Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30450 del 19/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30450 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 20776-2015 proposto da:
GIACOBBE ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
ANGELICO n. 101, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BAURO,
rappresentata e difesa dagli avvocati ELISABETTA BARBARA LOISI,
GIUSEPPINA RECUPERO;

– ricorrente contro
CIRCOLO DELLA BORSA P.I.00799210836, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE DEI MELLINI n. 24, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI GIACOBBE, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati PIETRO CARROZZA e CARLO CARROZZA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 19/12/2017

avverso la sentenza n. 83/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 12/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:

condannato il Circolo della Borsa al pagamento, in favore di Rosa Giacobbe per l’attività lavorativa da quest’ultima svolta, in regime di subordinazione,
dall’i marzo 1986 al 31 marzo 2000 -, della somma di € 5.425,106 a titolo di
differenze retributive, oltre € 824,59 a titolo di t.f.r., € 786,00 a titolo di
indennità per ferie non godute ed € 39,93 per indennità di preavviso;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la lavoratrice, affidato a
quattro motivi;
il Circolo della Borsa ha resistito con controricorso, proponendo altresì
ricorso incidentale contenente tre motivi;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;
la difesa del Circolo della Borsa ha depositato duplice memoria, insistendo per
la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e per raccoglimento di
quello incidentale.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
Rosa Giacobbe – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e
257 c.p.c., in relazione all’art. 24 Cost., nonché difetto di motivazione su un
punto controverso e decisivo della causa – ha censurato l’omessa pronuncia
della Corte territoriale in merito al lavoro notturno e festivo (rectius: il
mancato accertamento della sussistenza di prestazioni lavorative in ore

2

la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione del primo giudice, ha

notturne e giorni festivi, per difetto di escussione di alcuni testi) nonché alla
regolarizzazione contributiva;
inoltre – denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 282
e 474 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nonché insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia con

censurato la riduzione, non supportata da adeguata prova, operata in sentenza,
degli importi calcolati dal CTU nella elaborazione del conteggio;
ancora – denunciando violazione e/o falsa applicazione della 1. n. 877 del
1973, così come novellata dalla 1. n. 858 del 1980 e dalla 1. n. 92 del 2012 – ha
censurato la avvenuta decurtazione, in sentenza, della somma pari al 10`)/0 della
retribuzione dovuta, escluso ogni riferimento alle norme relative alla tutela del
lavoro a domicilio e benché fosse stata raggiunta la prova dell’attività
lavorativa concernente la pulizia del “tovagliato”;
infine – denunciando violazione di legge in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.,
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – ha censurato la
statuizione di compensazione integrale delle spese del giudizio di secondo
grado nonché la omissione di pronuncia circa le spese relative al giudizio di
inibitoria;
il Circolo della Borsa – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.
116 c.p.c., 2094 c.c. e 1 1. n. 877 del 1973, così come modificato dall’art. 2
della 1. n. 858 del 1980, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. – ha censurato
l’avvenuta qualificazione del rapporto di lavoro tra le parti in termini di
subordinazione sulla scorta di un mero richiamo alla sentenza di primo grado
e in difetto di rinnovazione del ragionamento posto a base della decisione,
nella quale, in ogni caso, non risulterebbe esplicato l’accertamento degli
elementi che dovrebbero rivelare l’effettiva presenza della predetta
subordinazione, attraverso la valutazione delle risultanze processuali;

3

riferimento alla liquidazione delle somme alla medesima spettanti – ha

inoltre – denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2955, 2956 e
2948 c.c., nonché degli artt. 112, 291 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3
e 4, c.p.c. – ha censurato la statuizione di rigetto della eccepita prescrizione
presuntiva;
infine – denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 e 329

condanna al pagamento di una somma pari al 10% della retribuzione,
omettendo di operare la detrazione dell’importo ricevuto – e rispetto al quale
vi era stata acquiescenza – dalla Giacobbe nel corso del rapporto per
5.851,46.
Ritenuto che:
il primo motivo di doglianza contenuto nel ricorso incidentale, che si risolve,
attraverso il richiamo alla violazione del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., in una censura
di omessa motivazione, è fondato, poiché la sentenza impugnata è inidonea
alla ricostruzione dell’iter logico che ha condotto al riconoscimento del
requisito della subordinazione;
in particolare, nella sentenza si afferma, per quanto di interesse: “Nel merito la
pronuncia del giudice di primo grado appare infatti ineccepibile per quanto
riguarda la ricostruzione dei fatti e delle circostanze che emergendo dagli atti e
dalle prove testimoniali hanno consentito di raggiungere la prova precisa e
rigorosa in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (…).
L’inserimento della Giacobbe nell’organizzazione del Circolo, con un ruolo
preciso, continuativo e funzionale, che si svolgeva in base a direttive e
indicazioni specifiche, così come ampiamente esplicitato nella pronuncia del
giudice di primo grado, che questo Collegio sul punto condivide totalmente, la
mancanza di prova circa la esistenza di organizzazione di mezzi propri in capo
al lavoratore svolto in assenza di rischio sul risultato finale, e per converso,
l’impegno costante di dovere osservare un particolare orario di lavoro secondo

4

c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. – ha censurato la statuizione di

le esigenze dello stesso datore di lavoro, consentono di ritenere sussistente un
rapporto di natura subordinata, sia pure nei limiti di orario e temporali indicati
in sentenza”;
la predetta sentenza non è così conforme al principio di diritto rinvenibile in
Cass. n. 4605/2017, ove è affermato che “Il vizio di omessa motivazione della

omesso di esaminare una questione proposta, ma anche quando argomenti
sulla base di elementi di prova menzionati in modo tale da presupporre che
essi siano già conosciuti, perché li fa oggetto di mero richiamo, invece che di
una descrizione sufficiente a dar conto della loro rilevanza, posto che anche in
tal caso non è ricostruibile l’iter logico attraverso cui si è formato il suo
convincimento, né, quindi, è esercitabile il controllo della sufficienza e
coerenza delle ragioni che lo sorreggono”;
la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, in diversa
composizione, che deciderà la controversia attenendosi, nel motivare, al
principio di diritto sopra richiamato e pronunciando anche sulle spese del
giudizio di legittimità;
restano assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza contenuti nel ricorso
principale ed incidentale

PQM
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri contenuti nel
ricorso principale ed incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 novembre 2017.

sentenza è configurabile non solo quando il giudice abbia completamente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA