Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30450 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 23/11/2018), n.30450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8045/2014 proposto da:

DMS s.r.l., in persona del legale rappresentante Giancarlo De Menna,

rappresentata e difesa dall’Avvocato MASSIMO FILIE’ ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio in ROMA, VIA SCIPIO SLATAPER 9;

– ricorrente –

contro

M.E., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNO DEL

SIGNORE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 297;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5009/2013 della CORTE di APPELLO di ROMA,

pubblicata il 25/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 14.5.2008, la DMS s.p.a. (oggi DMS s.r.l.) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di M.E., la somma di Euro 13.100,00, oltre interessi legali e spese di procedura. In via preliminare, evidenziava di non essere tenuta al pagamento dell’importo ingiunto, atteso che il compenso dovuto era pari ad Euro 5.000,00, somma da portare in compensazione con gli importi spettanti ad essa società a titolo di risarcimento dei danni, in ragione delle plurime inadempienze del professionista, che avevano determinato esborsi per Euro 10.628,00, a fronte della domanda riconvenzionale.

Si costituiva in giudizio M.E., il quale eccepiva che l’accordo intercorrente tra le parti (avente ad oggetto assistenza annuale di natura contabile e fiscale a fronte del versamento dell’importo di Euro 15.000,00) era stato risolto e che, pertanto, residuava il pagamento della somma ingiunta, essendo incontestabile che le prestazioni professionali fossero state regolarmente eseguite e che, pertanto, non vi fosse margine per richieste di natura risarcitoria.

Con sentenza n. 25307/2011, depositata il 28.12.2011, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la società opponente alle spese di lite.

Avverso detta sentenza proponeva appello la DMS s.r.l. e il M. resisteva all’impugnazione.

Con sentenza n. 5009/2013, depositata il 25.9.2013, la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello e condannava l’appellante alle spese di lite del secondo grado, nonchè a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la DMS s.r.l. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; resiste M.E. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione di legge, errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La Corte d’Appello, già in prima udienza, ha ritenuto di poter dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., l’appello proposto dalla DMS, in base al nuovo testo dell’art. 342 c.p.c.. Osserva la ricorrente che l’ampio apparato argomentativo della sentenza (forse condivisibile in astratto) non trovi alcun addentellato concreto nella fattispecie in esame. Infatti, la Corte di merito si è limitata ad affermare, in modo apodittico, che l’impugnazione sarebbe stata volta a censurare la correttezza logica della motivazione e che ciò non sarebbe più consentito dal vigente art. 342 c.p.c..

1.1. – Il motivo è fondato.

1.2. – Già con riferimento all’art. 342 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche di cui al D.L. n. 83 del 2012, ai sensi dell’art. 54, commi 2 e 3-bis, di detto D.L.), questa Corte (ex plurimis, Cass. sez. un. n. 3033 del 2013) sottolineato che l’originario connotato di novum iudicium del processo d’appello (disciplinato dal codice di rito del 1865), notevolmente attenuato nel nuovo codice del 1940 dalle disposizioni contenute negli artt. 342,345 e 346 c.p.c., a seguito delle profonde modifiche apportate dalla L. n. 353 del 1990, non è più riscontrabile nell’attuale processo civile, nel cui ambito il giudizio di secondo grado costituisce una re visto prioris instantiae, incanalata negli stretti limiti devoluti con i motivi di gravame – ha ribadito che, nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata, ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata.

In sostanza (precisa Cass. sez. un. n. 28498 del 2005, sopra cit.), l’appello non rappresenta più, pur permanendo la sua funzione sostitutiva quanto alle statuizioni decisorie su diritti impugnati, il “mezzo” per “passare da uno all’altro esame della causa”, su tali statuizioni; e non può quindi limitarsi al fine di ottenerne la riforma, ad una denuncia generica dell’ingiustizia dei capi appellati della sentenza di primo grado, ma deve puntualizzarsi all’interno dei capi di sentenza destinati ad essere confermati o riformati, ma “comunque” sostituiti dalla sentenza di appello (Cass. sez. un. n. 28498 del 2005). Pertanto, nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi, con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono; pertanto, nell’atto di appello, ossia nell’atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d’ufficio, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. sez. un. n. 23299 del 2011; nonchè, Cass. n. 4068 del 2009; n. 18704 del 2015 e n. 12280 del 2016).

1.3. – Al fine quindi di verificare la corretta applicazione della norma in esame, si deve ribadire che non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 16 del 2000). Pertanto, l’atto di appello deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione e, quindi, non può non indicare le singole “questioni” sulle quali il giudice ad quem è chiamato a decidere, sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure (Cass. sez. un. n. 28498 del 2005). Da ciò, la affermata inammissibilità dell’atto di appello redatto in modi non rispettosi dell’art. 342 codice di rito (Cass. sez. un. n. 16 del 2000, cit.), senza però inutili formalismi e senza richiedere all’appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (v., tra le altre, Cass. 12984 del 2006; n. 9244 del 2007; n. 25588 del 2010; n. 22502 del 2014; n. 18932 del 2016; n. 4695 del 2017).

Tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni unite n. 28057 del 2008 e n. 23299 del 2011); nonchè, da ultimo (con riferimento agli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis), da Cass. sez. un. n. 27199 del 2017, che – in coerenza con la regola generale per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale (Cass. n. 10916 del 2017); e non trascurando che la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all’accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (Cass. n. 10878 del 2015; sent. CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia) – ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (come detto, applicabili ratione temporis) vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.

1.4. – La censurata dichiarazione di inammissibilità dei motivi di appello per mancanza di specificità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis nel giudizio de quo, risulta erronea e non adeguatamente motivata, e quindi incoerente con i sopra richiamati principi affermati da questa Corte, in ordine alla configurazione ed alla formulazione dei motivi di appello, in rapporto alla necessaria specificità dei medesimi.

Dopo una ampia generale digressione in ordine alla inammissibilità dell’atto di appello privo degli elementi richiesti dall’art. 342 c.p.c. (svolta da pag. 4 a pag. 11 della sentenza impugnata), la Corte di merito s’è limitata ad affermare che “nel caso in esame, l’atto di appello non contiene alcuna specifica denuncia in ordine alla ricostruzione del fatto ovvero ad individuate violazioni di legge: al contrario, come del resto emerge dalla stessa intestazione del motivo di impugnazione spiegato dall’appellante, DMS s.r.l. ha inteso dolersi della asserita “illegittimità, erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza””, trattandosi dunque “di un esempio paradigmatico di impugnazione volta a censurare, così come presentata, la correttezza logica della motivazione posta dal primo giudice a sostegno della decisione impugnata” (sentenza, pag. 11).

Viceversa dal tenore dell’atto di appello (correttamente trascritto dalla ricorrente nel contesto del ricorso in cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza), risulta evidente (al di là, ovviamente, della loro fondatezza o meno, qui non in discussione) la specifica ed analitica individuazione dei motivi di impugnazione, elencati e adeguatamente argomentati nell’atto di appello (ricorso pagg. 6 e segg.), sintetizzati alle lettere da a) a d) del medesimo atto, a sostegno della richiesta di modifica della sentenza impugnata (ricorso pag. 13); nonchè l’individuazione delle parti del provvedimento che si intendeva appellare e le relative modifiche (ricorso pag. 14).

1.5. – L’atto di appello conteneva, dunque, tutti i riferimenti e gli elementi richiesti dalla norma citata, alla stregua dei principi giurisprudenziali consolidati; e pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello configura una violazione dell’art. 342 c.p.c..

2.1. – Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione di legge, errata interpretazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del diritto e dei principi regolatori del giusto processo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Palese contraddittorietà della sentenza impugnata”, giacchè la Corte del gravame, dopo aver liquidato come inammissibile l’appello, lo ha esaminato nel merito, al fine di affermarne l’infondatezza, anche se di tale affermazione non se ne rinviene traccia nel dispositivo.

2.2. – Con il terzo motivo, la ricorrente deduce l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, in quanto, entrato nel merito, il Giudice d’appello ha omesso di esaminare che la società ricorrente aveva dedotto che la somma richiesta dal M. non fosse in linea con le Tariffe professionali, nè giustificata, nell’ambito di un tipico negozio sinallagmatico, dall’entità e qualità delle prestazioni.

2.3. – Data la stretta connessione, i motivi vanno decisi congiuntamente; e ne va dichiarata l’inammissibilità.

2.4. – Essi sono inammissibili.

2.4. – La Corte di merito ha affermato che “l’appello, in ogni caso è altresì infondato, con la precisazione che questa corte ritiene con Cass., 1 sez., 11 dicembre 1997, n. 12511, che “Se il giudice dell’impugnazione dichiara l’inammissibilità del gravame e poi pronuncia nel merito di esso, la relativa sentenza non è contraddittoria, ma si interpreta nel senso che l’efficacia della decisione nel merito è subordinata alla non riforma, in sede di ulteriore gravame, di quella di rito””; e che “la diversa opinione in altre occasioni manifestata dalla S.C. non appare condivisibile mostrandosi in contrasto con il principio di ragionevole durata” (sentenza impugnata pag. 11).

Tale assunto è largamente superato dal consolidato principio, secondo cui, qalora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. sez. un. n. 3840 del 2007; Cass. sez. un. n. 24469 del 2013; cfr. Cass. n. 15234 del 2007; Cass. n. 9647 del 2011; Cass. n. 17004 del 2017; Cass. n. 30393 del 2017).

2.5. – Questa Corte, in particolare, rileva che con la declaratoria di inammissibilità (della domanda o del gravame), che in particolare qui viene in rilievo, il giudice definisce e chiude, infatti, il giudizio. Con la conseguenza che, in questo caso, le considerazioni di merito, che comunque egli abbia poi a svolgere, restano irrimediabilmente fuori, appunto, dalla decisione, non tanto perchè esse non trovano sbocco, nel dispositivo (che potrebbe, al limite, considerarsi integrabile con la motivazione), e non solo perchè formulate in via ipotetica e in modo per lo più sommario e approssimativo (per cui, nel dubbio se con tali argomentazioni il giudice esprima una mera opinione ovvero una decisione che esamini tutti gli aspetti della controversia, il considerarle come espressione della funzione giurisdizionale potrebbe comportare un vulnus al principio fondamentale dell’art. 24 Cost.), quanto soprattutto per l’assorbente ed insuperabile ragione che dette valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa. Per cui quelle ultronee considerazioni relative al merito della domanda (o del gravame) non sono riconducibili alla decisione (di inammissibilità) che al riguardo egli ha adottato, ma a quella, semmai, che egli avrebbe adottato ove appunto il correlativo esame non ne fosse risultato precluso. E si muovono, pertanto, su un piano esclusivamente virtuale e non entrano nel circuito delle statuizioni propriamente giurisdizionali. Dal che, conclusivamente, la riaffermazione del principio per cui, relativamente alle argomentazioni sul merito, ipotetiche e virtuali, che il giudice impropriamente abbia inserito in sentenza, subordinatamente ad una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di sua giurisdizione o competenza), la parte soccombente non ha l’onere, nè ovviamente l’interesse, ad impugnare. Con l’ulteriore duplice e speculare, corollario che è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile (per difetto appunto di interesse) l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito svolta, per quanto detto, ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. sez. un. n. 3840 del 2007, cit.).

3. – Pertanto, il primo motivo va accolto; mentre il secondo e terzo motivo vanno dichiarati inammissibili. Con riguardo al motivo accolto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; e dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la stessa alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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