Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3045 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3045 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 24786-2016 proposto da:
PINTI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
cAvol presso l a CORTE DI C. \SSAZIONE, rappresentato e
difeso da se medesimo

– ricorrente contro
UNICREDU SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Attivamente domiciliata in ROMA, VIA IN i \RCIONE 71, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO D’ERCOLE, che la rappresenta e
difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 638/2016 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 05/11/2015;

Data pubblicazione: 08/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI
MARZIO.

RILEVATO CHE

ha respinto l’appello proposto Pinti Paolo nei confronti di Unicredit
Credit Management Bank S.p.A. contro le sentenze definitiva e non
definitiva con cui il locale Tribunale aveva dichiarato la nullità della
clausola del contratto di conto corrente di corrispondenza che
prevedeva un tasso di interesse ultralegale (anatocismo, commissione
di massimo scoperto, spese di chiusura trimestrale), determinando
infine il saldo passivo del conto in €: 346,81 e ponendo le spese di lite a
carico della banca convenuta.

2. — Per la cassazione della sentenza il Pinti ha proposto ricorso per
quattro mezzi illustrati da memoria.
Unicredit S.p.A., già Unicredit Credit Management Bank S.p.A., ha
resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE
3. — I motivi sono così rubricati:
i) violazione di legge, insufficiente e contraddittoria motivazione ex
articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c. in relazione alla delibera CICR del 9
febbraio 2000 e agli articoli 1283 e 1234 c.c., censurando la sentenza
impugnata per aver ritenuto che la banca avesse comunicato l’avvenuta
applicazione della menzionata delibera, laddove prevedeva la
capitalizzazione trimestrale reciproca;

Ric. 2016 n. 24786 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-2-

I. — Con sentenza del 5 novembre 2015 la Corte d’appello di Perugia

ii

violazione di legge, insufficiente e contraddittoria motivazione e x

articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c. all’articolo 16 del conto corrente del
13 luglio 1992, all’articolo 1418, 1341, 1346 c.c. e alla delibera CICR
del 9 febbraio 2000, censurando la sentenza impugnata per aver
fondato la propria decisione sulla citata previsione contrattuale

indeterminata;
iii) violazione o falsa applicazione di legge, omesso esame di un fatto
decisivo per carente c/o insufficiente motivazione e x articolo 360
numero 3 e 5 c.p.c. in relazione all’articolo 1823 ss. c.c. agli articoli
1283 e 1284, censurando la sentenza impugnata per aver errato
nell’identificare il saldo iniziale del conto corrente;
iv) violazione o falsa applicazione di legge, omesso esame di un fatto
decisivo per carente e/o insufficiente motivazione ex articolo 360
numero 3 e 5 c.p.c. in relazione all’articolo 1350 c.p.c. e all’articolo 117
del testo unico bancario.

RITENUTO CHE
4. –

Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione

semplificata.

5. — Il ricorso è inammissibile, come eccepito dalla controricorrente.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il requisito dell’art.
366 c.p.c., n. 6, per essere assolto, postula che sia specificato in quale
sede processuale il documento, pur indicato nel ricorso, risulta
prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente,
oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove
nel processo è rintracciabile. La causa di inammissibilità prevista
dall’art. 366 c.p.c., n. 6, è direttamente ricollegata al contenuto del
Ric. 2016 n. 24786 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-3-

sebbene, generica, predisposta unilateralmente dalla banca,

ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione
contenutistica dello stesso. Tale specifica indicazione, quando riguardi
un documento, in quanto quest’ultimo) sia un atto prodotto in giudizio,
postula che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e,
quindi, anche in funzione di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2,

esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010,
n. 7161; Cass. 23 agosto 2011, n. 17602; Cass. 4 gennaio 2013, n. 124).
In proposito, operando i necessari distinguo, le Sezioni Unite hanno
tra l’altro affermato che, qualora il documento sia stato prodotto nelle
fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle
fasi, la produzione può avvenire per il tramite della produzione di tale
fascicolo, ferma restando la necessità di indicare nel ricorso la sede in
cui esso ivi è rinvenibile e di indicare che il fascicolo è prodotto,
occorrendo tali indicazioni perché il requisito della indicazione
specifica sia assolto.
Nel caso in esame i motivi sono rispettivamente fondati sull’estratto
conto al 30 giugno 2000 (quantunque la sentenza impugnata discorra
altresì della «contesti/aie comunica:zione a pai//a 2», di cui il ricorso non fa
menzione alcuna), sull’articolo 16 del contratto di conto corrente,
sull’estratto conto del 31 marzo 1993 in relazione alla consulenza
tecnica contabile svolta in giudizio, nuovamente sul contratto di conto
corrente.
Ebbene, del contenuto specifico di tali atti nulla si sa, ed il ricorso reca
in calce generica dichiarazione di deposito dei «Fascicoli di I e II 0 ».
Sicché come si premetteva il ricorso è inammissibile ai sensi
dell’articolo 366, numero 6, c.p.c..

6. — Le spese seguono la soccombenza.
Ric. 2016 n. 24786 sez. M1 – ud. 05-12-2017
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n. 4, prevedente un ulteriore requisito) di procedibilità del ricorso, che

PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in
favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio
di legittimità, liquidate in complessivi E. 2.700,00, di cui f. 100,00 per

dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della
parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso
articolo 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2017.
Il presidente
,

sk

esborsi; ai sensi del (1.13 .R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater,

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