2005 prevede che il giudice può compensare le spese in presenza di “giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”, ed è applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006 (art. 2, della legge del 2005, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in L. 23 febbraio 2006, n. 51). Per i procedimenti iniziati prima della riforma del 2005, la Corte ha ritenuto che i giusti motivi richiesti dall’originario art. 92 potessero ricavarsi dalla motivazione (principio consolidato, da ultimo Cass. 2 dicembre 2010, n. 24531).
4.2. Il ricorso è infondato.
Il giudizio, originariamente nei confronti della marito della C. (atto di citazione del luglio 2005), è stato instaurato nella vigenza dell’art. 92, prima della novella del 2005, ed è proseguito con la chiamata in giudizio della C., successiva al marzo 2006.
Ai fini che interessano, è sufficiente dire che la ritenuta compensazione delle spese trova giustificazione nel contrapposto esito della controversia nelle due fasi di merito cui, sia pure implicitamente, rinvia il giudice.
5. L’inammissibilità del ricorso principale è correlata alla sussistenza di precedenti conformi; il rigetto del ricorso incidentale è adottato ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1″;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;
che i ricorsi vanno riuniti;
che i rilievi mossi dal ricorrente principale, con memoria, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione;
che, pertanto, il ricorso principale – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile;
che il rigetto del ricorso incidentale è adottato ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1;
che, in ragione della reciproca soccombenza, le spese processuali del giudizio di cassazione sono interamente compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011