Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3045 del 10/02/2020
Cassazione civile sez. II, 10/02/2020, (ud. 14/05/2019, dep. 10/02/2020), n.3045
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16576-2015 proposto da:
M.P., M.M., M.G., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
TORRE, rappresentati e difesi dall’avvocato MATTEO DE CRESCENZO;
– ricorrenti principali e c/ricorrenti al ricorso incidentale –
contro
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POGGIO
MOIANO 34/C, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO FRANCESCO
BRINDISI, rappresentato e difeso dall’avvocato STANISLAO GIAMMARINO;
– c/ricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
R.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 106/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 04/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/05/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.
Fatto
RILEVATO
Che P., M. e M.G. proposero ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 106 del 2015 relativamente al capo con il quale era stato accolto il gravame incidentale di R.F., titolare della ditta “FR Costruzioni” ed i predetti erano stati condannati in solido al pagamento in suo favore della somma di Euro 8733, 29 oltre ad interessi legali, a titolo di IVA sulla fattura n. 5 del 4 maggio 1996;
Che a detto ricorso resistette con controricorso il geom. C.C., che propose altresì ricorso incidentale, resistito con controricorso dai predetti M.;
Che nella imminenza della odierna adunanza camerale, P., M. e M.G. hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal difensore, cui ha aderito il controricorrente, che ha sottoscritto l’atto unitamente al proprio procuratore speciale.
Diritto
CONSIDERATO
Che, a seguito della rinuncia al ricorso, sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; Che, preso atto dell’accettazione della rinuncia dei ricorrenti da parte del controricorrente, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite;
Che il tenore della pronuncia esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che prevede l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato dovuto all’atto della proposizione dell’impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass., 30 settembre 2015, n. 19560).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricerco, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020